Bank Melli Iran, Aktiengesellschaft nach iranischem Recht v Telekom Deutschland GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:1035
Docket NumberC-124/20
Date21 December 2021
Celex Number62020CJ0124
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

21 dicembre 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale – Regolamento (CE) n. 2271/96 – Protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall’applicazione di una normativa adottata da un paese terzo – Misure restrittive adottate dagli Stati Uniti d’America nei confronti dell’Iran – Sanzioni secondarie adottate da tale paese terzo, che impediscono alle persone di intrattenere, al di fuori del territorio di tale paese, rapporti commerciali con talune imprese iraniane – Divieto di rispettare tale normativa – Esercizio del diritto di risoluzione ordinaria»

Nella causa C‑124/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Tribunale superiore del Land, Amburgo, Germania), con decisione del 2 marzo 2020, pervenuta in cancelleria il 5 marzo 2020, nel procedimento

Bank Melli Iran,

contro

Telekom Deutschland GmbH,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Prechal, K. Jürimäe, C. Lycourgos, E. Regan, S. Rodin (relatore), N. Jääskinen, I. Ziemele e J. Passer, presidenti di sezione, M. Ilešič, T. von Danwitz e N. Wahl, giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 febbraio 2021,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Bank Melli Iran, da T. Wülfing, P. Plath e U. Schrömbges, Rechtsanwälte;

– per la Telekom Deutschland GmbH, da T. Fischer e M. Blankenheim, Rechtsanwälte;

– per il governo tedesco, da J. Möller e S. Heimerl, in qualità di agenti;

– per il governo spagnolo, da S. Centeno Huerta, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da J. Roberti di Sarsina, A. Biolan e M. Kellerbauer, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 maggio 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996 relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall’applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (GU 1996, L 309, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014 (GU 2014, L 18, pag. 1) e dal regolamento delegato (UE) 2018/1100 della Commissione, del 6 giugno 2018 (GU 2018, L 199 I, pag. 1), che modifica l’allegato del regolamento n. 2271/96 (in prosieguo: il «regolamento n. 2271/96»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Bank Melli Iran (in prosieguo: la «BMI») e la Telekom Deutschland GmbH (in prosieguo: la «Telekom») in merito alla validità della risoluzione dei contratti conclusi tra queste due società e riguardanti la fornitura di servizi di telecomunicazione da parte della Telekom dopo l’inserimento della BMI in un elenco di persone interessate da un regime di sanzioni istituito dagli Stati Uniti d’America in relazione al programma nucleare dell’Iran, il quale impedisce in particolare che siano intrattenuti, al di fuori del territorio degli Stati Uniti, rapporti commerciali con le persone suddette (in prosieguo: le «sanzioni secondarie»).

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Regolamento n. 2271/96

3 I considerando dal primo al sesto del regolamento n. 2271/96 enunciano quanto segue:

«considerando che fra gli obiettivi [dell’Unione] europea vi è anche quello di contribuire allo sviluppo armonioso del commercio mondiale e alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali;

considerando che [l’Unione] si sforza di conseguire, nella maggiore misura possibile, l’obiettivo della libera circolazione di capitali tra Stati membri e paesi terzi e l’eliminazione delle restrizioni agli investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, allo stabilimento, alla prestazione di servizi finanziari o all’ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari;

considerando che un paese terzo ha approvato talune leggi, regolamenti e altri strumenti legislativi con l’intento di disciplinare l’attività di persone fisiche e giuridiche poste sotto la giurisdizione degli Stati membri;

considerando che per i loro effetti extraterritoriali tali leggi, regolamenti e altri strumenti legislativi violano il diritto internazionale e ostacolano il conseguimento degli obiettivi sopra menzionati;

considerando che tali atti normativi, ivi compresi regolamenti e altri strumenti legislativi, e le azioni su di essi basate o da essi derivanti, incidono o potrebbero incidere sull’ordinamento giuridico costituito e avere effetti negativi sugli interessi [dell’Unione] e sugli interessi delle persone fisiche e giuridiche che esercitano i loro diritti conformemente al trattato [FUE];

considerando che, in presenza di tali circostanze eccezionali, è necessario avviare un’azione a livello [dell’Unione] per proteggere l’ordinamento giuridico costituito, gli interessi [dell’Unione] e di dette persone, in particolare eliminando, neutralizzando, bloccando o altrimenti contrastando gli effetti della normativa estera interessata».

4 L’articolo 1, primo comma, di tale regolamento così recita:

«Il presente regolamento fornisce protezione e neutralizza gli effetti dell’applicazione extraterritoriale degli atti normativi indicati nell’allegato del presente regolamento, compresi i regolamenti e gli altri strumenti legislativi e delle azioni su di essi basate o da essi derivanti, qualora tale applicazione leda gli interessi delle persone di cui all’articolo 11 che effettuano scambi internazionali e/o movimenti di capitali e attività commerciali connesse tra [l’Unione] e i paesi terzi».

5 L’articolo 4 di detto regolamento dispone quanto segue:

«Nessuna sentenza di un tribunale e nessuna decisione di un’autorità amministrativa esterna [all’Unione] che, direttamente o indirettamente, renda operativi gli atti normativi indicati nell’allegato o azioni su di essi basate o da essi derivanti, è accettata o eseguita in alcun modo».

6 Ai sensi dell’articolo 5 dello stesso regolamento:

«Nessuna delle persone di cui all’articolo 11 deve rispettare, direttamente o attraverso una consociata o altro intermediario, attivamente o per omissione deliberata, richieste o divieti, comprese le richieste di tribunali stranieri, basate o derivanti, direttamente o indirettamente, dagli atti normativi indicati nell’allegato o da azioni su di essi basate o da essi derivanti.

Conformemente alle procedure di cui agli articoli 7 e 8, si può essere autorizzati a rispettare, completamente o in parte, le norme contestate se la loro inosservanza può danneggiare seriamente i propri interessi o quelli [dell’Unione]. I criteri di applicazione della presente disposizione sono fissati secondo la procedura di cui all’articolo 8. Qualora sussistano prove sufficienti che l’inosservanza causerebbe gravi danni ad una persona fisica o giuridica, la Commissione [europea] sottopone senza indugio al comitato di cui all’articolo 8 un progetto delle misure adeguate da adottare a norma del presente regolamento».

7 L’articolo 6, primo e secondo comma, del regolamento n. 2271/96 così dispone:

«Qualsiasi persona di cui all’articolo 11, impegnata in un’attività di cui all’articolo 1 ha diritto al risarcimento dei danni, comprese le spese giudiziali, ad essa causati dall’applicazione degli atti normativi indicati nell’allegato o da azioni su di essi basate o da essi derivanti.

Tale risarcimento può essere ottenuto dalla persona fisica o giuridica o da qualsiasi altra entità che ha causato danni o da qualsiasi persona che agisca per suo conto o altro intermediario».

8 L’articolo 7, lettere b) e d), di tale regolamento prevede quanto segue:

«Per l’attuazione del presente regolamento la Commissione:

(...)

b) concede autorizzazioni alle condizioni stabilite nell’articolo 5, e, nello stabilire il termine entro il quale il comitato deve esprimere il suo parere, tiene interamente conto del termine che le persone soggette ad autorizzazione devono rispettare;

(...)

d) pubblica nella Gazzetta ufficiale [dell’Unione europea] un avviso sulle sentenze e decisioni a cui si applicano gli articoli 4 e 6».

9 Ai sensi dell’articolo 8 di detto regolamento:

«1. Nell’attuazione del disposto dell’articolo 7, lettera b), la Commissione è assistita dal comitato della legislazione extraterritoriale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio [, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU 2011, L 55, pag. 13)].

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento [n. 182/2011]».

10 L’articolo 9 del regolamento n. 2271/96 dispone quanto segue:

«Ciascuno Stato membro decide le sanzioni da imporre in caso di violazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive».

11 Ai sensi dell’articolo 11 del regolamento n. 2271/96:

«Il presente regolamento si applica a:

1) qualsiasi persona fisica residente [nell’Unione] e che ha la cittadinanza di uno Stato membro;

2) qualsiasi persona giuridica registrata [nell’Unione],

3) qualsiasi persona fisica o giuridica di cui all’articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4055/86 [del Consiglio del 22 dicembre 1986 che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU 1986, L 378, pag. 1)];

...

To continue reading

Request your trial
10 practice notes
  • Opinion of Advocate General Ćapeta delivered on 9 June 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 9 June 2022
    ...27). 32 V., ad esempio, sentenze del 25 maggio 2016, Meroni (C‑559/14, EU:C:2016:349, punto 45), e del 21 dicembre 2021, Bank Melli Iran (C‑124/20, EU:C:2021:1035, punto 33 V., ad esempio, sentenza del 21 dicembre 2021, Bank Melli Iran (C‑124/20, EU:C:2021:1035, punto 79). Come indicato nel......
  • UAB „Gargždų geležinkelis“ v Lietuvos transporto saugos administracija and Others.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 28 September 2023
    ...su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (sentencia de 21 de diciembre de 2021, Bank Melli Iran, C‑124/20, EU:C:2021:1035, apartado 43 y jurisprudencia 51 En virtud del artículo 38, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2012/34, en relación con s......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 25 May 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 May 2023
    ...57 Paragraphs 49 to 52 of the judgment under appeal. 58 Article 23(1) of Regulation (EU) No 1024/2013. 59 OJ 1996 L 309, p. 1. 60 Case C‑124/20, EU:C:2021:1035. 61 Paragraphs 67 to 69 and 73 to 80 of the judgment under appeal. 62 Paragraphs 96 to 102 of the judgment under appeal. 63 Paragra......
  • Opinion of Advocate General Ćapeta delivered on 8 September 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 8 September 2022
    ...quanto parte della libertà d’impresa garantita dall’articolo 16 della Carta. V., ad esempio, sentenza del 21 dicembre 2021, Bank Melli Iran (C‑124/20, EU:C:2021:1035, punto 79). Ciò significa, in primo luogo, che il legislatore dell’Unione ha l’obbligo di prendere in considerazione tale lib......
  • Request a trial to view additional results
9 cases
  • Opinion of Advocate General Ćapeta delivered on 9 June 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 9 June 2022
    ...27). 32 V., ad esempio, sentenze del 25 maggio 2016, Meroni (C‑559/14, EU:C:2016:349, punto 45), e del 21 dicembre 2021, Bank Melli Iran (C‑124/20, EU:C:2021:1035, punto 33 V., ad esempio, sentenza del 21 dicembre 2021, Bank Melli Iran (C‑124/20, EU:C:2021:1035, punto 79). Come indicato nel......
  • IFIC Holding AG contra Comisión Europea.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 12 July 2023
    ...mencionados en el anexo de dicho Reglamento (en lo sucesivo, «leyes del anexo») (sentencia de 21 de diciembre de 2021, Bank Melli Iran, C‑124/20, EU:C:2021:1035, apartado 16 A este respecto, el artículo 1 del Reglamento n.º 2271/96 precisa que, mediante las medidas establecidas en dicho Reg......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 25 May 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 May 2023
    ...57 Paragraphs 49 to 52 of the judgment under appeal. 58 Article 23(1) of Regulation (EU) No 1024/2013. 59 OJ 1996 L 309, p. 1. 60 Case C‑124/20, EU:C:2021:1035. 61 Paragraphs 67 to 69 and 73 to 80 of the judgment under appeal. 62 Paragraphs 96 to 102 of the judgment under appeal. 63 Paragra......
  • Opinion of Advocate General Ćapeta delivered on 8 September 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 8 September 2022
    ...quanto parte della libertà d’impresa garantita dall’articolo 16 della Carta. V., ad esempio, sentenza del 21 dicembre 2021, Bank Melli Iran (C‑124/20, EU:C:2021:1035, punto 79). Ciò significa, in primo luogo, che il legislatore dell’Unione ha l’obbligo di prendere in considerazione tale lib......
  • Request a trial to view additional results
2 firm's commentaries
  • EU Top Court Issues First-Ever Judgment On The EU Blocking Statute Against US Sanctions
    • European Union
    • Mondaq European Union
    • 11 January 2022
    ...21, 2021, the Court of Justice adopted its judgment in Case C-124/20, Bank Melli Iran,1 and, for the first time since its adoption in November 1996, interpreted the so-called "Blocking Statute," which seeks to protect operators in the European Union ("EU") against the effects of the extra-t......
  • EU Top Court Issues First-Ever Judgment On The EU Blocking Statute Against US Sanctions
    • European Union
    • Mondaq European Union
    • 11 January 2022
    ...21, 2021, the Court of Justice adopted its judgment in Case C-124/20, Bank Melli Iran,1 and, for the first time since its adoption in November 1996, interpreted the so-called "Blocking Statute," which seeks to protect operators in the European Union ("EU") against the effects of the extra-t......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT