Bundeswettbewerbsbehörde v Nordzucker AG and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:203
Docket NumberC-151/20
Date22 March 2022
Celex Number62020CJ0151
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

22 marzo 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Intesa perseguita da due autorità nazionali garanti della concorrenza – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Esistenza di una stessa infrazione – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Presupposti – Perseguimento di un obiettivo d’interesse generale – Proporzionalità»

Nella causa C‑151/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 12 marzo 2020, pervenuta in cancelleria il 27 marzo 2020, nel procedimento

Bundeswettbewerbsbehörde

contro

Nordzucker AG,

Südzucker R AG,

Agrana Zucker GmbH,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Arabadjiev, K. Jürimäe (relatrice), C. Lycourgos, E. Regan, N. Jääskinen, I. Ziemele e J. Passer, presidenti di sezione, M. Ilešič, T. von Danwitz, A. Kumin e N. Wahl, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: D. Dittert, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 marzo 2021,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Bundeswettbewerbsbehörde, da N. Harsdorf Enderndorf, B. Krauskopf e A. Xeniadis, in qualità di agenti;

– per la Südzucker AG, da C. von Köckritz, W. Bosch e A. Fritzsche, Rechtsanwälte;

– per l’Agrana Zucker GmbH, da H. Wollmann, C. von Köckritz, W. Bosch e A. Fritzsche, Rechtsanwälte;

– per il governo belga, da J.-C. Halleux e L. Van den Broeck, in qualità di agenti, assistiti da P. Vernet e E. de Lophem, avocats;

– per il governo tedesco, inizialmente da J. Möller e S. Heimerl, successivamente da J. Möller, in qualità di agenti;

– per il governo ellenico, da L. Kotroni, in qualità di agente;

– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato;

– per il governo lettone, da K. Pommere, in qualità di agente;

– per il governo polacco, da B. Majczyna e M. Wiącek, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da A. Keidel, G. Meessen, P. Rossi, H. van Vliet, A. Cleenewerck de Crayencour e F. van Schaik, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 settembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Bundeswettbewerbsbehörde (Autorità federale garante della concorrenza, Austria) (in prosieguo: l’«autorità austriaca») e, dall’altro, la Nordzucker AG, la Südzucker AG e l’Agrana Zucker GmbH (in prosieguo: l’«Agrana») in merito alla partecipazione di queste ultime ad una pratica contraria all’articolo 101 TFUE e alle corrispondenti disposizioni del diritto austriaco in materia di concorrenza.

Contesto normativo

3 I considerando 6 e 8 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), sono così formulati:

«(6) Per garantire un’efficace applicazione delle regole di concorrenza [dell’Unione] sarebbe opportuno coinvolgere in maggior misura le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. A tal fine, ad esse dovrebbe essere conferito il potere di applicare il diritto [dell’Unione].

(...)

(8) Per garantire l’effettiva applicazione delle regole di concorrenza [dell’Unione] e il corretto funzionamento del meccanismo di cooperazione contenuto nel presente regolamento è necessario imporre alle autorità garanti della concorrenza e alle giurisdizioni degli Stati membri di applicare anche gli articoli [101] e [102 TFUE] allorché applicano il diritto nazionale in materia di concorrenza ad accordi e prassi che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri. Per creare condizioni eque per gli accordi, per le decisioni di associazioni di imprese e per le pratiche concordate nel mercato interno è inoltre necessario definire, a norma dell’articolo [103], paragrafo 2, lettera e), [TFUE], i rapporti fra le legislazioni nazionali e il diritto [dell’Unione] in materia di concorrenza. A tal fine è necessario prevedere che l’applicazione delle legislazioni nazionali in materia di concorrenza agli accordi, decisioni o pratiche concordate ai sensi dell’articolo [101], paragrafo 1, [TFUE] non possa comportare il divieto di siffatti accordi, decisioni o pratiche concordate se essi non sono vietati anche a norma del diritto [dell’Unione] in materia di concorrenza. I concetti di accordi, decisioni e pratiche concordate sono concetti autonomi del diritto [dell’Unione] in materia di concorrenza che disciplinano il coordinamento della condotta delle imprese sul mercato secondo l’interpretazione delle giurisdizioni [dell’Unione]. (...)».

4 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento:

«1. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza ad accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate ai sensi dell’articolo [101], paragrafo 1, [TFUE] che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi di detta disposizione, esse applicano anche l’articolo [101 TFUE] a siffatti accordi, decisioni o pratiche concordate. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza agli sfruttamenti abusivi vietati dall’articolo [102 TFUE], esse applicano anche l’articolo [102 TFUE].

2. Dall’applicazione della legislazione nazionale in materia di concorrenza non può scaturire il divieto di accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri che non impongono restrizioni alla concorrenza ai sensi dell’articolo [101], paragrafo 1, [TFUE], che soddisfano le condizioni dell’articolo [101], paragrafo 3, [TFUE] o che sono disciplinati da un regolamento per l’applicazione dell’articolo [101], paragrafo 3, [TFUE]. Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di adottare e applicare nel loro territorio norme nazionali più rigorose che vietino o sanzionino le condotte unilaterali delle imprese».

5 L’articolo 5 di detto regolamento così recita:

«Le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri sono competenti ad applicare gli articoli [101] e [102 TFUE] in casi individuali. A tal fine, agendo d’ufficio o in seguito a denuncia, possono adottare le seguenti decisioni:

– ordinare la cessazione di un’infrazione,

– disporre misure cautelari,

– accettare impegni,

– comminare ammende, penalità di mora o qualunque altra sanzione prevista dal diritto nazionale.

Qualora, in base alle informazioni di cui dispongono, non sussistono le condizioni per un divieto, possono anche decidere di non avere motivo di intervenire».

6 L’articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento prevede quanto segue:

«Ai fini dell’applicazione degli articoli [101] e [102 TFUE], la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri hanno la facoltà di scambiare e utilizzare come mezzo di prova qualsiasi elemento di fatto o di diritto, comprese informazioni riservate».

7 L’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 stabilisce che la Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza, commettono un’infrazione alle disposizioni degli articoli 101 TFUE o 102 TFUE.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8 La Nordzucker, la Südzucker e la sua società figlia Agrana sono attive sul mercato della produzione e della commercializzazione dello zucchero destinato all’industria e al consumo domestico (in prosieguo: il «mercato dello zucchero»).

9 La Nordzucker e la Südzucker, insieme a un terzo grande produttore, detengono una posizione dominante sul mercato dello zucchero in Germania. Gli stabilimenti della Nordzucker sono situati nel nord e quelli della Südzucker nel sud di tale Stato membro. A causa dell’ubicazione degli stabilimenti, delle caratteristiche dello zucchero e dei costi del suo trasporto, il mercato tedesco dello zucchero era tradizionalmente suddiviso in tre aree geografiche principali, in ciascuna delle quali occupava una posizione dominante uno di tali tre grandi produttori. Tale ripartizione geografica del mercato non si estendeva ai mercati esteri, compresi quelli sui quali operavano le società figlie di tali tre produttori, e non riguardava, in particolare, il mercato austriaco.

10 L’Agrana è il principale produttore di zucchero in Austria. Sui mercati in cui è attiva, essa opera in larga misura autonomamente

11 L’adesione, nel 2004, di nuovi Stati membri all’Unione ha destato preoccupazione tra i produttori tedeschi di zucchero a causa della nuova pressione concorrenziale proveniente dalle imprese stabilite in tali Stati membri. È in tale contesto che, almeno dal 2004, si sono svolti diversi incontri tra i direttori commerciali della Nordzucker e della Südzucker, in esito ai quali questi ultimi hanno convenuto di non farsi reciproca concorrenza intervenendo nelle rispettive aree principali di vendita tradizionali al fine di sfuggire a tale nuova pressione concorrenziale.

12 Verso la fine del 2005 l’Agrana ha notato forniture di zucchero sul mercato austriaco, provenienti, in particolare, da una società figlia slovacca della Nordzucker e destinate a clienti industriali austriaci, di cui l’Agrana era stata fino ad allora l’esclusiva fornitrice.

13 Il 22 febbraio 2006, nel corso di...

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