Commission Delegated Regulation (EU) No 404/2014 of 17 February 2014 amending Annex II to Regulation (EU) No 510/2011 of the European Parliament and of the Council as regards the monitoring of CO 2 emissions from new light commercial vehicles type-approved in a multi-stage process Text with EEA relevance

Published date24 April 2014
Subject MatterInternal market - Principles,Environment,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 121, 24 April 2014
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24.4.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 121/1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 404/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2014

che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con un sistema a più fasi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (2) stabilisce un nuovo metodo per la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli di categoria N1 omologati con un sistema a più fasi (in appresso, «veicoli omologati in più fasi»). Il nuovo metodo sarà applicato a partire dal 1o gennaio 2014, ma può essere applicato su base volontaria già dal 1o gennaio 2013.
(2) L'allegato II, parte B, punto 7, del regolamento (UE) n. 510/2011 stabilisce che le emissioni specifiche di CO2 dei veicoli completati siano attribuite al costruttore del veicolo base. Ciò presuppone che i veicoli completati (omologati in più fasi) siano riconoscibili nella procedura di monitoraggio e che il costruttore del veicolo base possa essere identificato, ma anche che alcuni dati relativi al veicolo base siano determinati a norma della metodologia di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008.
(3) I costruttori del veicolo di base possono verificare, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 510/2011, i dati relativi ai veicoli omologati in più fasi sulla base dei quali sono calcolati i loro obiettivi per le emissioni specifiche di CO2. È pertanto opportuno fornire i pertinenti parametri di dati per garantire che tale verifica possa essere eseguita in modo efficace.
(4) La metodologia di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 si applica ai veicoli incompleti e completati. Tuttavia, nel caso in cui un veicolo completo sia ulteriormente trasformato prima della prima immatricolazione, è opportuno chiarire che per il calcolo degli obiettivi per le emissioni specifiche occorre monitorare e tenere conto della massa in ordine di marcia e delle emissioni di CO2 del veicolo completo utilizzato come veicolo di base.
(5) È necessario precisare ulteriormente i dati che dovrebbero essere forniti al fine di garantire che il livello delle emissioni di CO2 di veicoli omologati in più fasi possano essere monitorati e verificati in modo adeguato ed efficiente.
(6) I veicoli sono individuati per mezzo di un numero di identificazione, vale a dire un codice alfanumerico assegnato al veicolo dal costruttore in conformità del regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione (3). La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) prevede, nell'allegato XVII, sezione 4, che, come regola di base, il numero di identificazione del veicolo di base sia mantenuto durante le successive fasi del procedimento di omologazione per garantirne la rintracciabilità. Mediante il numero di identificazione dovrebbe pertanto essere possibile stabilire un nesso tra il veicolo completato e un veicolo di base e determinare quindi il costruttore del veicolo di base responsabile delle emissioni di CO2. Inoltre, il numero di identificazione dovrebbe consentire al costruttore del veicolo di base di verificare i dati relativi al veicolo base. Poiché non vi sono altri parametri da cui si possa evincere tale nesso, è opportuno chiedere agli Stati membri di monitorare e comunicare alla Commissione i numeri di identificazione di veicoli N1 di nuova immatricolazione attraverso il sistema di raccolta dati dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA).
(7) Al fine di calcolare gli obiettivi per le emissioni specifiche in relazione ai veicoli omologati in più fasi, in conformità con il regolamento (UE) n. 510/2011, allegato II, parte B, punto 7, è necessario considerare la massa aggiunta standard, determinata conformemente al regolamento (CE) n. 692/2008, allegato XII, punto 5.3. Ciò presuppone il monitoraggio e la comunicazione della massa in ordine di marcia del veicolo di base e della massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile di tale veicolo, con cui è possibile determinare la massa aggiunta standard, o, in alternativa, il monitoraggio e la comunicazione della stessa massa aggiunta standard. Inoltre, al fine di determinare se un veicolo omologato in più fasi rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 510/2011, è necessario verificare che la massa di riferimento del veicolo completato non superi i limiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento.
(8) Se gli Stati membri non sono in grado di fornire tutti i parametri necessari a norma del regolamento (UE) n. 510/2011, allegato II, a causa della configurazione del loro sistema di registrazione dei dati relativi ai veicoli commerciali leggeri nuovi, tali parametri possono essere forniti dai costruttori interessati nel quadro della notifica di cui al regolamento (UE) n. 510/2011, articolo 8, paragrafo 5.
(9) Per lo stesso motivo i costruttori possono, in conformità del regolamento (UE) n. 293/2012 (5), fornire alla Commissione e al SEE i numeri di identificazione che hanno assegnato ai veicoli venduti nell'anno civile precedente o per cui in quell'anno è stata rilasciata una garanzia.
(10) In seguito all'immatricolazione di un veicolo ai fini della sua messa in circolazione su strada, i numeri di identificazione possono essere collegati a una serie di dati che consentono di identificare il proprietario del veicolo. Il numero di identificazione in sé, tuttavia, non è un vettore di dati personali e il trattamento dei dati ai fini del regolamento (UE) n. 510/2011 non richiede né l'accesso a dati personali correlati né il loro trattamento. Il monitoraggio e la comunicazione di numeri di identificazione non sono pertanto considerati come trattamento di dati personali che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Tuttavia, si riconosce che i numeri di identificazione possono essere considerati dati sensibili, tra l'altro per quanto riguarda la prevenzione del furto di un veicolo, pertanto è opportuno garantire che i numeri di identificazione trasmessi alla Commissione e al SEE non siano resi pubblici.
(11) Associando i numeri di identificazione comunicati dagli Stati membri a quelli forniti dai costruttori, la Commissione, coadiuvata dal SEE, dovrebbe identificare i costruttori e i veicoli interessati e preparare l'insieme di dati provvisori a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012, articolo 10 ter.
(12) Al fine di garantire piena coerenza tra i requisiti del monitoraggio stabiliti del regolamento (UE) n. 510/2011 e i requisiti relativi alle autovetture previsti dal regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), è opportuno adeguare le prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 510/2011, allegato II, sulla fornitura di dati aggregati e la metodologia per la determinazione delle informazioni sul monitoraggio del CO2 per i veicoli commerciali leggeri.
(13) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea...

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