Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1350 of 3 August 2015 amending Council Implementing Regulation (EU) No 461/2013 imposing a definitive countervailing duty on imports of certain polyethylene terephthalate (PET) originating in India

Published date05 August 2015
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 208, 5 August 2015
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5.8.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 208/10

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1350 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2015

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell'India

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Misure in vigore

(1) Con il regolamento (CE) n. 2603/2000 (2) il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato («PET») originario, tra l'altro, dell'India. Con il regolamento (CE) n. 1645/2005 (3) il Consiglio ha modificato il livello delle misure di compensazione in vigore nei confronti delle importazioni di PET dall'India. Le modifiche si basano su un riesame accelerato avviato a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 597/2009. In seguito a un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 193/2007 (4), un dazio compensativo definitivo per un periodo di altri cinque anni. Le misure compensative sono state successivamente modificate dal regolamento (CE) n. 1286/2008 del Consiglio (5) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 906/2011 (6) del Consiglio in seguito a riesami intermedi parziali. Un successivo riesame intermedio parziale è stato chiuso senza modifiche delle misure in vigore dal regolamento di esecuzione (UE) n. 559/2012 del Consiglio (7). In seguito a un altro riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 (8), un dazio compensativo definitivo per un periodo di altri cinque anni. Con la decisione 2000/745/CE (9) la Commissione ha accettato gli impegni offerti da tre produttori esportatori dell'India che fissavano un prezzo minimo all'importazione. Con la decisione di esecuzione n. 2014/109/UE (10) la Commissione ha revocato l'accettazione degli impegni, a causa di un mutamento delle circostanze in cui gli impegni erano stati accettati.
(2) Le misure in vigore consistono in un dazio compensativo specifico che varia da 0 a 106,5 EUR/t per i produttori indiani i cui nominativi figurano nell'elenco, con un'aliquota di dazio residuo di 69,4 EUR/t istituita sulle importazioni di tutti gli altri produttori.

1.2. Apertura di due riesami intermedi parziali

(3) Due domande di riesame intermedio parziale in conformità all'articolo 19 del regolamento di base sono state presentate rispettivamente dalla società Dhunseri Petrochem & Tea Limited («Dhunseri») e dalla Reliance Industries Limited («Reliance»), produttori esportatori indiani di PET («i richiedenti»). Le domande erano limitate all'esame delle sovvenzioni per quanto concerne i richiedenti.
(4) I richiedenti hanno fornito elementi di prova del fatto che non era più necessario mantenere le misure al livello attuale per controbilanciare gli effetti delle sovvenzioni. In particolare, hanno fornito elementi di prova atti a dimostrare che l'importo della rispettiva sovvenzione è diminuito ben al di sotto delle aliquote del dazio a loro applicabili attualmente.
(5) Nel caso della Dhunseri tale diminuzione del livello di sovvenzione complessivo sarebbe dovuta alla cessazione del suo status di unità orientata all'esportazione e alla riduzione dei dazi all'importazione applicabili alle materie prime utilizzate per la fabbricazione del prodotto in esame dopo l'inchiesta che ha portato al livello attuale delle misure.
(6) Nel caso della Reliance tale diminuzione del livello di sovvenzione complessivo sarebbe dovuta alla cessazione dell'applicabilità del regime di credito di dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPBS) e del regime di incentivi per detentori di status (Status Holder Incentive Scrip — SHIS) nonché alla riduzione degli importi di cui il richiedente ha beneficiato nel quadro di altri regimi, come il regime mercato mirato (Focus Market Scheme — FMS), il regime prodotto mirato (Focus Product Scheme — FPS), il regime di autorizzazione preventiva (Advance Authorisation Scheme — AAS) e il regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCGS).
(7) Dopo aver accertato che ciascuna domanda contenesse sufficienti elementi di prova, la Commissione ha annunciato con due avvisi, rispettivamente il 6 giugno 2014 (11) e il 1o agosto 2014 (12), l'apertura di riesami intermedi parziali a norma dell'articolo 19 del regolamento di base. I riesami erano limitati all'esame delle sovvenzioni di cui hanno beneficiato i singoli richiedenti.

1.3. Parti interessate dall'inchiesta

(8) La Commissione ha informato ufficialmente i richiedenti, i rappresentanti del paese esportatore e l'associazione dei produttori dell'Unione riguardo all'apertura dei riesami. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato negli avvisi di apertura.
(9) La Reliance ha chiesto e ottenuto un'audizione.
(10) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione ha inviato questionari ai richiedenti e al governo dell'India («GOI») e ha ricevuto una risposta entro il termine fissato.
(11) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione delle sovvenzioni. Essa ha effettuato visite di verifica nelle sedi della Dhunseri a Calcutta e della Reliance a Mumbai nonché nelle sedi del GOI a Nuova Delhi (Directorate-General of Foreign Trade and Ministry of Commerce) e a Calcutta (Commerce & Industries Department, Government of West Bengal).

1.4. Periodo dell'inchiesta di riesame

(12) L'inchiesta sulle sovvenzioni ha riguardato il periodo tra il 1o aprile 2013 e il 31 marzo 2014 («il periodo dell'inchiesta di riesame»).

1.5. Comunicazione delle conclusioni

(13) Il 16 giugno e il 1o luglio 2015 il GOI e le altre parti interessate sono stati informati dei fatti essenziali e delle considerazioni in base ai quali la Commissione intendeva proporre la modifica delle aliquote del dazio applicabili alla Dhunseri e alla Reliance. Il GOI e le altre parti interessate hanno avuto un ragionevole lasso di tempo entro cui presentare osservazioni. Tutte le comunicazioni e osservazioni sono state prese nella dovuta considerazione, come indicato qui di seguito.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

(14) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da PET con viscosità pari o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma ISO 1628-5, attualmente classificato con il codice NC 3907 60 20 e originario dell'India («il prodotto in esame»).

2.2. Prodotto simile

(15) Dall'inchiesta è emerso che il prodotto in esame è identico, in termini di caratteristiche fisiche e chimiche e di impieghi, al prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno dell'India. È stato quindi concluso che i prodotti venduti sul mercato interno e sui mercati d'esportazione sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

3. RISULTATI DELL'INCHIESTA

3.1. Sovvenzioni

(16) Sulla base delle informazioni fornite dal GOI e dai richiedenti e delle risposte al questionario della Commissione sono stati esaminati i seguenti regimi, che comporterebbero la concessione di sovvenzioni: Regimi nazionali:
a) Regime di autorizzazione preventiva (Advance Authorization Scheme — AAS)
b) Regime di restituzione dei dazi (Duty Drawback Scheme — DDS)
c) Regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCGS)
d) Regime mercato mirato (Focus Market Scheme — FMS)
e) Regime prodotto mirato (Focus Product Scheme — FPS)
f) Regime di promozione delle esportazioni incrementali (Incremental Exports Incentivisation Scheme — IEIS)
g) Incentivo a livello di imposta sul reddito per la ricerca e lo sviluppo (Income Tax Incentive for Research and Development — ITIRAD)
Regimi regionali:
h) Regimi di sovvenzioni del Bengala occidentale/Regimi di incentivi del governo del Bengala occidentale (West Bengal Incentives Schemes — WBIS)
Regimi nazionali presumibilmente aboliti/non applicabili, utilizzati in precedenza dai richiedenti:
i) Regime delle unità orientate all'esportazione (Export oriented Units — EOU) e delle zone economiche speciali (Special Economic Zones — SEZ)
j) Regime di credito di dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPBS)
k) Regime di incentivi per detentori di status (Status Holder Incentive Scrip — SHIS)
Regimi regionali presumibilmente aboliti/non applicabili, utilizzati in precedenza dai richiedenti:
l) Regime di incentivazione all'investimento di capitali (Capital Investment Incentive Scheme) del governo del Gujarat.
(17) I regimi di cui al considerando 16, lettere a), da c) a f) e da i) a k) sono basati sul Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992 (n. 22 del 1992), una legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) entrata in vigore il 7 agosto 1992. Tale legge autorizza il GOI a rilasciare notifiche riguardanti le politiche di esportazione e importazione. Queste sono
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