Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1231 of 6 June 2017 amending Implementing Regulation (EU) 2017/1153 setting out a methodology for determining the correlation parameters necessary for reflecting the change in the regulatory test procedure for the purpose of clarifying procedural elements and amending Regulation (EU) No 1014/2010 (Text with EEA relevance. )

Published date08 July 2017
Subject MatterEnvironment,Transport,Technical barriers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 177, 8 July 2017
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8.7.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 177/11

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1231 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova al fine di precisare alcuni elementi procedurali, e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 9, primo comma, e l'articolo 13, paragrafo 7, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova è stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione (2) e, per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri, nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione (3). Per agevolare la transizione verso la nuova procedura regolamentare di prova per misurare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli leggeri (ossia la procedura di prova armonizzata a livello internazionale per i veicoli leggeri — Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure, WLTP), la procedura di correlazione per le autovetture dovrebbe essere allineata, per quanto possibile, a quella per i veicoli commerciali leggeri.
(2) Occorre fornire chiarimenti circa la designazione, da parte degli Stati membri, delle persone di contatto presso le autorità di omologazione e i servizi tecnici affinché le chiavi di firma elettronica necessarie per il funzionamento formale dello strumento di correlazione possano essere fornite in maniera sicura ed efficiente.
(3) Nel caso di veicoli di categoria M1 con massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico pari o superiore a 3 000 kg, è opportuno concedere ai costruttori la possibilità — già prevista per i veicoli di categoria N1 — di scegliere se determinare i coefficienti della resistenza all'avanzamento NEDC in base alle prove secondo la procedura WLTP oppure se utilizzare i valori riportati nell'allegato 4a, tabella 3, del regolamento n. 83 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) (regolamento UN/ECE n. 83) (4). Ciò dovrebbe facilitare le prove di omologazione di questa particolare categoria di veicoli.
(4) A seguito del perfezionamento dello strumento di correlazione, alcuni parametri dei dati di input non sono più necessari, mentre altri dati di natura amministrativa andrebbero aggiunti per garantire un processo tracciabile e verificabile.
(5) È altresì opportuno prevedere l'uso di codici hash per i file in uscita dello strumento di correlazione. Un numero limitato di risultati non riservati dello strumento di correlazione dovrebbe essere messo a disposizione della Commissione al fine di garantire lo sviluppo e il miglioramento continui dello strumento di correlazione e di fornire un mezzo di ulteriore verifica sui risultati della correlazione.
(6) Occorre semplificare il calcolo del valore di CO2 NEDC di riferimento rendendo inutile il post-trattamento dei risultati delle prove secondo la procedura WLTP e il calcolo della differenza tra il valore di CO2 WLTP simulato con lo strumento di correlazione e il valore di CO2 NEDC. Il nuovo metodo di calcolo fornisce un valore assoluto di CO2 NEDC di riferimento e qualsiasi deviazione dello strumento di correlazione dovrebbe essere facilmente calcolata e riportata nel file non riservato contenente il riepilogo dei risultati. Tale approccio riduce notevolmente il rischio di errori nel calcolo dei valori di riferimento.
(7) È inoltre opportuno semplificare il calcolo dei valori di consumo di carburante in ciclo misto e specifico per fase. Il consumo di carburante dovrebbe essere calcolato a partire dal valore di CO2 NEDC finale (valore dichiarato, determinato mediante strumento di correlazione o prova fisica sul veicolo) utilizzando le formule precisate nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (5).
(8) Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione (6) è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679).

(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 644).

(4) Regolamento n. 83 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore [2015/1038] (GU L 172 del 3.7.2015, pag. 1).

(5) Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

(6) Regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 15).


ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 è così modificato:

1) il punto 2.1.2 è sostituito dal seguente: «2.1.2. Designazione degli utilizzatori dello strumento di correlazione Gli Stati membri comunicano alla Commissione le rispettive persone di contatto responsabili delle operazioni eseguite con lo strumento di correlazione presso l'autorità di omologazione e, se del caso, presso i servizi tecnici. Può essere designata soltanto una persona di contatto per autorità o per servizio. Le informazioni trasmesse alla Commissione comprendono i seguenti dati (il nome dell'organizzazione, il nome della persona responsabile, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono). Tali informazioni sono inviate al seguente indirizzo di posta elettronica (*1): EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu Le chiavi di firma elettronica ai fini del funzionamento dello strumento di correlazione sono fornite soltanto su richiesta della persona di contatto (*2). La Commissione pubblica linee guida sulla procedura da seguire per tali richieste. (*1) Gli aggiornamenti dell'indirizzo di posta elettronica saranno accessibili sul sito web." (*2) Le chiavi di firma elettronica saranno fornite dal Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea.»;"
2) al punto 2.2, le lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti:
«a) qualora siano effettuate due prove di omologazione, si utilizzano i risultati della prova in cui le emissioni di CO2 (ciclo misto) sono più elevate;
b) qualora siano effettuate tre prove di omologazione, si utilizzano i risultati della prova in cui le emissioni di CO2 (ciclo misto) si situano nella mediana.»;
3) il punto 2.3.1 è sostituito dal seguente: «2.3.1. Determinazione dell'inerzia del veicolo nella procedura NEDC La massa di riferimento NEDC dei veicoli H e, ove applicabile, dei veicoli L e R è determinata come segue:
RMn,L = (MROL – 75 + 100) [kg]
RMn,H = (MROH – 75 + 100) [kg]
RMn,R = (MROR – 75 + 100) [kg]
dove: il veicolo R è il veicolo rappresentativo della famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento ai sensi dell'allegato XXI, suballegato 4, punto 5.1, del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (*3); MRO è la massa in ordine di marcia definita all'articolo 2, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione (*4) per i veicoli H, L e R, rispettivamente; la massa di riferimento da usare come input per le simulazioni e, ove applicabile, per le prove fisiche sui veicoli è il valore di inerzia di cui all'allegato
...

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