Commission Regulation (EC) No 102/2009 of 3 February 2009 concerning the permanent authorisation of an additive in feedingstuffs (Text with EEA relevance)

Published date04 February 2009
Subject MatterAnimal feedingstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 34, 04 February 2009
L_2009034IT.01000801.xml
4.2.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 34/8

REGOLAMENTO (CE) N. 102/2009 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2009

relativo all'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo destinato all'alimentazione animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l'articolo 3 e l'articolo 9 d, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (2), in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale.
(2) L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce disposizioni transitorie per le domande di autorizzazione di additivi per mangimi presentate in conformità della direttiva 70/524/CEE prima della data di applicazione di detto regolamento.
(3) La domanda di autorizzazione degli additivi di cui all'allegato del presente regolamento è stata presentata prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(4) Le osservazioni iniziali su tale domanda, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda in questione deve pertanto continuare ad essere trattata a norma dell'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.
(5) L'impiego del preparato a base di microrganismi Enterococcus faecium NCIMB 10415 è stato autorizzato provvisoriamente per cani e gatti dal regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione (3). Esso è stato autorizzato a tempo indeterminato per i vitelli dal regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione (4), per i polli da ingrasso e per i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 943/2005 della Commissione (5), per le scrofe dal regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione (6) e per i suinetti dal regolamento (CE) n. 252/2006 della Commissione (7).
(6) Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi per cani e gatti.
(7) Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 a della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza,
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