Commission Regulation (EC) No 289/2008 of 31 March 2008 amending Regulation (EC) No 1266/2007 on implementing rules for Council Directive 2000/75/EC as regards the control, monitoring, surveillance and restrictions on movements of certain animals of susceptible species in relation to bluetongue (Text with EEA relevance)

Published date01 April 2008
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 89, 01 April 2008
L_2008089IT.01000301.xml
1.4.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 89/3

REGOLAMENTO (CE) N. 289/2008 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), gli articoli 11 e 12 e l’articolo 19, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) No 1266/2007 (2) della Commissione definisce norme relative al controllo, alla vigilanza e alle restrizioni dei movimenti di alcuni animali in relazione alla febbre catarrale, nelle zone soggette a restrizioni e in provenienza dalle stesse. Esso definisce le condizioni di esenzione dal divieto di uscita applicabile agli spostamenti di animali appartenenti a specie ricettive e ai loro ovuli, embrioni e sperma, di cui alla direttiva 2000/75/CE.
(2) Nei casi in cui le esenzioni dal divieto di uscita dalla zona soggetta a restrizioni applicabili agli spostamenti di animali delle specie ricettive e ai loro ovuli, embrioni e sperma si riferiscano agli animali destinati al commercio intracomunitario o all’esportazione verso un paese terzo, i certificati sanitari di cui alle direttive 64/432/CEE del Consiglio (3), 91/68/CEE del Consiglio (4), 92/65/CEE del Consiglio (5) e alla decisione 93/444/CEE della Commissione (6), devono includere un riferimento al regolamento (CE) n. 1266/2007. In base all’esperienza acquisita è opportuno aggiungere una dicitura supplementare a tutti i certificati sanitari in modo da rendere più esplicite le condizioni sanitarie in base alle quali gli animali e i loro ovuli, embrioni e sperma sono esenti dal divieto di uscita.
(3) La direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (7), la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (8), la decisione 95/388/CE della Commissione, del 19 settembre 1995, che stabilisce il modello di certificato da utilizzare negli scambi intracomunitari di sperma, di ovuli e di embrioni delle specie ovina e caprina (9) e la decisione 93/444/CEE dispongono che i movimenti di sperma, di ovuli e di embrioni delle specie bovina, ovina e caprina devono essere accompagnati da certificati sanitari.
(4) In base all’esperienza acquisita, nei casi in cui si applicano deroghe al divieto di uscita per i movimenti di sperma, di ovuli e di embrioni di animali delle specie ricettive provenienti dalla zona soggetta a restrizioni, i certificati sanitari devono comprendere un riferimento al regolamento (CE) n. 1266/2007. Occorre aggiungere ai certificati sanitari una dicitura supplementare per rendere più esplicite le condizioni sanitarie in base alle quali lo sperma, gli ovuli e gli embrioni sono esentati dal divieto di uscita.
(5) Gli embrioni ottenuti in vivo e gli ovuli di animali della specie bovina non comportano rischi significativi per quanto riguarda la febbre catarrale. Pertanto ad essi si applicano deroghe al divieto di uscita purché gli animali donatori non presentino i sintomi clinici della febbre catarrale nel giorno del prelievo degli embrioni e degli ovuli.
(6) Per maggiore chiarezza occorre introdurre nel testo alcune modifiche relativamente agli animali immunizzati per motivi naturali, di cui ai punti 6 e 7 dell’allegato III, e alle disposizioni relative agli ovuli e agli embrioni.
(7) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1266/2007.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1266/2007 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).

(2) GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37.

(3) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/729/CE.

(4) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(5) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/265/CE della Commissione (GU L 114 dell’1.5.2007, pag. 17).

(6) GU L 208 del 19.8.1993, pag. 34.

(7) GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2008/120/CE della Commissione (GU L 42 del 16.2.2008, pag. 63).

(8) GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE della Commissione (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24).

(9) GU L 234 del 3.10.1995, pag. 30. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/43/CE (GU L 20 del 22.1.2005, pag. 34).


ALLEGATO

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1266/2007 è sostituito dal seguente testo:

«ALLEGATO

Condizioni per l’esenzione dal divieto di uscita [di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a)]

A. Animali

Gli animali devono essere stati protetti dagli attacchi dei vettori Culicoides durante il trasporto verso il luogo di destinazione.

Dev’essere inoltre rispettata almeno una delle condizioni di cui ai punti da 1 a 7:

1. Gli animali sono stati tenuti, fino alla spedizione durante il periodo stagionalmente libero da vettori definito in conformità dell’allegato V, in una zona stagionalmente libera da febbre catarrale fin dalla nascita o per almeno 60 giorni prima della data del movimento e sono stati sottoposti, non prima di sette giorni dalla data del movimento, a un test di identificazione dell’agente secondo il manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) (1) («manuale dell’UIE sugli animali terrestri»), con risultati negativi. Tale test di identificazione dell’agente non è però necessario per gli Stati membri o le regioni di uno Stato membro in cui dati epidemiologici sufficienti, ottenuti grazie all’applicazione di un programma di controllo per un periodo non inferiore ai tre anni, attestano la determinazione del periodo stagionalmente libero da vettori in conformità dell’allegato V. Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità informano la Commissione e gli altri Stati membri nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Se gli animali cui si riferisce questo punto sono destinati al commercio intracomunitario o all’esportazione verso un paese terzo, la seguente dicitura è
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