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27.5.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 128/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 436/2009 DELLA COMMISSIONE
del 26 maggio 2009
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 (1), in particolare l’articolo 115, paragrafo 2, e l’articolo 121,
considerando quanto segue:
(2) | Attualmente le informazioni obbligatorie e le disposizioni relative all’aggiornamento e al monitoraggio dello schedario viticolo sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 2392/86 e le modalità di applicazione relative all’istituzione dello schedario viticolo figurano nel regolamento (CEE) n. 649/87 della Commissione (4). |
(4) | È quindi opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 649/87 e adottare le modalità di applicazione relative allo schedario viticolo. |
(5) | Gli obiettivi principali dello schedario viticolo sono la sorveglianza e il controllo del potenziale produttivo. A norma dell’articolo 116 del regolamento (CE) n. 479/2008, gli Stati membri si accertano che le procedure di gestione e di controllo relative alle superfici siano compatibili con il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC). È necessario disporre in particolare che l’identificazione del conduttore agricolo e delle particelle viticole coltivate siano compatibili con il SIGC. |
(6) | Per evitare eccessivi oneri amministrativi senza pregiudizio per gli obiettivi dello schedario viticolo, è opportuno esentare dalla raccolta di informazioni i conduttori che hanno una produzione molto limitata. |
(7) | Per garantire l’utilizzazione pratica dello schedario viticolo è opportuno che le informazioni necessarie per lo schedario siano coerenti con le informazioni richieste nell’ambito del titolo IV, «Potenziale produttivo», del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (5), che ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo. |
(8) | Per garantire la coerenza tra i dati disponibili relativi alla viticoltura, è necessario includere nello schedario viticolo alcuni dati raccolti in virtù del regolamento (CE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole (6), in particolare i dati relativi all’anno di impianto della particella viticola. |
(9) | Per far sì che le informazioni contenute nello schedario corrispondano in permanenza alla situazione reale della viticoltura, è opportuno prevederne l’aggiornamento costante e la verifica regolare. |
(10) | A norma dell’articolo 111 del regolamento (CE) n. 479/2008, i produttori di uve destinate alla vinificazione e i produttori di mosto e di vino dichiarano ogni anno i quantitativi dell’ultima vendemmia prodotti, mentre i produttori di mosto e di vino e i commercianti che non siano rivenditori al minuto dichiarano ogni anno le scorte di mosto e di vino che detengono. Tale articolo stabilisce inoltre che gli Stati membri possono imporre ai commercianti di uve di dichiarare ogni anno i quantitativi di prodotti immessi in commercio. |
(11) | Per agevolare il trattamento dei dati relativi alle dichiarazioni, è opportuno considerare ciascuna dichiarazione presentata nell’unità amministrativa competente come indipendente dalle altre che lo stesso produttore può aver presentato in altre unità amministrative dello Stato membro. |
(12) | Non è necessario imporre l’obbligo di una doppia dichiarazione ai produttori per i quali tutte le informazioni necessarie possono essere fornite nella sola dichiarazione di produzione del vino. I piccolissimi produttori possono essere esentati da tale obbligo, dato che la loro produzione globale rappresenta un volume relativamente modesto della produzione comunitaria. |
(13) | È inoltre opportuno imporre l’obbligo di presentare dichiarazioni agli operatori che cedono i prodotti vitivinicoli prima delle date previste per dette dichiarazioni. |
(14) | Per facilitare la gestione del mercato, occorre fissare la data alla quale devono essere presentate le dichiarazioni. Per tener conto dei diversi periodi dell’anno in cui hanno luogo le operazioni di vendemmia negli Stati membri, occorre disporre lo scaglionamento delle date alle quali i produttori devono effettuare le dichiarazioni. |
(15) | Per facilitare l’applicazione del presente regolamento, è opportuno predisporre moduli contenenti gli elementi che devono figurare nelle dichiarazioni, pur lasciando alla discrezione degli Stati membri la scelta della forma nella quale detti elementi devono essere forniti dagli operatori. |
(16) | L’impiego dei procedimenti informatici nei vari settori dell’attività amministrativa sostituisce progressivamente la gestione manuale dei dati. È quindi opportuno poter ricorrere ai procedimenti informatici ed elettronici anche ai fini dell’utilizzazione delle dichiarazioni obbligatorie. |
(17) | È opportuno consentire agli Stati membri che dispongono di uno schedario viticolo completo di utilizzare alcuni dati ivi contenuti, come ad esempio la superficie. È quindi opportuno esentare i produttori dalla dichiarazione della superficie a determinate condizioni. |
(18) | È opportuno permettere agli Stati membri con una superficie viticola non superiore a 500 ha o con una produzione di vino non superiore a 50 000 hl di escludere determinate informazioni dalle dichiarazioni e di esentare i produttori dalla presentazione di determinate dichiarazioni a condizioni da stabilirsi. |
(19) | È opportuno stabilire le date entro le quali occorre centralizzare a livello nazionale le informazioni raccolte. |
(20) | Attualmente è possibile acquisire un’adeguata conoscenza della produzione e delle giacenze nel settore vitivinicolo soltanto sulla base delle dichiarazioni di vendemmia e di giacenza presentate dai vari soggetti interessati. È pertanto necessario prendere le opportune disposizioni per garantire che gli interessati presentino dichiarazioni complete ed esatte e prevedere le sanzioni da applicare sia in caso di mancata dichiarazione che in caso di presentazione di dichiarazioni false o incomplete. |
(21) | Per lo stesso motivo è indispensabile fissare le date entro le quali occorre trasmettere alla Commissione le informazioni raccolte riguardo alle dichiarazioni obbligatorie e stabilire la forma di tale comunicazione. |
(22) | Per controllare l’andamento del mercato vitivinicolo, è necessario disporre di alcuni dati relativi a tale mercato. Oltre ai dati forniti dai riepiloghi delle varie dichiarazioni, è indispensabile possedere informazioni sulle disponibilità, le utilizzazioni e i prezzi del vino. Occorre quindi disporre che gli Stati membri si procurino tali informazioni e le comunichino alla Commissione a date fisse. |
(23) | È possibile esentare dalla comunicazione dei prezzi alcuni Stati membri la cui produzione globale rappresenta un volume relativamente modesto della produzione comunitaria. |
(24) | Occorre quindi abrogare il regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione (7), che ha stabilito le modalità di applicazione relative alle informazioni necessarie per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo. |
(25) | Per tener conto del mercato unico nella Comunità, occorre fornire agli organismi responsabili di controllare la detenzione e l’immissione sul mercato dei prodotti vitivinicoli gli strumenti necessari per eseguire un controllo efficace nel rispetto di norme uniformi valide nell’intera Comunità. |
(26) | L’articolo 112, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 dispone che i prodotti vitivinicoli possono circolare nella Comunità soltanto se scortati da un documento di accompagnamento ufficiale. A norma del paragrafo 2 del suddetto articolo, le persone fisiche o giuridiche che detengono prodotti vitivinicoli hanno l’obbligo di tenere registri nei quali devono essere fra l’altro indicate le entrate e le uscite di tali prodotti. |
(27) | La direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (8), ha permesso di compiere progressi nell’armonizzazione fiscale nella Comunità. Per stabilire regole uniformi valide in tutta la Comunità e semplificare le formalità amministrative per i professionisti e i cittadini è opportuno, in particolare, considerare documenti di |
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