Règlement (UE) 2018/669 de la Commission du 16 avril 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélangesTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Published date04 May 2018
Subject Mattertutela dei consumatori,ostacoli tecnici,ambiente,protection des consommateurs,entraves techniques,environnement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 115, 4 maggio 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 115, 4 mai 2018
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4.5.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 115/1

REGOLAMENTO (UE) 2018/669 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2018

recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Le tabelle 3.1 e 3.2 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 elencano le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un’etichettatura armonizzate, ma esse sono riportate solo in lingua inglese in tutte le versioni linguistiche del regolamento.
(2) Il 2 dicembre 2008 (2) la Commissione si è impegnata a che i nomi delle sostanze chimiche corrispondenti ai dati di identificazione internazionale riportati nelle tabelle 3.1 e 3.2 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 siano pubblicati nella medesima lingua della versione linguistica del regolamento pubblicato.
(3) La tabella 3.1 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è stata modificata più volte per rispecchiare il livello del progresso tecnico e scientifico mediante l’aggiunta, la soppressione o la modifica delle sostanze o della loro classificazione. È necessario sostituire parzialmente la tabella 3.1 affinché tutti i nomi delle sostanze chimiche della tabella 3.1 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 figurino nella medesima lingua della versione linguistica del regolamento pubblicato e si tenga conto dei cambiamenti apportati.
(4) A motivo della deroga (3) applicabile alla traduzione verso la lingua irlandese degli atti che non sono adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, i nomi delle sostanze chimiche riportati tabella 3.1 dell’allegato VI non saranno tradotti in tale lingua.
(5) La tabella 3.2 elenca le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un’etichettatura armonizzate sulla base dei criteri di cui all’allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (4), che è stata abrogata con effetto a decorrere dal 1o giugno 2015. Occorre pertanto eliminare la tabella 3.2 conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione (5) con effetto dal 1o giugno 2017. Non è pertanto necessario modificare tale tabella. Conseguentemente, la tabella 3.1 è stata rinominata tabella 3 con effetto dal 1o giugno 2017, come da articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/776 della Commissione (6).
(6) I fornitori dovrebbero disporre del tempo sufficiente per adeguare l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele alle nuove classificazioni e per poter vendere le scorte esistenti.
(7) Perché possano beneficiare della flessibilità necessaria, i fornitori dovrebbero poter applicare il presente regolamento prima della sua data di applicazione al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e della sostenibilità ambientale.
(8) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (7),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le voci riportate nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 corrispondenti alle voci che figurano nell’allegato del presente regolamento sono sostituite dalle voci dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o dicembre 2019.

In deroga al secondo comma, le sostanze e le miscele possono, prima del 1o dicembre 2019 essere classificate, etichettate ed imballate in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 modificato dal presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(2) Rettifica alla posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 settembre 2008 in vista dell’adozione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 — P6_TA_PROV(2008)0392 — [COM(2007)0355 — C6-0197/2007 — 2007/0121(COD)].

(3) Regolamento (UE) n. 1257/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, che proroga le misure di deroga temporanea al regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea e al regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell’energia atomica introdotte dal regolamento (CE) n. 920/2005 (GU L 343 del 29.12.2010, pag. 5).

(4) Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).

(5) Regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione, del 19 luglio 2016, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

(6) Regolamento (UE) 2017/776 della Commissione, del 4 maggio 2017, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 116 del 5.5.2017, pag. 1).

(7) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Numero della sostanza Dati di identificazione internazionale Numero CE Numero CAS Classificazione Etichettatura Limiti di concentrazione specifici, fattori M Note
Codici di classe e di categoria di pericolo Codici di indicazioni di pericolo Pittogrammi, codici di avvertenza Codici di indicazioni di pericolo Codici di indicazioni di pericolo supplementari
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
001-001-00-9 idrogeno 215-605-7 1333-74-0 Flam. Gas 1 Press. Gas H220 GHS02 GHS04 Dgr H220 U
001-002-00-4 idruro di litio-alluminio 240-877-9 16853-85-3 Water-react. 1 Skin Corr. 1A H260 H314 GHS02 GHS05 Dgr H260 H314
001-003-00-X idruro di sodio 231-587-3 7646-69-7 Water-react. 1 H260 GHS02 Dgr H260
001-004-00-5 idruro di calcio 232-189-2 7789-78-8 Water-react. 1 H260 GHS02 Dgr H260
003-001-00-4 litio 231-102-5 7439-93-2 Water-react. 1 Skin Corr. 1B H260 H314 GHS02 GHS05 Dgr H260 H314 EUH014
003-002-00-X n-esillitio 404-950-0 21369-64-2 Water-react. 1 Pyr. Sol. 1 Skin Corr. 1A H260 H250 H314 GHS02 GHS05 Dgr H260 H250 H314 EUH014
003-003-00-5 (2-metilpropil)litio; isobutillitio 440-620-2 920-36-5 Water-react. 1 Pyr. Liq. 1 Skin Corr. 1A STOT SE 3 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H260 H250 H314 H336 H400 H410 GHS02 GHS05 GHS07 GHS09 Dgr H260 H250 H314 H336 H410 EUH014
004-001-00-7 berillio 231-150-7 7440-41-7 Carc. 1B Acute Tox. 2 * Acute Tox. 3 * STOT RE 1 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 H350i H330 H301 H372 ** H319 H335 H315 H317 GHS06 GHS08 Dgr H350i H330 H301 H372 ** H319 H335 H315 H317
004-002-00-2 composti del berillio esclusi silicati doppi di alluminio e berillio, e esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato Carc. 1B Acute Tox. 2 * Acute Tox. 3 * STOT RE 1 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 2 H350i H330 H301 H372 ** H319 H335 H315 H317 H411 GHS06 GHS08 GHS09 Dgr H350i H330 H301 H372 ** H319 H335 H315 H317 H411 A
004-003-00-8 ossido di berillio 215-133-1 1304-56-9 Carc. 1B Acute Tox. 2 * Acute Tox. 3 * STOT RE 1 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 H350i H330 H301 H372 ** H319 H335 H315 H317 GHS06 GHS08 Dgr H350i H330 H301 H372 ** H319 H335 H315 H317
005-001-00-X trifluoruro di boro 231-569-5 7637-07-2 Press. Gas Acute Tox. 2 * Skin Corr. 1A H330 H314 GHS04 GHS06 GHS05 Dgr H330 H314 EUH014 U
005-002-00-5 tricloruro di boro 233-658-4 10294-34-5 Press. Gas
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