Council Regulation (EEC) No 3813/92 of 28 December 1992 on the unit of account and the conversion rates to be applied for the purposes of the common agricultural policy

Celex Number31992R3813
Coming into Force01 January 1993
End of Effective Date31 December 1998
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1992/3813/oj
Published date31 December 1992
Date28 December 1992
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 387, 31 December 1992
EUR-Lex - 31992R3813 - IT 31992R3813

Regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune

Gazzetta ufficiale n. L 387 del 31/12/1992 pag. 0001 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 2 pag. 0182
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 2 pag. 0182


REGOLAMENTO (CEE) N. 3813/92 DEL CONSIGLIO del 28 dicembre 1992 relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il mercato interno previsto dall'articolo 8 A del trattato comporta, a decorrere dal 1o gennaio 1993, uno spazio senza frontiere interne; che l'applicazione del regime agromonetario basato:

- sul regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (4),

- sul regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (5),

- sul regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo (6),

- sul regolamento (CEE) n. 129/78 del Consiglio, del 24 gennaio 1978, relativo ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica comune delle strutture agrarie (7),

esige l'esecuzione di controlli alle frontiere intracomunitarie; che occorre pertanto introdurre un regime agromonetario compatibile con il mercato interno ed abrogare i regolamenti in parola;

considerando che l'ecu è stato definito nel regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 settembre 1978, che modifica il valore dell'unità di conto utilizzata dal Fondo europeo di cooperazione monetaria (8); che è opportuno utilizzare tale unità di conto per fissare ed esprimere i prezzi o gli importi stabiliti nell'ambito della politica agricola comune;

considerando che, finché non sarà realizzata l'unione economica e monetaria, si deve continuare a pagare in moneta nazionale i prezzi o gli importi espressi in ecu ed è quindi indispensabile determinare i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo; che tali tassi devono mantenere una certa stabilità pur senza discostarsi dalla realtà economica e monetaria; che alcuni casi particolari possono esigere il ricorso a tassi specifici, fermi restando i tassi previsti in applicazione dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (9);

considerando che, in caso di riallineamento monetario, i tassi di conversione agricoli devono di norma venir adeguati immediatamente; che tuttavia può essere utile procedere ad un tale adeguamento in modo leggermente progressivo, apportando lievi ritocchi onde evitare perturbazioni di mercato e che questa prassi può addirittura rivelarsi necessaria per attenuare l'impatto di adeguamenti di ampia portata; che, per evitare significative distorsioni del mercato, è comunque necessario non superare un divario monetario bilaterale ammissibile;

considerando che, soprattutto per tener conto dell'influenza della situazione del mercato mondiale, è d'uopo indicare i tassi di conversione tra l'ecu e le monete dei paesi terzi utilizzate nel settore agricolo;

considerando che, nel caso in cui il tasso di conversione agricolo venga modificato nell'arco di tempo in cui si realizza un'operazione, occorre determinare il tasso applicabile agli importi in questione; che, di norma, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo è il fatto mediante cui è realizzato lo scopo economico dell'operazione; che può rivelarsi necessario precisare detto fatto generatore ovvero derogarvi, rispettando determinati criteri e in particolare quello della rapidità dell'effettiva applicazione dei nuovi tassi di conversione agricoli, il che esclude per principio qualsiasi possibilità di fissazione anticipata degli stessi per un lungo periodo; che, per quanto concerne gli importi fissati dal Consiglio nell'ambito della politica delle strutture agrarie, è d'uopo evitare che gli aiuti concessi prima dell'applicazione del nuovo tasso di conversione agricolo risultino decurtati;

considerando che, in caso di notevole rivalutazione monetaria, i redditi agricoli subiscono restrizioni più rapide e più consistenti di quelle subite dai redditi di altri settori economici; che è pertanto giustificato prevedere la possibilità di concedere un aiuto compensativo delle rivalutazioni, temporaneo o decrescente, che accompagni l'aggiustamento dei prezzi agricoli senza pregiudicare l'adeguamento definitivo del settore agricolo alle regole dell'economia generale; che, in virtù del principio di coesione di cui all'articolo 130 A del trattato, la Comunità può contribuire finanziariamente agli aiuti compensativi concessi agli imprenditori agricoli; che il livello della partecipazione comunitaria dev'essere differenziato secondo le necessità e le possibilità finanziarie esistenti nelle varie regioni della Comunità, definite a fronte dell'obiettivo 1 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi con quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (10);

considerando che conviene inoltre prorogare per un periodo limitato il meccanismo relativo al trasferimento dei divari monetari positivi di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1677/85; che tuttavia la...

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