Council Regulation (EEC) No 3813/92 of 28 December 1992 on the unit of account and the conversion rates to be applied for the purposes of the common agricultural policy
Celex Number | 31992R3813 |
Coming into Force | 01 January 1993 |
End of Effective Date | 31 December 1998 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3813/oj |
Published date | 31 December 1992 |
Date | 28 December 1992 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 387, 31 December 1992 |
Regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune
Gazzetta ufficiale n. L 387 del 31/12/1992 pag. 0001 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 2 pag. 0182
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 2 pag. 0182
REGOLAMENTO (CEE) N. 3813/92 DEL CONSIGLIO del 28 dicembre 1992 relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
visto il parere del comitato monetario,
considerando che il mercato interno previsto dall'articolo 8 A del trattato comporta, a decorrere dal 1o gennaio 1993, uno spazio senza frontiere interne; che l'applicazione del regime agromonetario basato:
- sul regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (4),
- sul regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (5),
- sul regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo (6),
- sul regolamento (CEE) n. 129/78 del Consiglio, del 24 gennaio 1978, relativo ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica comune delle strutture agrarie (7),
esige l'esecuzione di controlli alle frontiere intracomunitarie; che occorre pertanto introdurre un regime agromonetario compatibile con il mercato interno ed abrogare i regolamenti in parola;
considerando che l'ecu è stato definito nel regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 settembre 1978, che modifica il valore dell'unità di conto utilizzata dal Fondo europeo di cooperazione monetaria (8); che è opportuno utilizzare tale unità di conto per fissare ed esprimere i prezzi o gli importi stabiliti nell'ambito della politica agricola comune;
considerando che, finché non sarà realizzata l'unione economica e monetaria, si deve continuare a pagare in moneta nazionale i prezzi o gli importi espressi in ecu ed è quindi indispensabile determinare i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo; che tali tassi devono mantenere una certa stabilità pur senza discostarsi dalla realtà economica e monetaria; che alcuni casi particolari possono esigere il ricorso a tassi specifici, fermi restando i tassi previsti in applicazione dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (9);
considerando che, in caso di riallineamento monetario, i tassi di conversione agricoli devono di norma venir adeguati immediatamente; che tuttavia può essere utile procedere ad un tale adeguamento in modo leggermente progressivo, apportando lievi ritocchi onde evitare perturbazioni di mercato e che questa prassi può addirittura rivelarsi necessaria per attenuare l'impatto di adeguamenti di ampia portata; che, per evitare significative distorsioni del mercato, è comunque necessario non superare un divario monetario bilaterale ammissibile;
considerando che, soprattutto per tener conto dell'influenza della situazione del mercato mondiale, è d'uopo indicare i tassi di conversione tra l'ecu e le monete dei paesi terzi utilizzate nel settore agricolo;
considerando che, nel caso in cui il tasso di conversione agricolo venga modificato nell'arco di tempo in cui si realizza un'operazione, occorre determinare il tasso applicabile agli importi in questione; che, di norma, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo è il fatto mediante cui è realizzato lo scopo economico dell'operazione; che può rivelarsi necessario precisare detto fatto generatore ovvero derogarvi, rispettando determinati criteri e in particolare quello della rapidità dell'effettiva applicazione dei nuovi tassi di conversione agricoli, il che esclude per principio qualsiasi possibilità di fissazione anticipata degli stessi per un lungo periodo; che, per quanto concerne gli importi fissati dal Consiglio nell'ambito della politica delle strutture agrarie, è d'uopo evitare che gli aiuti concessi prima dell'applicazione del nuovo tasso di conversione agricolo risultino decurtati;
considerando che, in caso di notevole rivalutazione monetaria, i redditi agricoli subiscono restrizioni più rapide e più consistenti di quelle subite dai redditi di altri settori economici; che è pertanto giustificato prevedere la possibilità di concedere un aiuto compensativo delle rivalutazioni, temporaneo o decrescente, che accompagni l'aggiustamento dei prezzi agricoli senza pregiudicare l'adeguamento definitivo del settore agricolo alle regole dell'economia generale; che, in virtù del principio di coesione di cui all'articolo 130 A del trattato, la Comunità può contribuire finanziariamente agli aiuti compensativi concessi agli imprenditori agricoli; che il livello della partecipazione comunitaria dev'essere differenziato secondo le necessità e le possibilità finanziarie esistenti nelle varie regioni della Comunità, definite a fronte dell'obiettivo 1 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi con quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (10);
considerando che conviene inoltre prorogare per un periodo limitato il meccanismo relativo al trasferimento dei divari monetari positivi di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1677/85; che tuttavia la...
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