Council Regulation (EU) No 1182/2013 of 19 November 2013 amending Regulations (EC) No 754/2009, (EU) No 1262/2012, (EU) No 39/2013 and (EU) No 40/2013 as regards certain fishing opportunities

Published date22 November 2013
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 313, 22 November 2013
L_2013313IT.01001501.xml
22.11.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 313/15

REGOLAMENTO (UE) N. 1182/2013 DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2013

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 754/2009, (UE) n. 1262/2012, (UE) n. 39/2013 e (UE) n. 40/2013 con riguardo a talune possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (1) dispone che le misure dell’Unione che disciplinano l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca siano stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, in particolare, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), nonché alla luce di pareri formulati dai consigli consultivi regionali.
(2) Con il regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio (2) il Consiglio ha escluso alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (3). Lo sforzo di pesca delle navi disciplinate da tale regime è attualmente stabilito all’allegato IIA del regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio (4) e all’allegato IIA del regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio (5).
(3) Nel giugno 2013 il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) ha pubblicato il suo parere riguardo allo stock di nasello settentrionale nel 2014. Nel parere del CIEM si afferma che la biomassa dello stock ha raggiunto nel 2013 un livello record e inoltre che la mortalità per pesca è diminuita drasticamente negli ultimi anni. Secondo il CIEM, nel 2014 il TAC può essere aumentato del 49 % portandolo a 81 846 tonnellate. L’Irlanda e la Spagna hanno chiesto, alla luce di tale parere, che il TAC in vigore per il suddetto stock sia portato in corso d’esercizio da 55 105 a 69 440 tonnellate per rispettare il livello di sbarchi che il CIEM stima corrispondente con gli attuali livelli di mortalità per pesca, a loro volta compatibili con il rendimento massimo sostenibile. La richiesta è ritenuta accettabile sulla base dell’impegno degli Stati membri interessati a garantire mediante rigorosi controlli delle attività di pesca che lo sforzo di pesca e quindi i tassi di mortalità per pesca restino costanti.
(4) Attualmente è escluso dall’applicazione del regime di sforzo di pesca stabilito dal regolamento (CE) n. 1342/2008 un gruppo di navi battenti bandiera spagnola che pescano ad ovest della Scozia. Sulla scorta delle informazioni comunicate dalla Spagna nel 2013 lo CSTEP non era in grado di valutare se le condizioni stabilite dal suddetto regolamento fossero ancora soddisfatte nel periodo di gestione 2012. È pertanto opportuno reinserire tale gruppo di navi spagnole nel regime di sforzo di pesca in questione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 754/2009 e l’allegato IIA del regolamento (UE) n. 39/2013.
(5) Attualmente è escluso dall’applicazione del regime di sforzo di pesca stabilito dal regolamento (CE) n. 1342/2008 un gruppo di navi battenti bandiera francese che pescano nel Mare del Nord. Sulla scorta delle informazioni comunicate dalla Francia nel 2013 lo CSTEP ha ritenuto che le catture assegnate a tali navi abbiano superato la soglia stabilita. È pertanto opportuno reinserire tale gruppo di navi francesi nel regime di sforzo di pesca in questione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 754/2009 e l’allegato IIA del regolamento (UE) n. 40/2013.
(6) Un gruppo di navi battenti la bandiera del Regno Unito adibite alla cattura di canestrelli (Aequipecten opercularis) intorno all’Isola di Man nel Mare d’Irlanda è attualmente escluso dall’applicazione del regime di gestione dello sforzo di cui al regolamento (CE) n. 1342/2008. Tuttavia, a causa di un errore di calcolo, i massimali di sforzo di cui all’allegato IIA del regolamento (UE) n. 39/2013 non rispecchiano tale esclusione. È pertanto opportuno correggere in tal senso il regolamento (UE) n. 39/2013.
(7) Il regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio (6) fissa limiti di cattura per il 2013 e il 2014 relativamente a un elenco di squali di profondità. La Commissione ha chiesto al CIEM di dare il proprio parere se sia opportuno rivedere tale elenco. Il CIEM ha concluso che sono disponibili sufficienti elementi scientifici a sostegno dell’esclusione del boccanera (Galeus melastomus) e dell’inclusione di tutte le specie del genere Centrophorus (Centrophorus spp.) nell’elenco degli squali di profondità. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1262/2012.
(8) Conformemente all’esito delle consultazioni fra Stati costieri in merito alla gestione dello sgombro, del melù, dell’aringa atlantico-scandinava e dell’eglefino del mare del Nord, l’Unione può autorizzare le navi UE a prelevare fino al 10 % in più del contingente ad essa assegnato, purché tali quantitativi utilizzati in eccesso siano detratti dal contingente dell’Unione per il 2014. Per converso, l’Unione può prelevare nel 2014 quantitativi inutilizzati corrispondenti a un massimo del 10 % del contingente assegnatole per il 2013. È opportuno consentire tale flessibilità nella fissazione di tali possibilità di pesca allo scopo di assicurare condizioni di parità per le navi UE permettendo agli Stati membri interessati di optare per l’utilizzo di un contingente di flessibilità. Qualora uno Stato membro non abbia optato per l’utilizzo del contingente di flessibilità per uno stock particolare, è opportuno che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 restino d’applicazione conformemente all’articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 40/2013.
(9) In occasione della riunione annuale del 2013, la Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC) ha adottato una risoluzione intesa a proteggere gli squali alalunga e applicabile ai pescherecci iscritti nel registro IOTC delle navi autorizzate mediante la seguente misura pilota: divieto di detenzione a bordo, trasbordo, sbarco o magazzinaggio di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga. La risoluzione stabilisce un’eccezione per la pesca artigianale, nella fattispecie per i pescherecci che esercitano la pesca all’interno della zona economica esclusiva (ZEE) del rispettivo Stato di bandiera. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 40/2013.
(10) In occasione della riunione annuale del 2010, la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha adottato una raccomandazione volta a limitare il numero di navi che esercitano la pesca del tonno albacora del Pacifico meridionale nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20°S. È di conseguenza necessario garantire che le navi UE continuino a operare senza catturare tale specie bersaglio nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20°S. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 40/2013.
(11) Le possibilità di pesca delle navi UE nelle acque norvegesi e delle navi norvegesi nelle acque UE sono stabilite annualmente sulla base delle consultazioni sui diritti di pesca tenute a norma dell’accordo bilaterale di pesca con la Norvegia (7). In attesa della conclusione delle consultazioni sugli accordi per il 2013, il regolamento (UE) n. 40/2013 ha fissato possibilità di pesca provvisorie per gli stock interessati. Il 18 gennaio 2013 si sono concluse le consultazioni con la Norvegia e il regolamento (UE) n. 297/2013 del Consiglio (8) ha modificato le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 40/2013. Tuttavia è stato erroneamente escluso dal regolamento (UE) n. 297/2013 lo stock di brosmio nelle acque norvegesi della zona IV. Inoltre il quantitativo di melù che la Norvegia può pescare nelle acque UE delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30′ N e VII a ovest di 12° O non rispecchia inoltre quanto convenuto nelle consultazioni con detto paese. È opportuno modificare di conseguenza l’allegato IA del regolamento (UE) n. 40/2013.
(12) È stato individuato un errore nel numero di navi autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della convenzione IOTC e nella capacità assegnata all’UE. È pertanto opportuno correggere di conseguenza l’allegato VI del regolamento (UE) n. 40/2013.
(13) Conformemente all’atto di adesione del 2012 e all’adesione della Croazia in data 1o luglio 2013, le disposizioni in materia di ripartizione delle possibilità di pesca assegnate nel 2013 alla Croazia a livello di Unione dovrebbero essere inserite nei pertinenti strumenti dell’Unione. I dati riguardanti le capacità di pesca e allevamento del tonno rosso della Croazia, inseriti dal presente regolamento, rispecchiano le disposizioni del piano di ricostituzione del tonno rosso per la Croazia fino al 2013, elaborato della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT). Inoltre, conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (9), ciascuno Stato membro deve provvedere affinché la propria capacità di pesca sia commisurata al suo contingente.
(14) È opportuno che le disposizioni del presente regolamento relative alle limitazioni dello sforzo di pesca si applichino a decorrere dal 1o febbraio 2013. È opportuno che le disposizioni relative alle limitazioni e alle ripartizioni delle catture si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2013, fatta eccezione per le nuove disposizioni relative alla WCPFC e alla IOTC, applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le disposizioni incluse quale risultato dell’adesione della Croazia
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT