FO contra Ministère public.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:715
Date09 September 2021
Docket NumberC-906/19
Celex Number62019CJ0906
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

9 settembre 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Trasporti su strada – Armonizzazione di talune disposizioni della normativa sociale – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Articolo 3, lettera a) – Mancata applicazione del regolamento ai trasporti su strada effettuati da veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri – Veicolo destinato a utilizzo misto – Articolo 19, paragrafo 2 – Sanzione extraterritoriale – Violazione constatata sul territorio di uno Stato membro commessa sul territorio di un altro Stato membro – Principio di legalità dei reati e delle pene – Regolamento (CEE) n. 3821/85 – Tachigrafo nel settore dei trasporti su strada – Articolo 15, paragrafo 2 – Obbligo di inserimento della carta del conducente – Articolo 15, paragrafo 7 – Obbligo di presentare su richiesta degli addetti ai controlli la carta del conducente – Mancato inserimento della carta del conducente nel tachigrafo nei 28 giorni precedenti il giorno del controllo»

Nella causa C‑906/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), con decisione del 7 maggio 2019, pervenuta in cancelleria l’11 dicembre 2019, nel procedimento penale nei confronti di

FO,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, M. Ilešič, E. Juhász (relatore), C. Lycourgos e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per il governo francese, da E. de Moustier e A. Ferrand, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da C. Vrignon e L. Malferrari, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 marzo 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, lettera a), e dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU 2006, L 102, pag. 1), in combinato disposto con il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU 1985, L 370, pag. 8), come modificato dal regolamento n. 561/2006 (in prosieguo: il «regolamento n. 3821/85»).

2 La domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale intentato dal Pubblico Ministero (Francia) contro FO, gestore di un’impresa di trasporto su strada stabilita in Germania, per il mancato inserimento, da parte di uno dei conducenti di autobus impiegati dalla sua impresa, della carta del conducente nel tachigrafo del veicolo guidato da quest’ultimo.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Il regolamento n. 3821/85

3 Il regolamento n. 3821/85 ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 1463/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativo all’istituzione di un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU 1970, L 164, pag. 1). Il regolamento n. 3821/85 è stato a sua volta abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento n. 3821/85 e modifica il regolamento n. 561/2006 (GU 2014, L 60, pag. 1). Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti di cui ai procedimenti principali, occorre fare riferimento al regolamento n. 3821/85.

4 L’articolo 3, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 3821/85 disponeva quanto segue:

«L’apparecchio di controllo deve essere montato e utilizzato sui veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci ed immatricolati in uno Stato membro, ad eccezione dei veicoli elencati all’articolo 3 del regolamento [n. 561/2006]».

5 L’articolo 15 del regolamento n. 3821/85 prevedeva quanto segue:

«(...)

2. I conducenti utilizzano i fogli di registrazione o le carte del conducente per ciascun giorno in cui guidano, a partire dal momento in cui prendono in consegna il veicolo. Il foglio di registrazione o la carta del conducente sono ritirati solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il loro ritiro sia autorizzato diversamente. Nessun foglio di registrazione o carta del conducente deve essere utilizzato per un periodo più lungo di quello per il quale era destinato.

(...)

3. I conducenti:

– devono preoccuparsi della concordanza tra la registrazione dell’ora sul foglio e l’ora legale nel paese di immatricolazione del veicolo;

– devono azionare i dispositivi di commutazione che consentono di registrare separatamente e distintamente i seguenti periodi di tempo:

a) (...) tempo di guida;

b) per “altro compito” si intende qualsiasi attività diversa dalla guida, definita all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto [(GU 2002, L 80, pag. 35)], nonché qualsiasi attività svolta per lo stesso o per un altro datore di lavoro nel settore del trasporto o al di fuori; (...)

(...)

7. a) Il conducente, quando guida un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all’allegato I, deve essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli:

i) i fogli di registrazione della settimana in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei quindici giorni precedenti,

ii) la carta del conducente se è titolare di una siffatta carta, e

iii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nella settimana in corso e nei quindici giorni precedenti, come richiesto dal presente regolamento e dal regolamento [n. 561/2006].

Tuttavia, dopo il 1° gennaio 2008, i periodi di tempo di cui ai punti i) e iii) comprenderanno la giornata in corso e i ventotto giorni precedenti.

b) Il conducente, quando guida un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all’allegato IB, deve essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli:

i) la carta di conducente di cui è titolare,

ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante la settimana in corso e nei quindici giorni precedenti, come stabilito dal presente regolamento e dal regolamento [n. 561/2006], e

iii) i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al precedente comma nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all’allegato I.

Tuttavia, dopo il 1° gennaio 2008, i periodi di tempo di cui al punto ii) comprenderanno la giornata in corso e i [28] giorni precedenti.

c) Un agente abilitato al controllo può verificare il rispetto del regolamento [n. 561/2006] attraverso l’esame dei fogli di registrazione, dei dati visualizzati o stampati che sono stati registrati dall’apparecchio di controllo o tramite la carta del conducente o, in assenza di essi, attraverso l’esame di qualsiasi altro documento probante che permetta di giustificare l’inosservanza di una delle disposizioni quali quelle di cui all’articolo 16, paragrafi 2 e 3».

(...)».

Il regolamento n. 561/2006

6 Il considerando 17 del regolamento n. 561/2006, che ha sostituito e abrogato il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU 1985, L 370, pag. 1) prevede quanto segue:

«(17) Il presente regolamento mira a migliorare le condizioni sociali dei lavoratori dipendenti cui si applica, nonché la sicurezza stradale in generale (…)».

7 L’articolo 1 del regolamento n. 561/2006 così dispone:

«Il presente regolamento disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale. Il presente regolamento mira inoltre ad ottimizzare il controllo e l’applicazione da parte degli Stati membri nonché a promuovere migliori pratiche nel settore dei trasporti su strada».

8 L’articolo 3, lettera a), di detto regolamento stabilisce che esso non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di «veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri».

9 Ai sensi dell’articolo 4, lettera e), del regolamento, per «altre mansioni» si intendono «le attività comprese...

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