Slovak Telekom a.s. v Protimonopolný úrad Slovenskej republiky.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:139
Docket NumberC-857/19
Date25 February 2021
Celex Number62019CJ0857
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

25 febbraio 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Ripartizione delle competenze tra la Commissione europea e le autorità nazionali garanti della concorrenza – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 11, paragrafo 6 – Esautoramento delle autorità nazionali garanti della concorrenza dalla loro competenza – Principio del ne bis in idem – Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»

Nella causa C‑857/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca), con ordinanza del 12 novembre 2019, pervenuta in cancelleria il 26 novembre 2019, nel procedimento

Slovak Telekom a.s.

contro

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da N. Wahl, presidente di sezione, A. Prechal (relatrice), presidente della Terza Sezione, e J. Passer, giudice,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Slovak Telekom a.s., da J. Hajdúch, advokát;

– per il Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, da T. Menyhart, in qualità di agente;

– per il governo slovacco, da B. Ricziová, in qualità di agente;

– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato;

– per la Commissione europea, da M. Farley, R. Lindenthal e L. Wildpanner, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 6, prima frase, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), e dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Slovak Telekom a.s. (in prosieguo: «ST») e il Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (Ufficio antitrust della Repubblica slovacca; in prosieguo: l’«autorità slovacca garante della concorrenza») in merito alla legittimità di una decisione che infligge a ST un’ammenda per aver abusato della sua posizione dominante, ai sensi dell’articolo 102 TFUE, praticando tariffe su mercati al dettaglio delle telecomunicazioni e sul mercato all’ingrosso dell’interconnessione tali da comprimere i margini.

Contesto normativo

Regolamento n. 1/2003

3 I considerando 6, 8 e 17 del regolamento n. 1/2003 sono così redatti:

«(6) Per garantire un’efficace applicazione delle regole di concorrenza [dell’Unione] sarebbe opportuno coinvolgere in maggior misura le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. A tal fine, ad esse dovrebbe essere conferito il potere di applicare il diritto [dell’Unione].

(...)

(8) Per garantire l’effettiva applicazione delle regole di concorrenza [del diritto dell’Unione] e il corretto funzionamento del meccanismo di cooperazione contenuto nel presente regolamento è necessario imporre alle autorità garanti della concorrenza e alle giurisdizioni degli Stati membri di applicare anche gli articoli [101 e 102 TFUE] allorché applicano il diritto nazionale in materia di concorrenza ad accordi e prassi che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri (…)

(...)

(17) Per assicurare un’applicazione coerente delle regole di concorrenza e al contempo una gestione ottimale della rete, è indispensabile mantenere la regola in virtù della quale le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri sono automaticamente private della loro competenza qualora la Commissione avvii un procedimento. Se un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro si sta già occupando di un caso e la Commissione intende avviare un procedimento, la Commissione dovrebbe adoperarsi in tal senso il più presto possibile. Prima dell’avvio di un procedimento, la Commissione dovrebbe consultare l’autorità nazionale interessata».

4 L’articolo 11, paragrafi 1 e 6, del regolamento n. 1/2003 recita:

«1. La Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri applicano le regole di concorrenza [del diritto dell’Unione] in stretta collaborazione.

(...)

6. L’avvio di un procedimento da parte della Commissione per l’adozione di una decisione ai sensi del capitolo III priva le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri della competenza ad applicare gli articoli [101 e 102 TFUE]. Qualora un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro stia già svolgendo un procedimento, la Commissione avvia il procedimento unicamente previa consultazione di quest’ultima».

5 Ai sensi dell’articolo 35, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 1/2003:

«3. Le disposizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 6, si applicano alle autorità designate dagli Stati membri, incluse le giurisdizioni che esercitano funzioni relative alla preparazione e all’adozione dei tipi di decisioni di cui all’articolo 5 del presente regolamento. Le disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 6, non si applicano alle giurisdizioni nella misura in cui esse agiscono quali istanze di ricorso per i tipi di decisioni di cui all’articolo 5.

4. Fatto salvo il paragrafo 3, negli Stati membri in cui per l’adozione di taluni tipi di decisioni di cui all’articolo 5 del presente regolamento un’autorità promuove un’azione davanti ad un’autorità giudiziaria separata e diversa dall’autorità responsabile della fase istruttoria, e purché siano rispettate le condizioni del presente paragrafo, l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 6, è limitata all’autorità responsabile della fase istruttoria la quale, laddove la Commissione avvii un procedimento, revoca l’azione promossa davanti all’autorità giudiziaria. Tale revoca è tale da porre definitivamente fine al procedimento nazionale».

Regolamento n. 773/2004

6 L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2004, L 123, pag. 18), come modificato dal regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione, del 30 giugno 2008 (GU 2008, L 171, pag. 3) (in prosieguo: il «regolamento n. 773/2004»), così dispone:

«La Commissione può decidere di avviare il procedimento per l’adozione di una decisione ai sensi del capitolo III del regolamento [n. 1/2003] in qualsiasi momento, ma non dopo la data in cui ha espresso la valutazione preliminare di cui all’articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento, ha emesso la comunicazione degli addebiti o ha richiesto alle parti di manifestare il proprio interesse ad avviare discussioni in vista della transazione né, se è anteriore, dopo la data di pubblicazione della comunicazione di cui all’articolo 27, paragrafo 4, dello stesso».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

7 Il 26 settembre 2005, l’autorità slovacca garante della concorrenza avviava un procedimento nei confronti di ST per abuso di posizione dominante, ai sensi dell’articolo 102 TFUE. L’avvio di questo procedimento veniva notificato alla Commissione europea e alle autorità garanti della concorrenza degli altri Stati membri nel mese di ottobre 2005. Nel mese di ottobre 2007, l’autorità slovacca garante della concorrenza presentava alla Commissione un progetto di decisione dichiarante che ST aveva abusato della sua posizione dominante.

8 Il 21 dicembre 2007, l’autorità slovacca garante della concorrenza adottava una decisione con la quale constatava che ST aveva abusato della sua posizione dominante.

9 Il 13 giugno 2008, la Commissione richiedeva informazioni a concorrenti di ST su talune prassi commerciali di quest’ultima.

10 Dal 13 al 15 gennaio 2009, la Commissione effettuava un’ispezione a sorpresa nei locali di ST in collaborazione con l’autorità slovacca garante della concorrenza.

11 L’8 aprile 2009, la Commissione decideva di avviare un procedimento nei confronti di ST, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 e dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004 (in prosieguo: la «decisione della Commissione dell’8 aprile 2009»). In tale decisione la Commissione precisava che il procedimento in questione verteva, inter alia, sul preteso rifiuto di ST di fornire un accesso disaggregato ai suoi circuiti locali e ad altri servizi di accesso all’ingrosso alla banda larga, nonché su una prassi di compressione dei margini in relazione all’accesso all’ingrosso alla rete locale, ad altri servizi di accesso all’ingrosso alla banda larga e a servizi di accesso al dettaglio in Slovacchia.

12 Il 9 aprile 2009, la Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (Consiglio dell’Ufficio antitrust della Repubblica slovacca) riformava la decisione dell’autorità slovacca garante della concorrenza del 21 dicembre...

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