Groupe Canal + contra Comisión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:1007
Docket NumberC-132/19
Celex Number62019CJ0132
Date09 December 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

9 dicembre 2020 (*)

«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Distribuzione televisiva – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 9 e articolo 16, paragrafo 1 – Decisione che rende vincolanti taluni impegni – Protezione territoriale assoluta – Sviamento di potere – Valutazione preliminare – Assenza di obbligo per la Commissione europea di tener conto di considerazioni relative all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE – Accordi diretti alla compartimentazione dei mercati nazionali – Assenza di obbligo per la Commissione di analizzare uno per uno i mercati nazionali interessati – Proporzionalità – Lesione dei diritti contrattuali dei terzi»

Nella causa C‑132/19 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 15 febbraio 2019,

Groupe Canal + SA, con sede in Issy-les-Moulineaux (Francia), rappresentato da P. Wilhelm, P. Gassenbach e O. de Juvigny, avocats,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata da A. Dawes, C. Urraca Caviedes e L. Wildpanner, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

Repubblica francese, rappresentata da E. de Moustier e P. Dodeller, in qualità di agenti,

Union des producteurs de cinéma (UPC), con sede in Parigi (Francia), rappresentata da É. Lauvaux, avocat,

C More Entertainment AB, con sede in Stoccolma (Svezia),

European Film Agency Directors EFADs, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata da O. Sasserath, avocat,

Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), con sede in Bruxelles, rappresentato da A. Fratini, avvocatessa,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, A. Kumin, N. Wahl e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: V. Giacobbo, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 febbraio 2020,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 maggio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la sua impugnazione, Groupe Canal + SA chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2018, Groupe Canal +/Commissione (T‑873/16; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2018:904), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione europea del 26 luglio 2016 relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.40023 – Accesso transfrontaliero ai servizi televisivi a pagamento), che rende giuridicamente vincolanti gli impegni offerti da Paramount Pictures International Ltd e Viacom Inc., nell’ambito degli accordi di licenza su contenuti audiovisivi che esse hanno concluso con Sky UK Ltd e Sky plc (in prosieguo: la «decisione controversa»).

I. Contesto normativo

2 Ai sensi del considerando 13 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1):

«Qualora, nel corso di un procedimento che potrebbe portare a vietare un accordo o pratica concordata, le imprese propongano alla Commissione degli impegni tali da rispondere alle sue preoccupazioni, la Commissione, mediante decisione, dovrebbe poter rendere detti impegni obbligatori per le imprese interessate. Le decisioni concernenti gli impegni dovrebbero accertare che l’intervento della Commissione non è più giustificato, senza giungere alla conclusione dell’eventuale sussistere o perdurare di un’infrazione. Le decisioni concernenti gli impegni non pregiudicano la facoltà delle autorità garanti della concorrenza e delle giurisdizioni degli Stati membri di procedere a detto accertamento e di prendere una decisione. Le decisioni concernenti gli impegni non sono opportune nei casi in cui la Commissione intende comminare un’ammenda».

3 L’articolo 9 del medesimo regolamento così recita:

«1. Qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un’infrazione e le imprese interessate propongano degli impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione nella sua valutazione preliminare, la Commissione può, mediante decisione, rendere detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e giunge alla conclusione che l’intervento della Commissione non è più giustificato.

2. La Commissione, su domanda o d’ufficio, può riaprire il procedimento:

a) se si modifica la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione;

b) se le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti; oppure

c) se la decisione si basa su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti».

4 L’articolo 16, paragrafo 1, del suddetto regolamento prevede quanto segue:

«Quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell’articolo [101] o [102] [TFUE] che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione. Esse devono inoltre evitare decisioni in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati. A tal fine le giurisdizioni nazionali possono valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da esse avviati. Tale obbligo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di cui all’articolo [267 TFUE]».

II. Fatti e decisione controversa

5 I fatti all’origine della controversia sono stati esposti dal Tribunale ai punti da 1 a 12 della sentenza impugnata nei termini seguenti:

«1 Il 13 gennaio 2014, la Commissione europea ha avviato un’inchiesta su possibili restrizioni [che ostacolavano] la fornitura di servizi televisivi a pagamento nell’ambito di accordi di licenza [conclusi] fra sei case di produzione cinematografica americane e le principali emittenti [televisive] di contenuti a pagamento dell’Unione europea.

2 Il 23 luglio 2015, la Commissione ha indirizzato una comunicazione degli addebiti a Paramount Pictures International Ltd, con sede a Londra (Regno Unito), e a Viacom Inc., con sede a New York (New York, Stati Uniti), società madre della prima (in prosieguo, congiuntamente: “Paramount”). In tale comunicazione, la Commissione ha esposto la propria conclusione preliminare sulla compatibilità di talune clausole inserite negli accordi di licenza che Paramount aveva concluso con Sky UK Ltd e Sky plc (in prosieguo, congiuntamente: “Sky”) con l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo [del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3)].

3 Nell’ambito della sua inchiesta, la Commissione si è soffermata su due clausole connesse di tali accordi di licenza. La prima mirava a vietare a Sky, o limitare la possibilità di quest’ultima, di rispondere in modo positivo a domande non sollecitate relative all’acquisto di servizi di trasmissione televisiva da parte di consumatori residenti nel[lo Spazio economico europeo (SEE)], ma al di fuori del Regno Unito e dell’Irlanda. La seconda clausola imponeva a Paramount, nell’ambito degli accordi che essa concludeva con le emittenti [televisive] stabilite nel SEE, ma al di fuori del Regno Unito, di vietare o limitare la possibilità di queste ultime di rispondere positivamente alle richieste non sollecitate di acquisto di servizi di trasmissione televisiva da parte di consumatori residenti nel Regno Unito o in Irlanda.

4 Con decisione del consigliere-auditore in taluni procedimenti in materia di concorrenza del 24 novembre 2015, [Groupe Canal +] è stato ammesso a partecipare al procedimento in quanto terzo interessato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2004, L 123, pag. 18).

5 Con lettera del 4 dicembre 2015, intitolata “Informazioni sulla natura e l’oggetto del procedimento ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004”, la Commissione ha in particolare comunicato [a Groupe Canal +] la propria valutazione giuridica sull’applicazione dell’articolo 101 TFUE ai fatti di cui alla presente causa, seguita da una conclusione preliminare in merito. Secondo tale conclusione preliminare, la Commissione aveva l’intenzione di adottare una decisione destinata a Sky e a tutte le case di produzione cinematografica oggetto della sua inchiesta con la quale essa constatava che esse avevano violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo [sul SEE], infliggeva loro diverse ammende e ordinava loro di porre fine all’infrazione e astenersi da qualsiasi misura idonea ad avere un oggetto o un effetto analogo.

6 Il 15 aprile 2016, Paramount ha proposto di assumersi diversi impegni per rispondere alle preoccupazioni della Commissione in materia di concorrenza in conformità con l’articolo 9 del regolamento [n. 1/2003]. Dopo aver raccolto osservazioni di altri terzi interessati, fra cui [Groupe Canal +], la Commissione ha adottato la decisione [controversa].

7 Dall’articolo 1 [di tale decisione] emerge che gli impegni richiamati nel suo allegato sono obbligatori per Paramount, per i suoi successori legali e per le sue filiali per un periodo di cinque anni a decorrere dalla notifica della [suddetta decisione].

8 La clausola 1, nono comma, dell’allegato della decisione [controversa] prevede diversi tipi di clausole che sono oggetto del procedimento (in prosieguo: le “clausole pertinenti”). Da un lato, con riferimento alla trasmissione via satellite, sono coinvolte, in primo luogo, la clausola secondo cui la ricezione al di fuori del territorio coperto dall’accordo di licenza...

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