European Commission v Republic of Slovenia.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62019CJ0316
ECLIECLI:EU:C:2020:1030
Date17 December 2020
Docket NumberC-316/19
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

17 dicembre 2020 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Articolo 343 TFUE – Privilegi e immunità dell’Unione europea – Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea (BCE) – Articolo 39 – Privilegi e immunità della BCE – Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea – Articoli 2, 18 e 22 – Principio dell’inviolabilità degli archivi della BCE – Sequestro di documenti nei locali della Banca centrale di Slovenia – Documenti correlati all’assolvimento dei compiti del SEBC e dell’Eurosistema – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principio di leale cooperazione»

Nella causa C‑316/19,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 16 aprile 2019,

Commissione europea, rappresentata da L. Flynn e B. Rous Demiri, in qualità di agenti,

ricorrente,

sostenuta da:

Banca centrale europea (BCE), rappresentata da K. Kaiser, C. Zilioli, F. Malfrère e A. Šega, in qualità di agenti, assistiti da D. Sarmiento Ramírez‑Escudero, abogado,

interveniente,

contro

Repubblica di Slovenia, rappresentata da V. Klemenc, A. Grum, N. Pintar Gosenca, K. Rejec Longar e I. Vogrinčič, in qualità di agenti,

convenuta,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, A. Prechal, L. Bay Larsen, N. Piçarra e A. Kumin, presidenti di sezione, T. von Danwitz, C. Toader, M. Safjan, D. Šváby, P.G. Xuereb (relatore), L.S. Rossi e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: M. Longar, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 giugno 2020,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 settembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di constatare che, procedendo unilateralmente al sequestro di documenti correlati all’assolvimento dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dell’Eurosistema nei locali della Banka Slovenije (Banca centrale di Slovenia) e non cooperando lealmente in materia con la Banca centrale europea (BCE), la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 343 TFUE, dell’articolo 39 del Protocollo (n. 4) sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (GU 2016, C 202, pag. 230; in prosieguo: il «Protocollo sul SEBC e sulla BCE»), degli articoli 2, 18 e 22 del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (GU 2016, C 202, pag. 266; in prosieguo: il «Protocollo sui privilegi e sulle immunità») e dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

Contesto normativo

Protocollo sul SEBC e sulla BCE

2 L’articolo 1 del Protocollo sul SEBC e sulla BCE è così formulato:

«Conformemente all’articolo 282, paragrafo 1, [TFUE], la [BCE] e le banche centrali nazionali costituiscono il [SEBC]. La BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro costituiscono l’Eurosistema.

Il SEBC e la BCE assolvono i loro compiti ed espletano le loro attività conformemente alle disposizioni dei trattati e del presente statuto».

3 L’articolo 8 di detto protocollo dispone quanto segue:

«Il SEBC è governato dagli organi decisionali della BCE».

4 L’articolo 9.2 di detto protocollo enuncia quanto segue:

«La funzione della BCE è quella di assicurare che i compiti attribuiti al SEBC ai sensi dell’articolo 127, paragrafi 2, 3 e 5, [TFUE] siano assolti o mediante le attività proprie secondo quanto disposto dal presente statuto, o attraverso le banche centrali nazionali ai sensi degli articoli 12.1 e 14».

5 L’articolo 9.3 del medesimo protocollo recita:

«Conformemente all’articolo 129, paragrafo 1, [TFUE], gli organi decisionali della BCE sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo».

6 L’articolo 10.1 del Protocollo sul SEBC e sulla BCE stabilisce quanto segue:

«Conformemente all’articolo 283, paragrafo 1, [TFUE], il consiglio direttivo comprende i membri del comitato esecutivo della BCE nonché i governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro».

7 L’articolo 14.3 del medesimo protocollo è così formulato:

«Le banche centrali nazionali costituiscono parte integrante del SEBC e agiscono secondo gli indirizzi e le istruzioni della BCE. Il consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare l’osservanza degli indirizzi e delle istruzioni della BCE, richiedendo che gli venga fornita ogni necessaria informazione».

8 L’articolo 39 di detto protocollo dispone quanto segue:

«La BCE beneficia sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari per l’assolvimento dei propri compiti, alle condizioni previste dal [Protocollo sui privilegi e sulle immunità]».

Protocollo sui privilegi e sulle immunità

9 Il preambolo del Protocollo sui privilegi e sulle immunità è così formulato:

«Considerando che, ai termini dell’articolo 343 [TFUE] e dell’articolo 191 [EA], l’Unione europea e la [Comunità europea dell’energia atomica] godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all’assolvimento della loro missione».

10 L’articolo 1 di tale protocollo stabilisce quanto segue:

«I locali e gli edifici dell’Unione sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi dell’Unione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia».

11 L’articolo 2 del medesimo protocollo così dispone:

«Gli archivi dell’Unione sono inviolabili».

12 L’articolo 18 di detto protocollo recita:

«Ai fini dell’applicazione del presente protocollo, le istituzioni dell’Unione agiranno d’intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati».

13 L’articolo 22, primo comma, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità ha il seguente tenore:

«Il presente protocollo si applica anche alla [BCE], ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo [sul SEBC e sulla BCE]».

Fatti all’origine della controversia

14 A partire dal mese di febbraio 2015, la Banca centrale di Slovenia e gli organi di giustizia penale sloveni (in prosieguo: le «autorità slovene») hanno avuto dei contatti in merito ad un’indagine condotta da tali autorità e riguardanti alcuni agenti della suddetta banca centrale, tra cui il governatore in carica a quel tempo (in prosieguo: il «governatore»), che costituivano l’oggetto di sospetti di abuso di potere e di pubbliche funzioni nel quadro della ristrutturazione, nel 2013, di una banca slovena. Nell’ambito di tali contatti, la Banca centrale di Slovenia ha trasmesso alle autorità slovene, su richiesta di queste ultime, alcune informazioni e taluni documenti, i quali non erano correlati all’assolvimento dei compiti del SEBC e dell’Eurosistema. Le autorità slovene hanno tuttavia ritenuto che la Banca centrale di Slovenia non avesse fornito tutte le informazioni e tutti i documenti richiesti.

15 Il 6 luglio 2016, sulla base di due ordinanze dell’Okrožno sodišče v Ljubljani (Tribunale regionale di Lubiana, Slovenia), datate 30 giugno e 6 luglio 2016, le autorità slovene hanno proceduto, nel quadro dell’inchiesta summenzionata, ad una perquisizione e ad un sequestro di documenti nei locali della Banca centrale di Slovenia.

16 Sebbene la Banca centrale di Slovenia abbia fatto valere che tali misure riguardavano «archivi della BCE», tutelati dal Protocollo sui privilegi e sulle immunità, ai quali le autorità slovene non potevano accedere senza l’espresso consenso della BCE, queste ultime hanno proseguito detta perquisizione e detto sequestro di documenti senza coinvolgere la BCE.

17 Le autorità slovene hanno in particolare sequestrato, oltre a documenti su supporto fisico, anche documenti elettronici, provenienti dal server informatico della Banca centrale di Slovenia, nonché i computer personali delle persone sospettate. I documenti sequestrati detenuti dal governatore comprendevano tutte le comunicazioni effettuate tramite la casella di posta elettronica di quest’ultimo, tutti i documenti elettronici che si trovavano sul suo posto di lavoro e nel suo computer portatile, relativi al periodo compreso tra l’anno 2012 e l’anno 2014, indipendentemente dal loro contenuto, nonché alcuni documenti relativi a tale periodo e che si trovavano nell’ufficio del governatore. Le autorità slovene hanno altresì sequestrato tutti i documenti elettronici registrati sul server informatico della Banca centrale di Slovenia, relativi al governatore, per il periodo suddetto.

18 Quello stesso giorno, il presidente della BCE, in una lettera indirizzata alle autorità slovene, ha formalmente contestato il sequestro di documenti effettuato da queste ultime, facendo valere il principio dell’inviolabilità degli archivi della BCE. Egli si è in particolare lamentato del fatto che nulla era stato intrapreso dalle suddette autorità per trovare una soluzione che permettesse di conciliare la conduzione dell’indagine svolta da queste ultime e il principio dell’inviolabilità degli archivi della BCE.

19 In occasione degli scambi che sono poi seguiti tra la BCE e le autorità slovene, queste ultime hanno informato la BCE, in data 7 luglio 2016, che soltanto dopo la ricezione dei documenti sequestrati sarebbero state esaminate le eventuali obiezioni attinenti ai privilegi e alle immunità della BCE.

20 Il 26 luglio 2016, la BCE ha proposto alle autorità slovene di accordarsi su una metodologia per l’identificazione dei documenti sequestrati appartenenti ai suoi archivi, ciò che avrebbe permesso di escludere tali documenti da una valutazione immediata durante l’indagine e avrebbe dato alla BCE la possibilità di stabilire se occorresse rimuovere la protezione riguardo agli stessi.

21 Il 27 luglio 2016, il...

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