2007/162/EC,Euratom: Council Decision of 5 March 2007 establishing a Civil Protection Financial Instrument (Text with EEA relevance )

Published date08 January 2008
Date of Signature07 December 2007
Subject MatterSafety at work and elsewhere,Cooperation
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 124, 08 de mayo de 2008
L_2007071IT.01000901.xml
10.3.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 71/9

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 2007

che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/162/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera u), del trattato CE, l'azione della Comunità deve includere misure in materia di protezione civile.
(2) A tal fine, con la decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio (2) è stato creato un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile (di seguito «meccanismo»).
(3) La decisione 1999/847/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1999, che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile (3), scade il 31 dicembre 2006.
(4) È necessario istituire uno strumento finanziario per la protezione civile (di seguito «strumento») inteso a fornire sostegno finanziario, sia per contribuire ad aumentare l'efficacia della risposta alle emergenze gravi, in particolare nell'ambito della decisione 2001/792/CE, Euratom, sia per contribuire a potenziare le misure di prevenzione e preparazione a emergenze di ogni tipo, quali le catastrofi naturali o provocate dagli uomini, atti di terrorismo compreso il terrorismo chimico, biologico, radiologico e nucleare, e incidenti tecnologici, radiologici o ambientali, nonché proseguire le misure adottate in precedenza a norma della decisione 1999/847/CE.
(5) Per assicurare la continuità con la decisione 1999/847/CE, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2007.
(6) Lo strumento darà maggiore visibilità alla solidarietà espressa dall'Europa nei confronti dei paesi colpiti da emergenze gravi, favorendo l'assistenza attraverso la mobilitazione dei mezzi d'intervento degli Stati membri.
(7) Le regioni isolate e ultraperiferiche ed alcune altre regioni o isole della Comunità hanno spesso caratteristiche ed esigenze specifiche dovute a fattori geografici, topografici, sociali ed economici. Questi fattori hanno impatti negativi, ostacolano lo spiegamento delle risorse di assistenza e intervento rendendo difficile far pervenire aiuto e mezzi di soccorso, e determinano particolari necessità di assistenza quando vi sia un serio rischio di grave emergenza.
(8) La presente decisione non dovrebbe incidere sulle azioni che rientrano nel regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità (4), sulle misure in materia di salute pubblica adottate conformemente alla normativa comunitaria in materia di programmi di azione comunitaria per la tutela della salute, né sulle misure per la sicurezza dei consumatori adottate a norma della decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un programma di azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) (5).
(9) Per coerenza, le azioni che rientrano nell'ambito di applicazione della decisione 2007/124/CE, Euratom del Consiglio, del 12 febbraio 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza», quale parte del programma generale sulla sicurezza e tutela delle libertà (6), o relative al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna non dovrebbero essere disciplinate dalla presente decisione.
(10) La presente decisione non dovrebbe applicarsi alle attività che rientrano nell'ambito del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996 relativo all'aiuto umanitario (7).
(11) Successivamente alla scadenza, il 31 dicembre 2006, della decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2000, che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali (8), la presente decisione dovrebbe disciplinare la risposta alle emergenze dovute a inquinamento marino in caso di incidenti attraverso il meccanismo. Gli aspetti della preparazione e della prevenzione dovrebbero ricadere nell'ambito di altri strumenti quali il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (9).
(12) Per garantire un funzionamento efficace dello strumento è opportuno che le azioni finanziate siano potenzialmente in grado di dare un contributo pratico e tempestivo alla prevenzione e alla preparazione alla risposta alle emergenze gravi.
(13) Il meccanismo dovrebbe essere sostenuto da un sistema di allerta rapida efficace ed integrato, in grado di dare un'allerta agli Stati membri e alla Comunità in caso di catastrofi o minaccia di catastrofi che possono colpire il territorio degli Stati membri. Mentre le decisioni relative alla creazione di tali sistemi dovrebbero essere adottate in forza di altri strumenti specifici, lo strumento dovrebbe, dato che il meccanismo ne è utente, contribuire alla creazione di tali sistemi indicando le necessità e provvedendo all'interconnessione di tali sistemi e alla connessione con il meccanismo. Una volta istituiti tali sistemi, il meccanismo dovrebbe sfruttarli appieno e contribuire al loro sviluppo con tutti i mezzi altrimenti a disposizione ai sensi della presente decisione.
(14) La Commissione dovrebbe fornire un appropriato supporto logistico per gli esperti in materia di valutazione e/o coordinamento che schiera sul posto.
(15) Gli Stati membri sono responsabili della fornitura dei materiali e del trasporto per l'assistenza in materia di civile prestata nell'ambito del meccanismo. Gli Stati membri dovrebbero inoltre mettere a disposizione un adeguato supporto logistico per le squadre o i nuclei d'intervento da essi schierati.
(16) La Commissione ha tuttavia un ruolo nel sostenere gli Stati membri facilitando la messa in comune delle risorse e delle attrezzature di trasporto. La Commissione potrebbe inoltre assistere gli Stati membri nell'individuare e nel facilitare il loro accesso a risorse di trasporto eventualmente disponibili da altre fonti, compreso il mercato commerciale. La Commissione potrebbe assistere gli Stati membri nell'identificare le attrezzature eventualmente disponibili da altre fonti.
(17) La Commissione dovrebbe inoltre essere in grado di integrare, se necessario, il trasporto fornito dagli Stati membri mediante il finanziamento, a determinate condizioni e sempreché parte del finanziamento ricevuto venga rimborsata, di ulteriore trasporto necessario ad assicurare la prestazione tempestiva e l'efficacia della risposta della protezione civile nell'ambito del meccanismo.
(18) L'aggiudicazione di contratti di appalto pubblico e la concessione di sovvenzioni in virtù dello strumento dovrebbero essere conformi al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (10). Vista la specificità degli interventi di protezione civile è opportuno prevedere che sia concessa assistenza finanziaria anche alle persone fisiche. È altresì importante rispettare le norme di tale regolamento, in particolare per quanto riguarda i principi di economia, efficienza ed efficacia in esso previsti.
(19) Dovrebbe essere consentita la partecipazione di paesi terzi allo strumento.
(20) Qualora il meccanismo risponda a una richiesta di assistenza all'esterno della Comunità in quanto parte di un intervento umanitario globale comunitario, è particolarmente importante che vi sia complementarità e coerenza tra le azioni intraprese nell'ambito della presente decisione e le azioni finanziate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/96, e che le azioni intraprese nel quadro della presente decisione siano disciplinate dai principi umanitari di cui a detto regolamento, vale a dire che le azioni siano, come è la norma in materia di protezione civile, non discriminatorie, indipendenti, imparziali e in funzione delle esigenze e degli interessi delle vittime.
(21) Per gli interventi nei paesi terzi, è opportuno prevedere coordinamento e coerenza con le organizzazioni e le agenzie internazionali.
(22) Per rafforzare la capacità della Commissione di verificare l'applicazione della presente decisione, si dovrebbero poter finanziare, su iniziativa della Commissione, le spese connesse alle attività di monitoraggio, controllo, verifica contabile e valutazione in tal senso.
(23) È opportuno prevedere disposizioni appropriate per monitorare adeguatamente la realizzazione delle azioni finanziate dallo strumento.
(24) È opportuno inoltre adottare misure appropriate per evitare irregolarità e frodi e prendere i provvedimenti necessari per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (11), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT