Commission Regulation (EC) No 1681/94 of 11 July 1994 concerning irregularities and the recovery of sums wrongly paid in connection with the financing of the structural policies and the organization of an information system in this field

Coming into Force15 July 1994
End of Effective Date15 January 2007
Celex Number31994R1681
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1994/1681/oj
Published date12 July 1994
Date11 July 1994
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 178, 12 July 1994
EUR-Lex - 31994R1681 - IT 31994R1681

Regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, dell'11 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore

Gazzetta ufficiale n. L 178 del 12/07/1994 pag. 0043 - 0046
edizione speciale finlandese: capitolo 14 tomo 1 pag. 0205
edizione speciale svedese/ capitolo 14 tomo 1 pag. 0205


REGOLAMENTO (CE) N. 1681/94 DELLA COMMISSIONE dell'11 luglio 1994 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988 (1), recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari a finalità strutturale esistenti, dall'altro, modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93 (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, quarto comma,

sentito il comitato consultivo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e il comitato di cui all'articolo 124 del trattato,

considerando che all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 4253/88 sono definiti i principi in base ai quali all'interno della Comunità si combattono le irregolarità e si procede al recupero delle somme perdute in seguito ad abusi o negligenze nel settore dei Fondi strutturali;

considerando che il presente regolamento si deve applicare anche allo strumento finanziario di coesione, in quanto l'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 792/93 del Consiglio, del 30 marzo 1993, che istituisce uno strumento finanziario di coesione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 566/94 (4), ha reso applicabile, mutatis mutandis, l'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 4253/88;

considerando che le disposizioni del presente regolamento si devono applicare a tutte le forme d'intervento finanziario previste nei regolamenti (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93 (6), (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 2084/93 (8), (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (9), modificato dal regolamento (CEE) n. 2085/93 (10), e (CEE) n. 2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (11), nonché nel regolamento (CEE) n. 792/93;

considerando che il presente regolamento deve disciplinare soltanto alcuni aspetti degli obblighi che spettano agli Stati membri a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, primo e secondo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88; che di conseguenza il presente regolamento non deve modificare gli altri obblighi derivanti dall'applicazione del medesimo articolo 23;

considerando che, per consentire alla Comunità una migliore conoscenza delle disposizioni prese dagli Stati membri per lottare contro le irregolarità, si devono precisare le norme nazionali da comunicare alla Commissione;

considerando che, per conoscere la natura delle prtaiche irregolari e gli effetti finanziari delle irregolarità e per recuperare le somme indebitamente pagate, è necessario che i casi d'irregolarità siano comunicati alla Commissione con frequenza trimestrale; che tale comunicazione va integrata da indicazioni relative ai procedimenti giudiziari o amministrativi;

considerando che la Commissione deve essere informata sistematicamente dei procedimenti giudiziari o amministrativi contro gli autori di irregolarità; che è pure opportuno assicurarne l'informazione sistematica sui provvedimenti adottati dagli Stati membri per tutelare gli interessi finanziari della Comunità;

considerando che è necessario precisare le procedure da applicare tra gli Stati membri e la...

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