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31.10.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 292/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1060/2008 DELLA COMMISSIONE
del 7 ottobre 2008
che sostituisce gli allegati I, III, IV, VI, VII, XI e XV della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (1) in particolare l’articolo 39, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | La direttiva del Consiglio 70/156/CEE, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (2), è stata sostituita dalla direttiva 2007/46/CE, in conformità dell’accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (3). |
(2) | Da quando è stato avviato il processo di adozione della direttiva 2007/46/CE, sono entrate in vigore nuove direttive e nuovi regolamenti che hanno modificato gli allegati della direttiva 70/156/CEE. Tali emendamenti non hanno potuto essere recepiti dalla direttiva 2007/46/CE. Questo è il caso della direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, recante modifica delle direttive del Consiglio 70/156/CEE e 80/1268/CEE per quanto riguarda la misurazione delle emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante dei veicoli N1 (4), della direttiva 2004/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 92/24/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (5), della direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (6), della direttiva 2005/78/CE della Commissione, del 14 novembre 2005, che attua la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e ne modifica gli allegati I, II, III, IV e VI (7), della direttiva 2004/104/CE della Commissione, del 14 ottobre 2004, che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (8), della direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (9), della direttiva 2005/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa all’impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/156/CEE del Consiglio (10), della direttiva 2006/28/CE della Commissione, del 6 marzo 2006, che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (11), della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (12) e il suo atto di attuazione; della direttiva 2007/37/CE della Commissione, del 21 giugno 2007, con la quale si modificano gli allegati I e III della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (13), del regolamento (CE) n. 706/2007 della Commissione, del 21 giugno 2007, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, disposizioni amministrative per l’omologazione CE di veicoli e una prova armonizzata per misurare le perdite di alcuni impianti di condizionamento d’aria (14), della direttiva 2007/34/CE della Commissione, del 14 giugno 2007, che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (15), del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (16). |
(3) | Fin dall’inizio del processo di adozione della direttiva 2007/46/CE, la Comunità europea ha aderito ai regolamenti della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite, a Ginevra (Economic Commission for Europe of the United Nations — UNECE): regolamento n. 112 (fari), regolamento n. 123 (sistemi di fari direzionali anteriori), regolamento n. 125 (campo di visibilità anteriore del conducente), regolamento n. 121 (comandi manuali, spie e indicatori), regolamento n. 122 (sistemi di riscaldamento), regolamento n. 102 (dispositivi di traino chiusi), regolamento n. 107 (autobus di linea e granturismo), regolamento n. 105 (veicoli per il trasporto di merci pericolose). Inoltre, sono entrate in vigore nuove serie di modifiche a regolamenti cui la Comunità aveva già aderito: regolamento n. 83 (emissioni), regolamento n. 34 (serbatoi di carburante), regolamento n. 11 (serrature e cardini delle porte), regolamento n. 13 (frenatura), regolamento n. 18 (antifurto), regolamento n. 97 (sistemi di allarme), regolamento n. 17 (resistenza dei sedili e poggiatesta), regolamento n. 26 (sporgenze esterne), regolamento n. 14 (ancoraggi delle cinture di sicurezza), regolamento n. 48 (installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa), regolamenti nn. 1, 8 e 20 (fari), regolamento n. 44 (sistema di ritenuta per bambini), regolamento n. 49 (emissioni dei veicoli pesanti), regolamento n. 64 (ruote o pneumatici di scorta per uso temporaneo). In conformità dell’articolo 4, paragrafo 4, della decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell’adesione della Comunità europea all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto») (17), la Comunità ha deciso che i suddetti regolamenti UNECE fanno parte di diritto comunitario. Al fine di includerli nell’elenco delle equivalenze di cui all’articolo 35, paragrafo 2, è perciò necessario modificare la parte II dell’allegato IV. |
(4) | Inoltre, lo sviluppo delle conoscenze tecniche e scientifiche permette di applicare le direttive 2005/55/CE, 2005/64/CE, 2005/66/CE, 2006/40/CE e il regolamento (CE) n. 715/2007 ai veicoli appartenenti alla categoria M1 prodotti in piccola serie e a quelli per uso speciale. Analogamente, è possibile applicare la direttiva 2003/97/CE a veicoli per uso speciale. È perciò necessario modificare l’appendice della parte I dell’allegato IV e le appendici 1, 2, 3, 4 e 5 dell’allegato XI. |
(5) | Per garantire il buon funzionamento del processo comunitario di omologazione, è perciò opportuno aggiornare gli allegati della direttiva 2007/46/CE per adeguarli allo sviluppo delle conoscenze tecniche e scientifiche. |
(6) | Gli allegati I, III, IV, VI, VII, XI e XV della direttiva 2007/46/CE vanno sostituiti di conseguenza, |
(7) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico — Veicoli a motore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La direttiva 2007/46/CE viene modificata come segue:
1) | l’allegato I è sostituito dall’allegato I del presente regolamento; |
2) | l’allegato III è sostituito dall’allegato II del presente regolamento; |
3) | l’allegato IV è sostituito dall’allegato III del presente regolamento; |
4) | l’allegato VI è sostituito dall’allegato IV del presente regolamento; |
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