Commission Regulation (EEC) No 2220/85 of 22 July 1985 laying down common detailed rules for the application of the system of securities for agricultural products

Coming into Force01 March 1986
End of Effective Date18 April 2012
Celex Number31985R2220
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1985/2220/oj
Published date03 August 1985
Date22 July 1985
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 205, 3 August 1985
EUR-Lex - 31985R2220 - IT

Regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione del 22 luglio 1985 recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 205 del 03/08/1985 pag. 0005 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 19 pag. 0055
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 36 pag. 0206
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 19 pag. 0055
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 36 pag. 0206


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2220/85 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1985

recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafi 3 e 5 e l'articolo 16, paragrafo 6, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato per i prodotti agricoli ed altre disposizioni contenute nei regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato che, nelle loro modalità di applicazione, prevedono la costituzione di una cauzione,

visto il regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/85 (4), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1302/85 (6), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1462/84 (8), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982 (9), che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette ed i lupini dolci, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1485/85 (10), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (11), in particolare l'articolo 12,

considerando che numerose disposizioni contenute in regolamenti agricoli comunitari esigono la costituzione di una cauzione per garantire il pagamento di una somma dovuta in caso di mancata osservanza di un obbligo; che, tuttavia, dall'esperienza acquisita è risultato che tale esigenza viene interpretata, nella prassi, in maniera molto differente; che pertanto, al fine di evitare disparità nelle condizioni di concorrenza, tali esigenze dovrebbero essere definite con maggiore precisione;

considerando che, in particolare, occorre definire la forma della cauzione;

considerando che parecchie disposizioni di regolamenti agricoli comunitari stabiliscono che la cauzione costituita viene incamerata in caso di mancato adempimento di un obbligo garantito da tale cauzione, senza fare alcuna distinzione tra il mancato adempimento di esigenze principali e esigenze secondarie e subordinate; che, ai fini di una maggiore equità, è necessario operare una distinzione tra le conseguenze del mancato adempimento di un'esigenza principale e le conseguenze di un mancato adempimento di un'esigenza secondaria o subordinata; che, in particolare, occorre prevedere disposizioni secondo cui, quando ciò è ammesso, venga incamerata solo una parte della cauzione se gli interessati hanno in realtà adempiuto all'esigenza principale, ma hanno superato di poco il termine all'uopo previsto, o se non hanno adempiuto ad un'esigenza subordinata;

considerando che non si deve operare una distinzione tra le conseguenze del mancato adempimento di un obbligo a seconda che un pagamento anticipato sia stato ricevuto o meno; che pertanto le cauzioni costituite in previsione di pagamenti anticipati sono soggette a norme particolari;

considerando che le spese relative alla costituzione di una cauzione, sostenute tanto dall'interessato che la costituisce quanto dall'autorità competente, possono non essere proporzionate alla somma il cui pagamento è garantito dalla cauzione, se tale somma è inferiore ad un certo limite; che quindi le autorità competenti devono avere la facoltà di non esigere una cauzione per il pagamento di una somma inferiore a tale limite; che inoltre, le autorità competenti debbono avere la facoltà di non esigere una cauzione quando la natura del responsabile dell'adempimento degli obblighi rende vacua tale esigenza;

considerando che le autorità competenti devono avere il diritto di rifiutare o sostituire una cauzione da esse ritenuta insoddisfacente;

considerando che, qualora non sia stato fissato altrove, è opportuno fissare un termine per fornire la prova richiesta per lo svincolo di una cauzione;

considerando che, in relazione al tasso rappresentativo da applicarsi per la conversione nella moneta nazionale dell'importo di una cauzione espresso in ECU, dovrebbe essere definito il fatto generatore di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1);

considerando che occorre stabilire la procedura da seguire non appena sia stata incamerata una cauzione;

considerando che la Commissione deve seguire l'attuazione delle disposizioni relative alle cauzioni;

considerando che il presente regolamento stabilisce le norme generali applicabili a tutti i settori e a tutti i prodotti, a meno che la normativa comunitaria specifica di un settore non stabilisca norme differenti; che le norme specifiche previste per ciascun settore continueranno ad essere applicate fintantoché non siano abrogate o modificate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Campo di applicazione

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme che disciplinano le cauzioni previste dai seguenti regolamenti, o dai loro regolamenti di applicazione, salvo disposizione contraria dei regolamenti in causa:

a) regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati di taluni prodotti agricoli:

...

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