Commission Directive 2007/11/EC of 21 February 2007 amending certain Annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for acetamiprid, thiacloprid, imazosulfuron, methoxyfenozide, S-metholachlor, milbemectin and tribenuron (Text with EEA relevance )

Published date01 March 2007
Subject MatterApproximation of laws,Plant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 63, 01 March 2007
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1.3.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 63/26

DIRETTIVA 2007/11/CE DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2007

che modifica taluni allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di acetamiprid, thiacloprid, imazosulfuron, metossifenozide, S-metolachlor, milbemectin e tribenuron

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (1), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (2), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (3), in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1) La sostanza attiva esistente tribenuron è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE dalla direttiva 2005/54/CE della Commissione (5).
(2) Nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono state aggiunte le seguenti nuove sostanze attive: acetamiprid e thiacloprid con la direttiva 2004/99/CE della Commissione (6), imazosulfuron, metossifenozide e S-metolachlor con la direttiva 2005/3/CE della Commissione (7) e milbemectin con la direttiva 2005/58/CE della Commissione (8).
(3) L'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive in questione si era basata sulla valutazione delle informazioni fornite in merito all'utilizzazione proposta. Alcuni Stati membri hanno trasmesso informazioni relative a tale utilizzazione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della summenzionata direttiva. Le informazioni disponibili sono state riesaminate e risultano sufficienti per fissare alcune quantità massime di residui (QMR).
(4) Qualora non esistano quantità massime di residui stabilite a livello comunitario o provvisorie, spetta agli Stati membri fissare una quantità massima di residui nazionale provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE, prima che possano essere autorizzati prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive.
(5) Le relazioni d’esame della Commissione, elaborate ai fini dell’iscrizione delle sostanze attive in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, fissano la dose giornaliera ammissibile (DGA) e, ove necessario, la dose acuta di riferimento (DAR) per tali sostanze. L'esposizione dei consumatori di prodotti alimentari trattati con le sostanze attive in questione è stata esaminata e valutata conformemente alle procedure comunitarie. Si è inoltre tenuto conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (9) nonché del parere del comitato scientifico per le piante (10) sulla metodologia applicata. Si è concluso che le quantità massime di residui proposte non comporteranno il superamento di dette DGA o DAR.
(6) Per un'adeguata tutela del consumatore contro l'esposizione a residui derivanti da impieghi non autorizzati di prodotti fitosanitari, occorre fissare quantità massime di residui provvisorie per le corrispondenti combinazioni prodotto/antiparassitario al limite inferiore di determinazione analitica.
(7) La fissazione a livello comunitario di tali quantità massime provvisorie non impedisce che gli Stati membri stabiliscano quantità massime provvisorie per le sostanze in questione conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per permettere l'approntamento di utilizzazioni aggiuntive della sostanza attiva in questione. Dopodiché la quantità massima di residui provvisoria dovrebbe diventare definitiva.
(8) È quindi necessario modificare le quantità massime di residui di cui agli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, affinché si possa sorvegliare e controllare l'osservanza del divieto del loro impiego e proteggere il consumatore. Ove le quantità massime di residui siano già state definite negli allegati delle suddette direttive, è opportuno modificarle. Qualora le quantità massime di residui non siano ancora state definite, occorre fissarle per la prima volta.
(9) Le direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE vanno pertanto modificate di conseguenza.
(10) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 86/362/CEE è modificata conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

La direttiva 86/363/CEE è modificata conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

La direttiva 90/642/CEE è modificata conformemente all'allegato III della presente direttiva.

Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1o settembre 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 2 settembre 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/92/CE della Commissione (GU L 311 del 10.11.2006, pag. 31).

(2) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/62/CE della Commissione (GU L 206 del 27.7.2006, pag. 27).

(3) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/92/CE della Commissione.

(4) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/136/CE della Commissione (GU L 349 del 12.12.2006, pag. 42).

(5) GU L 244 del 20.9.2005, pag. 21.

(6) GU L 309 del 6.10.2004, pag. 6.

(7) GU L 20 del 22.1.2005, pag. 19.

(8) GU L 246 del 22.9.2005, pag. 17.

(9) Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(10) Parere del comitato scientifico per le piante riguardante questioni relative alla modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio (parere espresso il 14 luglio 1998) (http://ec.europa.eu/comm/food/fs/sc/index_en.html).


ALLEGATO I

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE sono aggiunte le righe seguenti relative alle sostanze acetamiprid, thiacloprid, imazosulfuron, metossifenozide, S-metolachlor, milbemectin, thiacloprid e tribenuron:

Residui di antiparassitari Quantità massime in mg/kg
«Acetamiprid 0,01 (1) (2) Cereali
Imazosulfuron 0,01 (1) (2) Cereali
Metossifenozide 0,05 (1) (2) Cereali
Metolachlor, compresi altri miscugli di costituenti isomeri, tra cui l'S-metolachlor (somma degli isomeri) 0,05 (1) (2) Cereali
Somma di MA4 + 8,9Z-MA4, espressa in milbemectin 0,05 (1) (2) Cereali
Thiacloprid 0,02 (1) (2) Cereali
Tribenuron-metile 0,01 (1) (2) Cereali

(1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(2)

(p) Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modifica, tale quantità massima diverrà definitiva il 21 marzo 2011.»

ALLEGATO II

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/363/CEE sono aggiunte le righe seguenti relative alle sostanze acetamiprid, metossifenozide e thiachloprid:

Quantità massime in mg/kg
Residui di antiparassitari per carni, inclusi i grassi, preparazioni a base di carne, frattaglie e grassi animali elencati nell'allegato I, di cui ai codici NC 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602 per il latte e i prodotti lattiero-caseari dell'allegato I, di cui ai codici NC 0401, 0402, 0405 00 e 0406 per uova fresche in guscio, uova di volatili e tuorli d'uovo elencati nell'allegato I, di cui ai codici NC 0407 00 e 0408
«Acetamiprid e il suo metabolita IM-2-1 carne 0,05 (1) (2); fegato 0,1 (2); rognoni 0,2 (2); grasso 0,05 (1) (2); altri 0,05 (1) (2) 0,05 (1) (2) 0,05 (1) (2)
Metossifenozide 0,01 (1
...

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