Commission Regulation (EC) No 1294/96 of 4 July 1996 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 822/87 as regards harvest, production and stock declarations relating to wine- sector products
| Published date | 05 July 1996 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 166, 5 July 1996 |
Regolamento (CE) n. 1294/96 della Commissione del 4 luglio 1996 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio relativo alle dichiarazioni di raccolto, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo
Gazzetta ufficiale n. L 166 del 05/07/1996 pag. 0014 - 0027
REGOLAMENTO (CE) N. 1294/96 DELLA COMMISSIONE del 4 luglio 1996 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio relativo alle dichiarazioni di raccolto, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 81,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 330/96 (4), è stato modificato in modo sostanziale; che in occasione di nuove modificazioni è opportuno, a fini di chiarezza, procedere alla sua rinfusione in un nuovo testo;
considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87, i produttori di uve destinate alla vinificazione, nonché i produttori di mosto e di vino devono dichiarare i quantitativi ottenuti nell'ultimo raccolto; che lo stesso articolo dispone inoltre che i produttori di vino e di mosto nonché i commercianti che non siano rivenditori al minuto presentino dichiarazioni delle giacenze detenute a fine campagna;
considerando che per l'applicazione dell'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 è opportuno che si conosca, oltre al volume della produzione, anche la resa per ettaro da cui proviene; che tali informazioni si possono ottenere, in taluni casi, unicamente se sono noti i quantitativi di uve raccolti dal produttore; che è pertanto opportuno prevedere non soltanto una dichiarazione di produzione di vino, ma anche una dichiarazione di raccolto delle uve;
considerando che talune informazioni fornite nelle varie dichiarazioni devono tra l'altro consentire alla Commissione di redigere, all'inizio di ogni campagna, il bilancio di previsione di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 822/87;
considerando che, onde facilitare la gestione del mercato, occorre fissare la data alla quale le dichiarazioni devono essere presentate; che, a motivo dei diversi periodi dell'anno in cui hanno luogo le operazioni di vendemmia negli Stati membri, occorre disporre lo scaglionamento delle date alle quali i produttori devono effettuare le dichiarazioni; che è inoltre opportuno imporre l'obbligo di effettuare dichiarazioni agli operatori che cedono i prodotti vitivinicoli prima delle date previste per dette dichiarazioni;
considerando che tuttavia non è necessario imporre l'obbligo di una doppia dichiarazione ai produttori per i quali tutte le informazioni necessarie possono essere fornite nella sola dichiarazione di produzione del vino;
considerando che i piccolissimi produttori possono essere esentati, dato che la loro produzione globale rappresenta un volume relativamente modesto della produzione comunitaria;
considerando che è opportuno precisare il regime applicabile alle cantine cooperative; che conviene inoltre esentare i piccoli viticoltori soci di tali cantine cooperative a cui consegnano l'intero loro raccolto e coloro che riservano ad uso personale un modesto quantitativo di uva;
considerando che, onde facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno predisporre tabelle contenenti gli elementi che devono figurare nelle dichiarazioni stesse, pur lasciando alla discrezione degli Stati membri la scelta della forma nella quale detti elementi devono essere forniti dagli operatori; che occorre inoltre fissare le date alle quali le informazioni raccolte devono essere centralizzate a livello nazionale e trasmesse alla Commissione, nonché le modalità di tale trasmissione;
considerando che l'articolo 31, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87 precisa che dal bilancio di previsione devono risultare chiaramente le quantità sia dei vini da tavola sia dei vini di qualità prodotti in regioni determinate, qui di seguito denominati «v. q. p. r. d.», di cui al regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3011/95 (6); che ai fini dell'osservanza di tale disposizione, occorre che la distinzione di cui sopra sia riportata nelle dichiarazioni degli operatori, nonché nelle valutazioni delle giacenze che devono essere comunicate dagli Stati membri; che è inoltre opportuno definire la categoria «altri vini», rispetto alla classificazione delle varietà di viti che possono essere coltivate nella Comunità, prevista dal regolamento (CEE) n. 3800/81 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2276/95 (8);
considerando che, ai fini dell'attuazione degli strumenti d'intervento e delle distillazioni di cui agli articoli 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, occorre conoscere nei particolari un complesso di dati per ciascuna unità di produzione, in particolare relativamente alle categorie di prodotti ottenuti, venduti o acquistati, nonché alla resa per ettaro delle superfici vitate;
considerando che le informazioni relative alla resa e alla superficie potrebbero risultare inesatte non avendo, il dichiarante, gli strumenti di verifica necessari; che per tali casi è dunque opportuno prevedere sanzioni in funzione della gravità delle inesattezze rilevate nelle dichiarazioni;
considerando che il sistema di sanzioni sinora in vigore non consentiva un grado sufficiente di proporzionalità per le dichiarazioni rese dai viticoltori che, in seguito alle operazioni di controllo, si rivelino incomplete o inesatte; che è pertanto opportuno consentire agli Stati membri che dispongono di uno schedario completo ed aggiornato di utilizzare, ove necessario, tali elementi e di modulare la sanzione in funzione della rettifica apportata;
considerando che, ai fini dell'elaborazione del bilancio di previsione, gli Stati membri devono procedere ad una valutazione del raccolto e delle scorte prima che i produttori e i commercianti presentino le dichiarazioni;
considerando che occorre disporre di informazioni sufficienti e obiettive in merito alla situazione e alle prospettive di evoluzione del mercato vitivinicolo nella Comunità, onde consentire l'applicazione delle disposizioni dell'organizzazione comune del mercato; che tuttavia gli Stati membri possono disporre che tali informazioni vengano coperte dal segreto statistico;
considerando che, in alcuni Stati membri, la classificazione dei vini in v. q. p. r. d. o in vini da tavola avviene molto tempo dopo le date...
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