Council Regulation (EEC) No 3808/89 of 12 December 1989 amending Regulation (EEC) No 797/85, (EEC) No 1096/88, (EEC) No 1360/78, (EEC) No 389/82 and (EEC) No 1696/71 with a view to expenditing the adjustment of agricultural production structures

Published date20 December 1989
Subject MatterEuropean Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),Commercial policy,Cotton,Hops,State aids,Agricultural structures
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 371, 20 December 1989
EUR-Lex - 31989R3808 - IT 31989R3808

Regolamento (CEE) n. 3808/89 del Consiglio del 12 dicembre 1989 che modifica i regolamenti (CEE) n. 797/85, (CEE) n. 1096/88, (CEE) n. 1360/78, (CEE) n. 389/82 e (CEE) n. 1696/71 per accelerare l'adeguamento delle strutture di produzione dell'agricoltura

Gazzetta ufficiale n. L 371 del 20/12/1989 pag. 0001 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 30 pag. 0248
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 30 pag. 0248


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3808/89 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1989

che modifica i regolamenti (CEE) n. 797/85, (CEE) n. 1096/88, (CEE) n. 1360/78, (CEE) n. 389/82 e (CEE) n. 1696/71 per accelerare l'adeguamento delle strutture di produzione dell'agricoltura

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento (4), prevede che il Consiglio decida entro il 31 dicembre 1989 in merito all'adeguamento delle azioni comuni istituite in forza dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (6), ai fini della realizzazione degli obiettivi contemplati dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (7) e in base alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento fra gli interventi dei vari fondi strutturali e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (8), nonché in base allo stesso regolamento (CEE) n. 4256/88;

considerando che a seguito delle decisioni del Consiglio concernenti la riforma dei Fondi strutturali è opportuno adeguare le azioni finanziate dal FEAOG, sezione orientamento, affinché possano svolgere pienamente la funzione di accelerare l'adeguamento delle strutture agrarie nella prospettiva della riforma della politica agricola comune [ai sensi dell'obiettivo n. 5 a) dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88]; che è quindi opportuno apportare le necessarie modifiche alle azioni previste nel quadro di tale obiettivo, ossia alle azioni comuni di carattere « orizzontale »;

considerando che, per consentire all'agricoltura europea di rimanere presente sui mercati mondiali, la politica agricola comune deve mirare costantemente ad una maggiore efficacia e competitività delle aziende agricole; che, se la politica dei mercati deve operare la parte principale degli adeguamenti per assicurare a lungo termine la situazione concorrenziale dell'agricoltura comunitaria, la politica delle strutture deve anch'essa concorre alla realizzazione di tale obiettivo, rafforzando al massimo le strutture di produzione e di commercializzazione, senza aggravare lo squilibrio fra le risorse produttive riservate al settore agricolo e gli sbocchi prevedibili; che si dovrà dare particolare importanza al miglioramento strutturale delle aziende attualmente più deboli e all'insediamento dei giovani in condizioni che consentono lo svolgimento dell'attività in questione;

considerando che, in base a questi principi, è opportuno adeguare il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2156/89 (10);

considerando che gli aiuti comunitari agli investimenti hanno per oggetto l'ammodernamento delle aziende agricole, volto a migliorare la competitività nel quadro di uno sviluppo razionale della produzione agricola; che l'adeguamento di questo elemento della politica delle strutture deve rispondere al fine di consentire l'ammodernamento

e la diversificazione dell'agricoltura, rispettando nel contempo la coerenza con le misure limitative delle produzioni eccedentarie; che, per poter beneficiare degli aiuti comunitari agli investimenti, attualmente un agricoltore deve essere imprenditore agricolo a titolo principale, ossia dedicare almeno la metà del proprio reddito; che è opportuno estendere gli aiuti per gli investimenti alle persone che non esercitano l'agricoltura a titolo principale, purché esse svolgano nelle lore aziende attività forestali, turistiche, artigiane o di protezione dell'ambiente e di conservazione dello spazio naturale; che conviene definire le modalità di questa estensione;

considerando che, per quanto riguarda l'obiettivo dei piani d'investimento nelle aziende agricole, è opportuno non distinguere più a livello dell'aiuto comunitario fra piani volti al mantenimento del reddito e piani volti ad un suo sostanziale miglioramento;

considerando che è giustificato mantenere la deroga relativa alla tenuta di una contabilità semplificata nel quadro dei piani d'investimento per le zone che ne fruiscono attualmente;

considerando che le disposizioni attuali consentono, in particolare, di concedere aiuti per investimenti che non sono volti all'aumento delle capacità di produzione, bensì piuttosto a un miglioramento qualitativo delle condizioni in cui è realizzata la produzione; che tali aiuti potrebbero essere estesi agli investimenti intesi alla diversificazione delle fonti di reddito, in particolare mediante attività turistiche o artigiane o mediante la fabbricazione e la vendita nell'azienda di prodotti dell'azienda stessa, nonché agli investimenti destinati al miglioramento delle condizioni igieniche e del benessere degli animali;

considerando che in materia di limitazione degli aiuti per gli investimenti in alcuni settori della produzione agricola è indispensabile integrare le restrizioni attuali (latte, suini, uova e pollame) con restrizioni nel settore carni bovine, tenuto conto della situazione del mercato di questo prodotto e al fine di non incentivare la produzione intensiva in questo settore; che tuttavia tali restrizioni non riguardano gli aiuti intesi alla protezione dell'ambiente;

considerando che è opportuno mantenere la maggiorazione delle aliquote di aiuti all'investimento negli Stati membri interessati;

considerando che, tenuto conto del costo sempre maggiore dell'insediamento in un'azienda agricola, l'importo massimo ammissibile alla contribuzione comunitaria dell'aiuto all'insediamento di giovani agricoltori deve esssere portato da 7 500 a 10 000 ecu per il premio d'insediamento e per il valore capitalizzato del contributo in conto interessi; che occorre peraltro riassettare le modalità d'applicazione di questa misura, per consentirne una maggiore e più efficace utilizzazione;

considerando che nelle zone di cui all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 797/85 è giustificato che gli aiuti previsti all'articolo 17 di detto regolamento a favore dell'allevamento siano estesi ad attività diverse dall'allevamento quando questo costituisce un'attività marginale;

considerando che, ai fini della razionalizzazione della produzione, è opportuno incentivare la costituzione di associazioni di assistenza interaziendale per l'applicazione di nuove tecnologie e di prassi intese alla protezione e al miglioramento dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale, nonché di associazioni per l'introduzione di prassi agricole alternative, in particolare delle cosiddette tecniche biologiche, delle tecniche di lotta integrata per la protezione delle colture e delle tecniche estensive;

considerando che l'efficacia della normativa attualmente vigente a favore dell'agricoltura di montagna e di alcune zone svantaggiate potrebbe essere migliorata con un aumento della contribuzione comunitaria a favore delle regioni meno prospere e con alcuni adattamenti tecnici; che è, in particolare, opportuno, per rimediare agli inconvenienti relativi ai mercati e all'ambiente, limitare la concessione dell'indennità ad 1,4 unità di bestiame adulto per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda; che, per quanto riguarda il massimale degli aiuti comunitari per azienda, è opportuno sostituire, per superare le difficoltà amministrative, il regime attuale con uno più semplice, che concentri l'intervento comunitario sulle aziende più bisognose, limitando cioè il contributo comunitario all'equivalente di 120 unità, siano esse unità di bestiame adulto o unità di superficie;

considerando che gli importi attualmente imputabili per gli aiuti nelle zone sensibili sotto il profilo dell'ambiente e delle risorse naturali nonché della conservazione dello spazio naturale e del paesaggio si sono rivelati nettamente inferiori alle perdite di reddito conseguenti all'applicazione di prassi ecologiche e non costituiscono quindi un sufficiente incentivo, soprattutto nelle zone svantaggiate; che, per garantire un'applicazione più ampia di tale provvedimento, non solo nelle zone rurali soggette alle pressioni dell'evoluzione del mondo moderno in prossimità delle grandi agglomerazioni, ma anche nelle zone svantaggiate, è necessario portare l'importo massimo imputabile a 150 ecu per ettaro;

considerando che è opportuno adattare il regolamento (CEE) n. 1096/88 del Consiglio, del 25 aprile 1988, che istituisce un regime comunitario d'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola...

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