Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Coming into Force01 January 2021
Published date01 January 2021
Celex Number02014R0596-20210101
Date01 January 2021
TESTO consolidato: 32014R0596 — IT — 01.01.2021

02014R0596 — IT — 01.01.2021 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 REGOLAMENTO (UE) 2016/1011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2016 L 171 1 29.6.2016
►M2 REGOLAMENTO (UE) 2016/1033 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 giugno 2016 L 175 1 30.6.2016
►M3 REGOLAMENTO (UE) 2019/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 L 320 1 11.12.2019


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 287, 21.10.2016, pag. 320 (596/2014)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un quadro normativo comune in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (abusi di mercato), nonché misure per prevenire gli abusi di mercato, onde garantire l’integrità dei mercati finanziari dell’Unione e accrescere la tutela degli investitori e la fiducia in tali mercati.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.

Il presente regolamento si applica:

a)

agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato;

b)

agli strumenti finanziari negoziati su un MTF, ammessi alla negoziazione su un MTF o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un MTF;

c)

agli strumenti finanziari negoziati su un OTF;

▼C1

d)

agli strumenti finanziari non contemplati dalle lettere a), b) o c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui alle suddette lettere, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti finanziari differenziali.

Il presente regolamento si applica altresì alle condotte o alle operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d’asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d’asta correlati, incluso quando i prodotti oggetto d’asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010. Fatte salve le disposizioni specifiche relative alle offerte presentate nell’ambito di un’asta, i requisiti e i divieti del presente regolamento relativi agli ordini di compravendita si applicano a tali offerte.

2.

Gli articoli 12 e 15 si applicano anche:

a)

ai contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, se un'operazione, ordine di compravendita o condotta ha o è probabile che abbia o è finalizzato ad avere un effetto sul prezzo o sul valore di uno strumento finanziario di cui al paragrafo 1;

▼B

b)

ai tipi di strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito se un’operazione, ordine di compravendita, offerta o condotta ha o è probabile che abbia un effetto sul prezzo o sul valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari; e

c)

alla condotta in relazione agli indici di riferimento (benchmark).

3.
Il presente regolamento si applica a qualsiasi operazione, ordine di compravendita o condotta relativi agli strumenti finanziari di cui ai paragrafi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine di compravendita o condotta avvenga in una sede di negoziazione.
4.
I requisiti e divieti contenuti nel presente regolamento si applicano alle attività e alle omissioni nell’Unione e in un paese terzo in relazione agli strumenti di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 3

Definizioni

1.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «strumento finanziario» : uno strumento finanziario quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE;
2) «impresa di investimento» : un’impresa di investimento quale definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE;
3) «ente creditizio» : un ente creditizio quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );
4) «ente finanziario» : un ente finanziario quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013;
5) «gestore del mercato» : un gestore del mercato quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/65/UE;
6) «mercato regolamentato» : un mercato regolamentato quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE;
7) «sistema multilaterale di negoziazione» o «MTF» : un sistema multilaterale quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 22), della direttiva 2014/65/UE;
8) «sistema organizzato di negoziazione» o «OTF» : un sistema o meccanismo nell’Unione quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 23), della direttiva 2014/65/UE;
9) «prassi di mercato ammessa» : una specifica prassi di mercato ammessa da un’autorità competente conformemente all’articolo 13;
10) «sede di negoziazione (trading venue)» : una sede di negoziazione quale definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE;
11) «mercato di crescita per le PMI» : un mercato di crescita per le PMI quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 12), della direttiva 2014/65/UE;
12) «autorità competente» : un’autorità designata conformemente all’articolo 22, salvo altrimenti disposto nel presente regolamento;
13) «persona» : una persona fisica o giuridica;
14) «merce» : una merce quale definita all’articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione ( 2 );
15) «contratto a pronti su merci» : un contratto per la fornitura di una merce negoziata su un mercato a pronti che viene prontamente consegnata al regolamento dell’operazione e un contratto per la fornitura di un bene che non sia uno strumento finanziario, compreso un contratto a termine con consegna fisica del sottostante;
16) «mercato a pronti» : un mercato di merci sul quale le merci sono liquidate in contanti e prontamente consegnate al regolamento dell’operazione e altri mercati non finanziari come i mercati a termine di beni;
17) «programma di riacquisto di azioni proprie» : la negoziazione di azioni proprie quale definita negli articoli da 21 a 27 della direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 );
18) «negoziazione algoritmica» : negoziazione algoritmica quale definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 39), della direttiva 2014/65/UE;
19) «quota di emissione» : una quota di emissione quale definita nell’allegato I, sezione C, punto 11), della direttiva 2014/65/UE;
20) «partecipante al mercato delle quote di emissioni» : chiunque effettua operazioni, incluso l’inoltro di ordini di compravendita, in quote di emissioni, prodotti oggetto d’asta sulla base di tali quote o derivati connessi, e che non usufruisce di un’esenzione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, secondo comma;
21) «emittente» : un soggetto giuridico di diritto privato o pubblico, che emette o si propone di emettere strumenti finanziari che, in caso di certificati rappresentativi di strumenti finanziari, corrisponde all’emittente dello strumento finanziario rappresentato;
22) «prodotto energetico all’ingrosso» : prodotto energetico all’ingrosso quale definito nell’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n. 1227/2011;
23) «autorità nazionale di regolamentazione» : autorità nazionale di regolamentazione quale definita nell’articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) n. 1227/2011;
24) «strumenti derivati su merci» : strumenti derivati su merci quali definiti nell’articolo 2, paragrafo 1, punto 30), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 );
25) «persona che svolge funzioni amministrative, di direzione o di controllo» : una persona, all’interno di un emittente, un partecipante al mercato delle quote di emissioni o altra entità di cui all’articolo 19, paragrafo 10, che sia:
a)
componente dell’organo di amministrazione o di controllo di tale entità; o
b)
un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera...

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