Novo Banco SA contra Junta de Andalucía.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:137
Date25 February 2021
Docket NumberC-712/19
Celex Number62019CJ0712
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

25 febbraio 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento Libera circolazione dei capitali – Fiscalità Imposta che grava sui depositi di clienti detenuti dagli istituti di credito – Detrazioni fiscali concesse unicamente agli istituti aventi la loro sede sociale o loro agenzie nel territorio della comunità autonoma dell’Andalusia – Detrazioni fiscali concesse unicamente per investimenti relativi a progetti realizzati in tale comunità autonoma – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) Direttiva 2006/112/CE Articolo 401 Divieto di riscuotere altre imposte nazionali aventi il carattere di imposte sul volume d’affari Nozione di “imposta sul volume d’affari” Caratteristiche essenziali dell’IVA Insussistenza»

Nella causa C‑712/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), con decisione del 16 luglio 2019, pervenuta in cancelleria il 24 settembre 2019, nel procedimento

Novo Banco SA

contro

Junta de Andalucía,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da A. Kumin, presidente di sezione, T. von Danwitz (relatore) e P.G. Xuereb, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Novo Banco SA, da J. Igual Gorgonio e A. Morillo Méndez, abogados;

– per la Junta de Andalucía, da A. Velázquez Párraga, letrada;

– per il governo spagnolo, da J. Ruiz Sánchez, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da L. Lozano Palacios e N. Gossement, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 49, 56 e 63 TFUE, nonché della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva IVA»), in particolare del suo articolo 135, paragrafo 1, lettera d), e del suo articolo 401.

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Novo Banco SA e la Junta de Andalucía (governo della comunità autonoma dell’Andalusia, Spagna) in merito all’assoggettamento di tale società a un’imposta sui depositi effettuati dai clienti degli istituti di credito ubicati in Andalusia (in prosieguo: l’«IDECA»).

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 L’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA dispone quanto segue:

«Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

(...)

d) le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti».

4 L’articolo 401 di tale direttiva così recita:

«Ferme restando le altre disposizioni comunitarie, le disposizioni della presente direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione, imposte sui giochi e sulle scommesse, accise, imposte di registro e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d’affari, sempreché tale imposta, diritto o tassa non dia luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera».

Diritto spagnolo

5 L’articolo 6 della Ley 11/2010 de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad (legge 11/2010 recante misure fiscali in materia di riduzione del disavanzo pubblico e di sostenibilità) della comunità autonoma dell’Andalusia, del 3 dicembre 2010 (BOE n. 314, del 27 dicembre 2010, pag. 107193; in prosieguo: la «legge 11/2010») ha istituito l’IDECA. Tale articolo prevede quanto segue:

«(...)

2. Natura e oggetto dell’imposta

L’[IDECA] è un’imposta propria della comunità autonoma dell’Andalusia, a carattere diretto, che, nei termini previsti dalla presente legge, grava sugli istituti menzionati al paragrafo 5 del presente articolo per il fatto che detengono depositi effettuati da clienti.

3. Fatto generatore

Il fatto generatore dell’[IDECA] è la detenzione di depositi effettuati da clienti, che comportino un obbligo di restituzione.

(...)

5. Soggetti passivi

(1) Gli istituti di credito sono assoggettati, in qualità di contribuenti, per i depositi effettuati dai clienti della sede centrale o delle agenzie situate in Andalusia.

(...)

(3) I soggetti passivi non possono ripercuotere su terzi l’importo dell’imposta.

6. Base imponibile

(1) La base imponibile è costituita dalla media aritmetica del saldo finale di ciascun trimestre civile del periodo d’imposta, corrispondente alla voce “4. Depositi della clientela” del passivo del bilancio riservato degli istituti di credito, figuranti nelle situazioni finanziarie individuali e corrispondenti ai depositi effettuati presso le sedi centrali o le agenzie situate in Andalusia.

(...)

7. Calcolo dell’imposta

(1) L’importo lordo dell’imposta si ottiene applicando alla base imponibile la seguente tabella d’imposta:

Base imponibile fino a (EUR)

Importo lordo dell’imposta (EUR)

Resto della base imponibile fino a (EUR)

Aliquota applicabile (percentuale)



150 000 000

0,3

150 000 000

450 000

450 000 000

0,4

600 000 000

2 250 000

oltre

0,5


(2) Detrazioni generali. L’importo lordo dell’imposta è diminuito, alle condizioni stabilite mediante regolamento, dei seguenti importi:

a) EUR 200 000, quando la sede sociale dell’istituto di credito è stabilita in Andalusia;

b) EUR 5 000 per agenzia stabilita in Andalusia. Tale importo è aumentato a EUR 7 500 quando l’agenzia è situata in un comune la cui popolazione residente è inferiore a 2 000 abitanti.

(3) Detrazioni specifiche. Sono parimenti detraibili:

a) l’importo dei crediti, dei prestiti e degli investimenti destinati, nell’esercizio, a progetti in Andalusia nell’ambito della strategia per un’economia sostenibile, indicati nelle leggi di bilancio di ogni anno;

b) gli importi destinati all’Opera sociale delle casse di risparmio e al Fondo per l’educazione e la promozione delle cooperative di credito, effettivamente investiti in Andalusia durante il periodo d’imposta.

(...)

(4) L’importo netto dell’imposta è ottenuto applicando le detrazioni di cui ai punti 2 e 3 del presente paragrafo. La somma delle detrazioni è limitata all’importo lordo dell’imposta, senza che l’importo netto dell’imposta possa essere inferiore a zero euro. Se le detrazioni non si applicano, l’importo netto dell’imposta è pari al suo importo lordo.

(...)

8. Periodo d’imposta ed esigibilità

(1) Il periodo d’imposta della presente imposta è l’anno civile (...).

(...)».

6 Adottata in seguito all’istituzione, da parte dello Stato spagnolo, di un’imposta sui depositi effettuati presso istituti di credito, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, la sedicesima disposizione addizionale della Ley 7/2013, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014 (legge 7/2013, che stabilisce il bilancio della Comunità autonoma dell’Andalusia per l’anno 2014), del 23 dicembre 2013 (BOE n. 18, del 21 gennaio 2014, pag. 3380), dispone quanto segue:

«L’articolo 6 della [legge 11/2010], che disciplina l’IDECA, è privo di effetto, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e per tutto il tempo in cui esiste un prelievo fiscale a livello statale gravante sul medesimo fatto generatore».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

7 La Novo Banco, un istituto di credito che ha la sua sede sociale in Portogallo e possiede una succursale in Spagna, è stato oggetto di diversi avvisi di accertamento per l’esercizio 2012 a titolo dell’IDECA.

8 I reclami amministrativi della Novo Banco presentati contro tali avvisi di accertamento sono stati respinti con decisioni della Junta Superior de Hacienda de Andalucía (Consiglio superiore delle imposte dell’Andalusia, Spagna) del 12 marzo 2015. Parimenti, il ricorso proposto avverso queste ultime decisioni è stato respinto con una sentenza del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Corte superiore di giustizia dell’Andalusia, Spagna) del 27 febbraio 2017.

9 Contro tale sentenza la Novo Banco ha interposto un ricorso per cassazione dinanzi al Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), giudice del rinvio.

10 Dinanzi a tale giudice, la Novo Banco ha fatto valere, da un lato, che le disposizioni che disciplinano l’IDECA, in particolare il regime delle detrazioni relative a tale imposta, violano gli articoli 49, 56 e 63 TFUE, in quanto stabiliscono una differenza di trattamento ingiustificata tra gli istituti di credito, a seconda che essi abbiano o meno la loro sede sociale nel territorio della comunità autonoma dell’Andalusia. Dall’altro, tale società ritiene che l’IDECA debba essere qualificata come imposta indiretta sui depositi ricevuti da istituti di credito e, di conseguenza, sull’attività finanziaria esercitata mediante tali depositi. Una simile imposta, secondo la Novo Banco, è incompatibile con l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), e con l’articolo 401 della direttiva IVA.

11 Per quanto riguarda la compatibilità dell’IDECA con gli articoli 49, 56 e 63 TFUE, il giudice del rinvio rileva che l’analisi di tale imposta e dei suoi elementi essenziali, il rapporto tra l’aliquota del prelievo e la portata delle detrazioni e, in particolare, la detrazione generale di EUR 200 000 di cui beneficiano gli istituti di credito aventi la loro sede sociale nel territorio della comunità autonoma dell’Andalusia, lo inducono a ritenere che l’IDECA sia un’imposta a carico, de facto, degli istituti di credito aventi la loro sede sociale al di fuori di tale comunità autonoma e, in particolare, in altri Stati membri. La stessa...

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