WS v Bundesrepublik Deutschland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:376
Docket NumberC-505/19
Date12 May 2021
Celex Number62019CJ0505
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

12 maggio 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen – Articolo 54 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Articolo 21 TFUE – Libera circolazione delle persone – Avviso rosso dell’Interpol – Direttiva (UE) 2016/680 – Liceità del trattamento di dati personali contenuti in un simile avviso»

Nella causa C‑505/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Tribunale amministrativo di Wiesbaden, Germania), con decisione del 27 giugno 2019, pervenuta in cancelleria il 3 luglio 2019, nel procedimento

WS

contro

Bundesrepublik Deutschland,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, A. Prechal, M. Ilešič, L. Bay Larsen, A. Kumin e N. Wahl, presidenti di sezione, T. von Danwitz, F. Biltgen, P.G. Xuereb (relatore), L.S. Rossi, I. Jarukaitis e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 luglio 2020,

considerate le osservazioni presentate:

– per WS, inizialmente da S. Wolff e J. Adam, successivamente da J. Adam e S. Schomburg, Rechtsanwälte;

– per la Bundesrepublik Deutschland, da M. Meyer, L. Wehle e A. Hansen, in qualità di agenti;

– per il governo belga, inizialmente da C. Van Lul, M. Van Regemorter, M. Jacobs, C. Pochet, J.-C. Halleux e P.-J. De Grave, successivamente da M. Van Regemorter, M. Jacobs, C. Pochet, J.‑C. Halleux e P.‑J. De Grave, in qualità di agenti;

– per il governo ceco, da T. Machovičová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

– per il governo danese, inizialmente da J. Nymann-Lindegren, P.Z.L. Ngo e S. Wolff, successivamente da J. Nymann-Lindegren e S. Wolff in qualità di agenti;

– per il governo tedesco, da J. Möller e D. Klebs, in qualità di agenti;

– per il governo ellenico, da S. Charitaki, E.‑M. Mamouna e A. Magrippi, in qualità di agenti;

– per il governo spagnolo, da L. Aguilera Ruiz, in qualità di agente;

– per il governo francese, da A.‑L. Desjonquères, A. Daniel, D. Dubois e T. Stehelin, in qualità di agenti;

– per il governo croato, da G. Vidović Mesarek, in qualità di agente;

– per il governo dei Paesi Bassi, da K. Bulterman e H.S. Gijzen, in qualità di agenti;

– per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

– per il governo rumeno, inizialmente da C.-R. Canţăr, S.-A. Purza ed E. Gane, successivamente da E. Gane e S.-A. Purza, in qualità di agenti;

– per il governo finlandese, da M. Pere, in qualità di agente;

– per il governo del Regno Unito, da Z. Lavery, in qualità di agente, assistita da C. Knight, barrister;

– per la Commissione europea, da M. Wasmeier, D. Nardi e H. Kranenborg, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 novembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995 (GU 2000, L 239, pag. 19; in prosieguo: la «CAAS»), dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), dell’articolo 21 TFUE nonché della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU 2016, L 119, pag. 89), in particolare dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva.

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra WS e la Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania), rappresentata dal Bundeskriminalamt (Ufficio federale anticrimine, Germania) (in prosieguo: il «BKA»), in merito ai provvedimenti che la Repubblica federale di Germania sarebbe tenuta ad adottare per tutelare WS dalle conseguenze negative per l’esercizio del diritto di WS alla libera circolazione che possono derivare dalla pubblicazione, su richiesta di uno Stato terzo, di un avviso rosso («Red Notice») emesso dall’Organizzazione internazionale della polizia criminale (in prosieguo: l’«Interpol»).

Contesto normativo

Diritto internazionale

Statuto dell’Interpol

3 L’articolo 2, lettera a), dello statuto dell’Interpol, adottato nel 1956 a Vienna e modificato da ultimo nel 2017 (in prosieguo: lo «Statuto dell’Interpol»), enuncia che l’Interpol ha lo scopo, in particolare, di «assicurare e promuovere la più ampia assistenza reciproca tra le autorità di polizia criminale, nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti nei Paesi interessati e alla luce della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo».

4 L’articolo 31 di tale Statuto così dispone:

«Per conseguire i suoi scopi, l’[Interpol] necessita della cooperazione costante e attiva dei suoi Membri, i quali si adoperano, compatibilmente con la legislazione del loro Paese, per partecipare con diligenza alle sue attività».

Regolamento dell’Interpol sul trattamento dei dati

5 L’articolo 1, punto 7, del regolamento dell’Interpol sul trattamento dei dati, adottato nel 2011 e modificato da ultimo nel 2019 (in prosieguo: il «regolamento dell’Interpol sul trattamento dei dati»), così dispone:

«Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

(...)

7. per “ufficio centrale nazionale” si intende ogni organismo, designato da un paese [appartenente all’Interpol], preposto a esercitare le funzioni di collegamento previste dall’articolo 32 dello Statuto dell’[Interpol]».

6 L’articolo 73 di questo regolamento, intitolato «Sistema Interpol relativo agli avvisi», enuncia, al paragrafo 1, quanto segue:

«Il sistema Interpol relativo agli avvisi è costituito da un insieme di avvisi pubblicati per scopi specifici e contrassegnati da un codice colorato e di avvisi speciali pubblicati nel quadro di una cooperazione specifica non rientranti nelle precedenti categorie di avvisi».

7 Ai sensi dell’articolo 80 di tale regolamento, intitolato «Esecuzione degli avvisi»:

«1. Gli [u]ffici centrali nazionali trasmettono:

a) a tutte le autorità competenti del loro Paese, quanto prima e conformemente alla legislazione nazionale, tutti i dati contenuti negli avvisi che essi ricevono, così come l’aggiornamento di tali avvisi;

(...)».

8 L’articolo 82 dello stesso regolamento, intitolato «Scopo degli avvisi rossi», così recita:

«Gli avvisi di ricerca rossi sono pubblicati su richiesta di un [u]fficio centrale nazionale o di un ente internazionale con facoltà di svolgere indagini e perseguire reati, al fine di richiedere la localizzazione di una persona ricercata, la sua detenzione, il suo arresto o la limitazione dei suoi spostamenti ai fini dell’estradizione, della consegna o di un’azione simile conforme al diritto».

9 L’articolo 83 del regolamento dell’Interpol sul trattamento dei dati, intitolato «Condizioni particolari per la pubblicazione degli avvisi rossi», dispone, al paragrafo 2, lettera b), che gli avvisi rossi devono essere pubblicati solo quando sono stati forniti sufficienti dati giuridici, compreso il riferimento di un mandato di arresto valido o di una decisione giudiziaria equivalente.

10 L’articolo 87 di questo regolamento, rubricato «Misure da adottare quando viene localizzata la persona ricercata», prevede quanto segue:

«Se una persona oggetto di un avviso rosso viene localizzata, occorre adottare le seguenti misure:

a) il Paese in cui questa persona è stata localizzata:

i. informa immediatamente l’Ufficio centrale nazionale o l’ente internazionale richiedente e il Segretariato Generale dell’avvenuta localizzazione della persona, fatte salve le restrizioni derivanti dalle norme nazionali e dagli accordi internazionali applicabili;

ii. adotta tutte le misure ammesse dalle norme nazionali e dagli accordi internazionali applicabili, quali l’arresto della persona ricercata, il controllo o la limitazione dei suoi spostamenti;

b) l’[u]fficio centrale nazionale o l’ente internazionale richiedente interviene tempestivamente appena ricevuta la notizia dell’avvenuta localizzazione della persona in un altro Paese e, in particolare, assicura la celere trasmissione – entro i limiti di tempo stabiliti per il caso in questione –, su domanda del Paese in cui è la persona è stata localizzata o del Segretariato generale, dei dati e dei documenti giustificativi;

(...)».

Diritto dellUnione

CAAS

11 L’articolo 54 della CAAS, contenuto nel Capitolo 3, intitolato «Applicazione del principio ne bis in idem», del Titolo III della medesima, così dispone:

«Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita».

12 Ai sensi dell’articolo 57, paragrafi 1 e 2, della CAAS:

«1. Quando una persona è imputata di un reato in una Parte contraente e le autorità competenti di questa Parte contraente hanno motivo di ritenere che l’imputazione riguarda gli stessi fatti per i...

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