„TEAM POWER EUROPE“ EOOD v Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite - Varna.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:427
Docket NumberC-784/19
Date03 June 2021
Celex Number62019CJ0784
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) –

3 giugno 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Lavoratori migranti – Sicurezza sociale – Legislazione applicabile – Regolamento (CE) n. 883/2004Articolo 12, paragrafo 1 – Distacco – Lavoratori interinali – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 14, paragrafo 2 – Certificato A 1 – Determinazione dello Stato membro in cui il datore di lavoro esercita abitualmente le sue attività – Nozione di “attività sostanziali, diverse dalle mere attività di gestione interna” – Insussistenza della messa a disposizione di lavoratori interinali nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il datore di lavoro»

Nella causa C‑784/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad – Varna (Tribunale amministrativo di Varna, Bulgaria), con decisione del 4 ottobre 2019, pervenuta in cancelleria il 22 ottobre 2019, nel procedimento

«TEAM POWER EUROPE» EOOD

contro

Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Varna,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, J.-C. Bonichot, M. Vilaras, E. Regan (relatore), M. Ilešič, L. Bay Larsen, N. Piçarra e A. Kumin, presidenti di sezione, T. von Danwitz, C. Toader, M. Safjan, L.S. Rossi, I. Jarukaitis e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: M. Aleksejev, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 ottobre 2020,

considerate le osservazioni presentate:

– per la «TEAM POWER EUROPE» EOOD, da M.K. Todorova, advokat, e da T. Höhn, Rechtsanwalt;

– per il governo bulgaro, da E. Petranova, T. Tsingileva e T. Mitova, in qualità di agenti;

– per il governo belga, da L. Van den Broeck, S. Baeyens e B. De Pauw, in qualità di agenti;

– per il governo estone, da N. Grünberg, in qualità di agente;

– per il governo francese, da C. Mosser, A. Desjonquères e E. de Moustier, in qualità di agenti;

– per il governo polacco, da A. Siwek-Ślusarek, D. Lutostańska e B. Majczyna, in qualità di agenti;

– per il governo finlandese, da M. Pere, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da D. Martin e Y.G. Marinova, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 dicembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2009, L 284, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «TEAM POWER EUROPE» EOOD (in prosieguo: la «Team Power Europe»), una società di diritto bulgaro con sede in Varna (Bulgaria), e il direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Varna (Direttore della Direzione territoriale di Varna dell’Agenzia nazionale delle entrate, Bulgaria) (in prosieguo: il «Direttore»), in merito al rifiuto, da parte di quest’ultimo, di rilasciare un certificato attestante che la legislazione bulgara in materia di sicurezza sociale è applicabile a un lavoratore tramite agenzia interinale impiegato da detta società nel periodo durante il quale tale lavoratore è messo a disposizione di un’impresa utilizzatrice stabilita in Germania.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Regolamento (CE) n. 883/2004

3 Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 (GU 2012, L 149, pag. 4) (in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004»), ha abrogato, con effetto dal 1° maggio 2010, il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).

4 I considerando 1 e 45 del regolamento n. 883/2004 sono così formulati:

«(1) Le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale s’iscrivono nell’ambito della libera circolazione delle persone e dovrebbero contribuire al miglioramento del loro livello di vita e delle loro condizioni d’occupazione.

(...)

(45) Poiché lo scopo dell’azione proposta, vale a dire le misure di coordinamento atte a garantire l’effettivo esercizio del diritto di libera circolazione delle persone, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato (...)».

5 L’articolo 2 di detto regolamento, intitolato «Ambito d’applicazione “ratione personae”», contenuto nel titolo I di quest’ultimo, a sua volta intitolato «Disposizioni generali», al paragrafo 1, prevede quanto segue:

«Il presente regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti».

6 Il titolo II di detto regolamento, intitolato «Determinazione della legislazione applicabile», contiene gli articoli da 11 a 16 di quest’ultimo.

7 Sotto il titolo «Norme generali», l’articolo 11 del regolamento stesso dispone quanto segue:

«1. Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo.

(...)

3. Fatti salvi gli articoli da 12 a 16:

a) una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

(...)».

8 L’articolo 12 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Norme particolari», al paragrafo 1, prevede quanto segue:

«La persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un’altra persona distaccata».

9 Tale disposizione ha sostituito l’articolo 14, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71, ai sensi del quale: «la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro presso un’impresa dalla quale dipende normalmente ed è distaccata da questa impresa nel territorio di un altro Stato membro per svolgervi un lavoro per conto della medesima, rimane soggetta alla normativa del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i dodici mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un’altra persona giunta al termine del suo periodo di distacco».

Regolamento n. 987/2009

10 Il titolo II del regolamento n. 987/2009, intitolato «Determinazione della legislazione applicabile», contiene gli articoli da 14 a 21 di quest’ultimo.

11 L’articolo 14 di detto regolamento, intitolato «Precisazioni relative agli articoli 12 e 13 del [regolamento n. 883/2004]», al paragrafo 2, prevede quanto segue:

«Ai fini dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento [n. 883/2004] per un datore di lavoro “che vi esercita abitualmente le sue attività” si intende un datore di lavoro che svolge normalmente attività sostanziali, diverse dalle mere attività di gestione interna, nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito, tenendo conto di tutti i criteri che caratterizzano le attività dell’impresa in questione. I criteri applicati devono essere adatti alle caratteristiche specifiche di ciascun datore di lavoro e alla effettiva natura delle attività svolte».

12 L’articolo 19 del regolamento n. 987/2009, intitolato «Informazione agli interessati e ai datori di lavoro», al paragrafo 2, prevede quanto segue:

«Su richiesta della persona interessata o del datore di lavoro, l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del titolo II del [regolamento n. 883/2004] fornisce un attestato del fatto che tale legislazione è applicabile e indica, se del caso, fino a quale data e a quali condizioni».

13 Tale attestazione è fornita mediante un certificato denominato «certificato A 1».

Direttiva 2008/104/CE

14 L’articolo 3 della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU 2008, L 327, pag. 9), al paragrafo 1, prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

b) “agenzia interinale”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, conformemente alla legislazione nazionale, sottoscrive contratti di lavoro o inizia rapporti di lavoro con lavoratori tramite agenzia interinale al fine di inviarli in missione presso imprese utilizzatrici affinché prestino temporaneamente la loro opera sotto il controllo e la direzione delle stesse;

c) “lavoratore tramite agenzia interinale”: il lavoratore che sottoscrive un contratto di lavoro o inizia un rapporto di lavoro con un’agenzia interinale, al fine di essere inviato in missione presso un’impresa utilizzatrice per prestare temporaneamente la propria opera sotto il controllo e...

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