Bankia SA v Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:433
Date03 June 2021
Docket NumberC-910/19
Celex Number62019CJ0910
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

3 giugno 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/71/CE – Prospetto in caso di offerta pubblica o ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari – Articolo 3, paragrafo 2 – Articolo 6 – Offerta rivolta sia ad investitori al dettaglio sia ad investitori qualificati – Contenuto delle informazioni fornite nel prospetto – Azione di responsabilità – Investitori al dettaglio e investitori qualificati – Conoscenza della situazione economica dell’emittente»

Nella causa C‑910/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), con decisione del 10 dicembre 2019, pervenuta in cancelleria il 12 dicembre 2019, nel procedimento

Bankia SA

contro

Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS),

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente di sezione, N. Piçarra (relatore), D. Šváby, S. Rodin e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Bankia SA, da J.M. Fatás Monforte, J. Salinas Aguirre e D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogados;

– per l’Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS), da L. Lozano García, abogada;

– per il governo spagnolo, da L. Aguilera Ruiz e J. Rodríguez de la Rúa Puig, in qualità di agenti;

– per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e J. Očková, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da T. Scharf e J. Rius Riu, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 febbraio 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 6 della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU 2003, L 345, pag. 64), come modificata dalla direttiva 2008/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008 (GU 2008, L 76, pag. 37) (in prosieguo: la «direttiva 2003/71»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Bankia SA e l’Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS), in merito alla responsabilità della Bankia, in quanto emittente di un’offerta di sottoscrizione di azioni, per le informazioni fornite in un prospetto pubblicato prima di tale offerta.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 La direttiva 2003/71 è stata abrogata con effetto dal 20 luglio 2019 dal regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (GU 2017, L 168, pag. 12). Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti del procedimento principale, rimangono applicabili le disposizioni della direttiva 2003/71.

4 I considerando 10, 16, 18, 19, 21 e 27 della direttiva 2003/71 stabilivano quanto segue:

«(10) La presente direttiva e le relative misure di esecuzione devono mirare a garantire la tutela degli investitori e l’efficienza dei mercati, conformemente ai più elevati standard regolamentari adottati nelle pertinenti sedi internazionali.

(...)

(16) Uno degli obiettivi della presente direttiva è tutelare gli investitori. È perciò opportuno tener conto delle diverse esigenze di tutela delle varie categorie di investitori e del loro livello di competenza tecnica. L’obbligo di pubblicazione del prospetto per le offerte limitate a investitori qualificati non è quindi richiesto. Diversamente la rivendita al pubblico o la negoziazione pubblica mediante l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato richiedono la pubblicazione di un prospetto.

(...)

(18) La divulgazione di informazioni complete relative agli strumenti finanziari e agli emittenti di detti valori promuove, insieme alle regole di comportamento, la tutela degli investitori. Inoltre, tali informazioni costituiscono uno strumento efficace per incrementare la fiducia negli strumenti finanziari e contribuire quindi al corretto funzionamento e sviluppo dei mercati degli strumenti finanziari. Il modo appropriato di mettere a disposizione del pubblico le informazioni in questione è la pubblicazione di un prospetto.

(19) L’investimento in strumenti finanziari, come qualsiasi altra forma di investimento, comporta dei rischi. Sono quindi necessarie, in tutti gli Stati membri, garanzie a tutela degli interessi degli investitori – attuali e potenziali – per metterli in grado di valutare in modo fondato tali rischi e prendere pertanto le loro decisioni di investimento con piena cognizione di causa.

(...)

(21) L’informazione è un fattore chiave della tutela degli investitori. Il prospetto contiene una nota di sintesi in cui sono riportati brevemente le caratteristiche essenziali e i rischi connessi all’emittente, agli eventuali garanti e agli strumenti finanziari. Per assicurare un facile accesso a tali informazioni, la nota di sintesi dovrebbe essere redatta in un linguaggio non tecnico e di norma non dovrebbe superare le 2 500 parole nella lingua nella quale è stato in origine redatto il prospetto.

(...)

(27) La tutela degli investitori andrebbe assicurata mediante l’obbligo di pubblicazione di informazioni affidabili. Gli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato sono soggett[i] all’obbligo di divulgare informazioni continue, ma non devono pubblicare regolarmente informazioni aggiornate. Conformemente a tale obbligo, è opportuno che gli emittenti elenchino almeno ogni anno tutte le rilevanti informazioni pubblicate o messe a disposizione del pubblico negli ultimi dodici mesi, comprese le informazioni prescritte dai vari obblighi di informativa stabiliti dall’altra normativa comunitaria. (...)».

5 Conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva:

«Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

(...)

d) “offerta al pubblico di strumenti finanziari”: una comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e degli strumenti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali strumenti finanziari. Questa definizione si applica anche al collocamento di strumenti finanziari tramite intermediari finanziari;

e) “investitori qualificati”:

i) persone giuridiche che sono autorizzate o regolamentate ad operare sui mercati finanziari, compresi enti creditizi, imprese di investimento, altri enti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e loro società di gestione, fondi pensione e loro società di gestione, operatori in merci come pure le entità non autorizzate né regolamentate aventi come esclusivo scopo sociale l’investimento in strumenti finanziari;

ii) le amministrazioni nazionali e regionali, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sopranazionali quali il Fondo monetario internazionale, la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti e altre organizzazioni internazionali simili;

(...)

iv) determinate persone fisiche: purché vi sia reciproco riconoscimento, uno Stato membro può scegliere di autorizzare persone fisiche residenti nello Stato membro e che chiedono espressamente di essere considerate investitori qualificati se dette persone soddisfano almeno due dei criteri di cui al paragrafo 2;

v) determinate [piccole e medie imprese (PMI)]: purché vi sia un reciproco riconoscimento, uno Stato membro può scegliere di autorizzare le PMI che hanno la loro sede legale in detto Stato membro e che chiedono espressamente di essere considerate investitori qualificati;

(...)

h) “emittente”: una persona giuridica che emetta o si proponga di emettere strumenti finanziari;

(...)».

6 L’articolo 3 di detta direttiva, intitolato «Obbligo di pubblicare un prospetto», prevedeva quanto segue:

«1. Gli Stati membri non consentono che offerte di strumenti finanziari siano rivolte al pubblico nel loro territorio senza la previa pubblicazione di un prospetto.

2. L’obbligo di pubblicare un prospetto non si applica ai seguenti tipi di offerta:

a) un’offerta di strumenti finanziari rivolta unicamente a investitori qualificati; (...)

(...)

3. Gli Stati membri assicurano che l’ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato situato o operante nel loro territorio sia subordinata alla pubblicazione di un prospetto».

7 L’articolo 4 della stessa direttiva prevedeva esenzioni dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto per determinati tipi di strumenti finanziari.

8 L’articolo 5 della direttiva 2003/71 disponeva quanto segue:

«1. Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 2, il prospetto contiene tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell’emittente e degli strumenti finanziari offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, sono necessarie affinché gli investitori possano...

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