V.М.А. v Stolichna obshtina, rayon „Pancharevo“.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:1008
Docket NumberC-490/20
Date14 December 2021
Celex Number62020CJ0490
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

14 dicembre 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articoli 20 e 21 TFUE – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Minore nato nello Stato ospitante dei suoi genitori – Atto di nascita rilasciato da tale Stato membro che designa due madri per detto minore – Rifiuto, da parte dello Stato membro d’origine di una di tali due madri, di rilasciare un atto di nascita di detto minore in assenza di informazioni sull’identità della madre biologica del medesimo – Possesso di siffatto atto quale presupposto per il rilascio di una carta d’identità o di un passaporto – Normativa nazionale di tale Stato membro d’origine che non ammette la genitorialità di persone dello stesso sesso»

Nella causa C‑490/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo di Sofia, Bulgaria), con decisione del 2 ottobre 2020, pervenuta in cancelleria in medesima data, nel procedimento

V.М.А.

contro

Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo»,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Arabadjiev, K. Jürimäe, C. Lycourgos, E. Regan, N. Jääskinen, I. Ziemele e J. Passer, presidenti di sezione, M. Ilešič (relatore), J.-C. Bonichot, T. von Danwitz e N. Wahl, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: M. Aleksejev, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 febbraio 2021,

considerate le osservazioni presentate:

– per V.М.А., da D.I. Lyubenova, advokat;

– per il governo bulgaro, da T. Mitova e L. Zaharieva, in qualità di agenti;

– per il governo tedesco, inizialmente da J. Möller e S. Heimerl, successivamente da J. Möller, in qualità di agenti;

– per il governo spagnolo, inizialmente da S. Centeno Huerta e J. Ruiz Sánchez, successivamente da J. Ruiz Sánchez, in qualità di agenti;

– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da W. Ferrante, avvocato dello Stato;

– per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e Z. Biró-Tóth, in qualità di agenti;

– per il governo dei Paesi Bassi, da C.S. Schillemans, in qualità di agente;

– per il governo polacco, da E. Borawska-Kędzierska, A. Siwek-Ślusarek e B. Majczyna, in qualità di agenti;

– per il governo slovacco, da B. Ricziová, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, inizialmente da E. Montaguti, I. Zaloguin e M. Wilderspin, successivamente da E. Montaguti e I. Zaloguin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 aprile 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, degli articoli 20 e 21 TFUE nonché degli articoli 7, 9, 24 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra V.M.A. e la Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo» (Comune di Sofia, distretto di Pancharevo, Bulgaria) (in prosieguo: il «Comune di Sofia»), in merito al rifiuto di quest’ultimo di rilasciare un atto di nascita della figlia di V.M.A. e di sua moglie.

Contesto normativo

Diritto internazionale

3 L’articolo 2 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 (Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 1577, pag. 3), così dispone:

«1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari».

4 L’articolo 7 di tale Convenzione prevede quanto segue:

«1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.

2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide».

Diritto dellUnione

Trattato UE

5 L’articolo 4, paragrafo 2, TUE così dispone:

«L’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell’integrità territoriale, di mantenimento dell’ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro».

Trattato FUE

6 L’articolo 20 TFUE dispone quanto segue:

«1. È istituita una cittadinanza dell’Unione. È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.

2. I cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l’altro:

a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

(...)

Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dai trattati e dalle misure adottate in applicazione degli stessi».

7 L’articolo 21, paragrafo 1, TFUE enuncia quanto segue:

«Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi».

Carta

8 L’articolo 7 della Carta, «Rispetto della vita privata e della vita familiare», prevede quanto segue:

«Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni».

9 L’articolo 9 della Carta, intitolato «Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia», prevede:

«Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio».

10 L’articolo 24 della Carta, intitolato «Diritti del minore», recita come segue

«1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.

3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse».

11 L’articolo 45 della Carta, intitolato «Libertà di circolazione e di soggiorno», recita:

«1. Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente ai trattati, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro».

Direttiva 2004/38/CE

12 La direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, e rettifica in GU 2004, L 229, pag. 35), prevede all’articolo 2, intitolato «Definizioni»:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1) “cittadino dell’Unione”: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;

2) “familiare”:

a) il coniuge;

b) il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;

c) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

d) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

3) “Stato membro ospitante”: lo Stato membro nel quale il cittadino dell’Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno».

13 L’articolo 4 di detta direttiva, intitolato «Diritto di uscita», prevede:

«1. Senza pregiudizio delle disposizioni applicabili ai controlli dei documenti di viaggio alle frontiere nazionali, ogni cittadino dell’Unione munito di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità e i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e muniti di passaporto in corso di validità hanno il diritto di lasciare il...

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