WA v Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne.
| Jurisdiction | European Union |
| Celex Number | 62021CJ0491 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2024:143 |
| Docket Number | C-491/21 |
| Date | 22 February 2024 |
| Court | Court of Justice (European Union) |
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
22 febbraio 2024 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 21, paragrafo 1, TFUE – Diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 4 – Rilascio di una carta d’identità – Condizione di domicilio nello Stato membro di emissione del documento – Diniego da parte delle autorità di tale Stato membro di rilasciare una carta d’identità a un proprio cittadino domiciliato in un altro Stato membro – Parità di trattamento – Restrizioni – Giustificazione»
Nella causa C‑491/21,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania), con decisione dell’11 maggio 2021, pervenuta in cancelleria il 10 agosto 2021, nel procedimento
WA
contro
Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, L. Bay Larsen, vicepresidente, facente funzione di giudice della Prima Sezione, T. von Danwitz, P.G. Xuereb e A. Kumin (relatore), giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: R. Şereş, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 febbraio 2023,
considerate le osservazioni presentate:
– per WA, da C.L. Popescu, avvocato;
– per il governo rumeno, da L.-E. Baţagoi, E. Gane e A. Rotăreanu, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da A. Biolan e E. Montaguti, in qualità di agenti;
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 aprile 2023,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 26, paragrafo 2, TFUE, dell’articolo 20, dell’articolo 21, paragrafo 1, e dell’articolo 45, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nonché degli articoli da 4 a 6 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra WA, cittadino rumeno che esercita le sue attività professionali sia in Francia che in Romania, e la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne (Direzione dello Stato civile e Amministrazione delle banche dati del Ministero degli Affari interni, Romania; in prosieguo: la «Direzione dello Stato civile»), in merito al diniego di quest’ultima di rilasciare a WA una carta d’identità per il fatto che egli era domiciliato in uno Stato membro diverso dalla Romania.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 Ai sensi dei considerando da 1 a 4 della direttiva 2004/38:
«(1) La cittadinanza dell’Unione [europea] conferisce a ciascun cittadino dell’Unione il diritto primario e individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal trattato e le disposizioni adottate in applicazione dello stesso.
(2) La libera circolazione delle persone costituisce una delle libertà fondamentali nel mercato interno che comprende uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata tale libertà secondo le disposizioni del trattato.
(3) La cittadinanza dell’Unione dovrebbe costituire lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri quando essi esercitano il loro diritto di libera circolazione e di soggiorno. È pertanto necessario codificare e rivedere gli strumenti comunitari esistenti che trattano separatamente di lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, studenti ed altre persone inattive al fine di semplificare e rafforzare il diritto di libera circolazione e soggiorno di tutti i cittadini dell’Unione.
(4) Per superare tale carattere settoriale e frammentario delle norme concernenti il diritto di libera circolazione e soggiorno e allo scopo di facilitare l’esercizio di tale diritto, occorre elaborare uno strumento legislativo unico (...)».
4 L’articolo 4 della direttiva 2004/38, intitolato «Diritto di uscita», è così formulato:
«1. Senza pregiudizio delle disposizioni applicabili ai controlli dei documenti di viaggio alle frontiere nazionali, ogni cittadino dell’Unione munito di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità e i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e muniti di passaporto in corso di validità hanno il diritto di lasciare il territorio di uno Stato membro per recarsi in un altro Stato membro.
2. Nessun visto di uscita né alcuna formalità equivalente possono essere prescritti alle persone di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri rilasciano o rinnovano ai loro cittadini, ai sensi della legislazione nazionale, una carta d’identità o un passaporto dai quali risulti la loro cittadinanza.
4. Il passaporto deve essere valido almeno per tutti gli Stati membri e per i paesi di transito diretto tra gli stessi. Qualora la legislazione di uno Stato membro non preveda il rilascio di una carta d’identità, il periodo di validità del passaporto, al momento del rilascio o del rinnovo, non può essere inferiore a cinque anni».
Diritto rumeno
5 Ai sensi dell’articolo 12 dell’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (decreto legge n. 97/2005, in materia di anagrafe, domicilio, residenza e documenti d’identità dei cittadini rumeni, ripubblicato nel Monitorul Oficial al României, parte I, n. 719 del 12 ottobre 2011; in prosieguo: l’«OUG n. 97/2005»), nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale:
«(1) I cittadini rumeni hanno diritto al rilascio di documenti d’identità a partire dai [quattordici] anni di età.
(...)
(3) Ai fini del presente decreto legge, per documento d’identità si intende: la carta d’identità, la carta d’identità semplice, la carta d’identità elettronica, la carta d’identità provvisoria e il libretto d’identità, in corso di validità».
6 L’articolo 13 dell’OUG n. 97/2005 dispone:
«(1) Il documento d’identità attesta l’identità, la cittadinanza rumena, l’indirizzo di domicilio e, se del caso, l’indirizzo di residenza.
(2) Ai sensi della [Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (legge n. 248/2005, che disciplina la libera circolazione dei cittadini rumeni all’estero) (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 682 del 29 luglio 2005)], come successivamente modificata e integrata (in prosieguo: la “legge sul regime di libera circolazione”), la carta d’identità e la carta d’identità elettronica costituiscono un documento valido per l’espatrio negli Stati membri dell’Unione.
(3) La carta d’identità elettronica consente al titolare di certificare la propria identità nei sistemi informatici del Ministero dell’Interno e nei sistemi informatici di altri enti pubblici o privati nonché di utilizzare la firma elettronica, alle condizioni previste dalla legge».
7 L’articolo 15, paragrafo 3, dell’OUG n. 97/2005 così dispone:
«La domanda di rilascio di un nuovo documento d’identità è corredata esclusivamente dei documenti che, conformemente alla legge, attestano il domicilio dell’interessato e, se del caso, la sua residenza, salvo che:
a) siano state apportate modifiche ai dati relativi al cognome e al nome, alla data di nascita, allo stato civile e alla cittadinanza rumena, nel qual caso il richiedente è tenuto a presentare i documenti comprovanti tali modifiche;
b) il richiedente sia titolare di una carta d’identità provvisoria o di un libretto d’identità, nel qual caso il richiedente è tenuto a presentare tutti i documenti di cui al paragrafo 2».
8 L’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), dell’OUG n. 97/2005 è così formulato:
«La carta d’identità provvisoria è rilasciata nei seguenti casi:
c) (...) ai cittadini rumeni domiciliati all’estero che risiedano temporaneamente in Romania».
9 L’articolo 28, paragrafo 1, dell’OUG n. 97/2005 prevede quanto segue:
«(1) La prova dell’indirizzo di domicilio può essere fornita:
a) da atti conclusi conformemente alle condizioni di validità previste dalla legislazione rumena in vigore, per quanto riguarda il documento pubblico che attesta il diritto di occupare un’abitazione;
b) dalla dichiarazione scritta dell’ospitante, persona fisica o giuridica, equivalente a un certificato di ospitalità, corredata di uno dei documenti di cui alla lettera a) o, se del caso, alla lettera d);
c) dalla dichiarazione sull’onore del richiedente, corredata del verbale di ispezione dell’ufficiale di polizia, attestante l’esistenza di un immobile ad uso abitativo e il fatto che il richiedente risiede effettivamente all’indirizzo dichiarato, per una persona fisica che non sia in grado di produrre i documenti di cui alle lettere a) e b);
d) dal documento rilasciato dall’amministrazione pubblica locale attestante che il richiedente o, se del caso, la persona che lo ospita è iscritto/a nel [Registrul agricol (Anagrafe agricola)] come proprietario di un immobile ad uso abitativo;
e) dal documento d’identità di uno dei genitori o del rappresentante legale o dall’atto relativo all’esercizio della potestà genitoriale, corredato, se del caso, di uno dei documenti di cui alle lettere da a) a d), per i minori che chiedono il rilascio di un documento d’identità».
10 Ai sensi dell’articolo 6 della legge sul regime di libera circolazione:
«(1) Le...
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