2001/223/EC: Commission Decision of 21 March 2001 concerning certain protection measures with regard to foot-and-mouth disease in the Netherlands (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 964)

Published date22 March 2001
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 82, 22 March 2001
EUR-Lex - 32001D0223 - IT

2001/223/CE: Decisione della Commissione, del 21 marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nei Paesi Bassi (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 964]

Gazzetta ufficiale n. L 082 del 22/03/2001 pag. 0029 - 0035


Decisione della Commissione

del 21 marzo 2001

recante misure di protezione contro l'afta epizootica nei Paesi Bassi

[notificata con il numero C(2001) 964]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/223/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) A seguito della denuncia di focolai dell'afta epizootica nel Regno Unito, la Commissione ha adottato la decisione 2001/172/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito(4), modificata da ultimo dalla decisione 2001/190/CE(5).

(2) Focolai di afta epizootica sono stati denunciati in Francia e la Commissione ha adottato la decisione 2001/208/CE(6).

(3) Focolai di afta epizootica sono stati denunciati nei Paesi Bassi.

(4) La situazione dell'afta epizootica in alcune parti dei Paesi Bassi rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altre parti del territorio di questo paese e di altri Stati membri in seguito all'immissione sul mercato e agli scambi di animali artiodattili vivi e di loro prodotti derivati.

(5) I Paesi Bassi hanno adottato misure ai sensi della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie contro l'afta epizootica(7), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, ed ha preso ulteriori misure nelle zone colpite dall'infezione, tra cui le misure previste dalla decisione 2001/172/CE.

(6) La situazione della malattia nei Paesi Bassi esige che vengano rafforzate le misure di lotta contro l'afta epizootica prese dai Paesi Bassi con l'adozione, in stretta cooperazione con lo Stato membro interessato, di ulteriori misure di protezione comunitarie.

(7) Poiché alcune categorie di prodotti di origine animale sottoposti a trattamento non rischiano di propagare la malattia, è opportuno inserire disposizioni che autorizzino gli scambi di tali prodotti a condizione che sia garantita una certificazione adeguata.

(8) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 27 marzo 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate.

(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatte salve le misure prese dai Paesi Bassi nel quadro della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, i Paesi Bassi provvedono affinché:

1) non siano trasportati tra le parti del proprio territorio elencate negli allegati I e II animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili;

2) non siano spediti o trasportati animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili dalle parti del proprio territorio elencate negli allegati I e II.

In deroga alle disposizioni del punto 1, le autorità competenti possono autorizzare il transito diretto e non interrotto di animali artiodattili attraverso le zone elencate negli allegati I e II sulle strade principali e per ferrovia;

3) i certificati sanitari previsti dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio(8), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/20/CE(9), che accompagnano gli animali vivi delle specie bovina e suina, e dalla direttiva 91/68/CEE del Consiglio(10), modificata da ultimo dalla decisione 94/953/CE della Commissione(11), che accompagnano gli animali vivi delle specie ovina e caprina spediti in altri Stati membri dalle parti del territorio dei Paesi Bassi non elencate negli allegati I e II, rechino la seguente dicitura:

"Animali conformi alla decisione 2001/223/CE della Commissione, del 21 marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nei Paesi Bassi";

4) i certificati sanitari che accompagnano gli animali artiodattili diversi da quelli oggetto dei certificati menzionati al punto 3, spediti verso altri Stati membri dalle parti del territorio dei Paesi Bassi non elencate negli allegati I e II, rechino la seguente dicitura:

"Animali artiodattili vivi conformi alla decisione 2001/223/CE della Commissione, del 21 marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nei Paesi Bassi";

5) i movimenti verso altri Stati membri di animali scortati da un certificato sanitario menzionato al punto 3 o al punto 4 siano autorizzati soltanto tre giorni dopo la preventiva notifica trasmessa dall'autorità veterinaria locale alle autorità veterinarie locali e centrali dello Stato membro di destinazione.

Articolo 2

1. I Paesi Bassi non spediscono carni fresche di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I o ottenute da animali originari delle parti suddette del territorio dei Paesi Bassi.

Le carni fresche di cui al primo comma comprendono le carni macinate e le preparazioni di carni conformemente alla direttiva 94/65/CE, che stabilisce i requisiti applicabili alla produzione e all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni(12).

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

a) alle carni fresche ottenute anteriormente al 20 febbraio 2001, a condizione che le carni siano chiaramente identificate e che a partire da tale data siano state trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni non destinate ad essere spedite fuori delle zone elencate nell'allegato I;

b) alle carni fresche ottenute da animali allevati fuori delle zone elencate negli allegati I e II e trasportati direttamente e sotto controllo ufficiale in mezzi di trasporto sigillati, in deroga all'articolo 1, punto 1, in un macello situato in una zona elencata nell'allegato I fuori della zona di protezione per esservi immediatamente macellati; tali carni possono essere commercializzate soltanto nei Paesi Bassi;

c) alle carni fresche ottenute in stabilimenti di sezionamento situati nelle zone elencate nell'allegato I, alle condizioni seguenti:

- nello stabilimento possono essere lavorate soltanto carni fresche di cui alle lettere a) e b) o carni fresche ottenute da animali allevati e macellati fuori delle zone elencate nell'allegato I,

- tutte le carni fresche devono recare il bollo sanitario di cui all'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche(13), modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE(14),

- lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario,

- le carni fresche devono essere chiaramente identificate ed essere trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni non...

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