2007/846/EC: Commission Decision of 6 December 2007 establishing a model for the lists of entities approved by Member States in accordance with various provisions of Community veterinary legislation, and the rules applying to the transmission of these lists to the Commission (notified under document number C(2007) 5882) (Codified version) (Text with EEA relevance)

Published date19 December 2007
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 333, 19 December 2007
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19.12.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 333/72

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2007

che stabilisce un modello degli elenchi di unità riconosciute dagli Stati membri ai fini degli scambi intracomunitari di animali vivi, di sperma e di embrioni nonché le regole per la trasmissione di tali elenchi alla Commissione

[notificata con il numero C(2007) 5882]

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/846/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 6,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (4), in particolare l’articolo 7,

vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina (5), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (6), in particolare l’articolo 8 bis, paragrafo 6,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (7), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3, lettera c), e l’articolo 18, paragrafo 1, quarto trattino,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2001/106/CE della Commissione, del 24 gennaio 2001, che stabilisce un modello degli elenchi di unità riconosciute dagli Stati membri ai fini degli scambi intracomunitari di animali vivi, di sperma e di embrioni nonché le regole per la trasmissione di tali elenchi alla Commissione (8), è stata modificata a più riprese (9). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale decisione.
(2) Gli scambi intracomunitari di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina sono autorizzati se si effettuano a partire da centri di raccolta riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri in cui sono situati.
(3) Gli scambi intracomunitari di sperma di animali domestici delle specie bovina e suina sono autorizzati se si effettuano a partire da centri riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri in cui sono situati.
(4) Gli scambi intracomunitari di embrioni e ovuli di bovini sono autorizzati se sono stati raccolti, trattati e conservati da gruppi di raccolta degli embrioni riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri in cui operano.
(5) Ogni Stato membro deve inviare alla Commissione e agli altri Stati membri gli elenchi dei centri di raccolta degli animali, dei centri di raccolta dello sperma e dei gruppi di raccolta degli embrioni riconosciuti nel suo territorio.
(6) È necessario armonizzare il modello di tali elenchi e le modalità di trasmissione degli stessi in modo da consentire un agevole accesso a elenchi aggiornati in tutta la Comunità.
(7) È opportuno usare tale modello armonizzato riguardo agli impianti o ai centri di quarantena riconosciuti per i volatili importati diversi dal pollame.
(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli elenchi delle unità riportate nell’allegato I sono trasmessi alla Commissione in formato Word o Excel al seguente indirizzo: Inforvet@ec.europa.eu

Gli elenchi sono redatti rispettando i formati modello che figurano nell’allegato II.

La Commissione notifica agli Stati membri, nel quadro del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, ogni modifica di formato o cambiamento di destinazione.

Articolo 2

La decisione 2001/106/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato IV.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2007.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).

(2) GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/16/CE della Commissione (GU L 11 del 17.1.2006, pag. 21).

(3) GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE della Commissione (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24).

(4) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(5) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(6) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

(7) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/265/CE della Commissione (GU L 114 dell’1.5.2007, pag. 17).

(8) GU L 39 del 9.2.2001, pag. 39. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/252/CE (GU L 79 del 17.3.2004, pag. 45).

(9) Cfr. allegato III.


ALLEGATO I

1. Centri di raccolta autorizzati conformemente all’articolo 11,
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