Sentenze nº T-52/15 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, April 28, 2016

Resolution DateApril 28, 2016
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-52/15

Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Sostegno al governo iraniano - Attività di ricerca e sviluppo tecnologico in campo militare o in altri ad esso correlati - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Errore di diritto e errore di valutazione - Diritto di proprietà - Proporzionalità - Sviamento di potere - Domanda di risarcimento danni

Nella causa T-52/15,

Sharif University of Technology, con sede a Teheran (Iran), rappresentata da M. Happold, barrister,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da V. Piessevaux e M. Bishop, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della decisione 2014/776/PESC del Consiglio, del 7 novembre 2014, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 325, pag. 19), nella parte in cui essa ha iscritto il nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato II alla decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 1202/2014 del Consiglio, del 7 novembre 2014, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 325, pag. 3), nella parte in cui ha iscritto il nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), e, dall’altro lato, una domanda di risarcimento dei danni,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da M. van der Woude (relatore), presidente, I. Wiszniewska-Białecka e I. Ulloa Rubio, giudici,

cancelliere: M. Junius, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 dicembre 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 La ricorrente, la Sharif University of Technology, è un istituto d’insegnamento superiore e di ricerca situato a Teheran, in Iran. Fondata nel 1966, è specializzata in tecnologia, ingegneria e scienze fisiche.

2 La presente causa si colloca nel contesto delle misure restrittive istituite per fare pressione sulla Repubblica islamica dell’Iran affinché interrompa le attività nucleari sensibili alle attività di proliferazione e lo sviluppo di vettori per armi nucleari.

3 Il 9 giugno 2010, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (in prosieguo: il «Consiglio di sicurezza») ha adottato la risoluzione 1929 (2010) (in prosieguo: la «risoluzione 1929»), che ha ampliato la portata delle misure restrittive imposte dalle risoluzioni 1737 (2006), 1747 (2007) e 1803 (2008) del Consiglio di sicurezza e ha introdotto ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran.

4 Il 17 giugno 2010 il Consiglio europeo ha sottolineato le sue crescenti preoccupazioni riguardo al programma nucleare iraniano e si è compiaciuto dell’adozione da parte del Consiglio di sicurezza della risoluzione 1929. Il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio dell’Unione europea ad adottare misure di attuazione di quelle contenute nella risoluzione 1929 nonché misure di accompagnamento, al fine di contribuire a rispondere in via negoziale a tutte le preoccupazioni suscitate dallo sviluppo, da parte della Repubblica islamica dell’Iran, di tecnologie sensibili a sostegno dei suoi programmi nucleare e missilistico. Tali misure dovevano essere incentrate sui settori commerciale, finanziario e dei trasporti iraniano e sui settori chiave dell’industria del gas naturale e del petrolio, nonché su ulteriori indicazioni riguardanti in particolare il Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (in prosieguo: «IRGC»).

5 Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), il cui allegato II elenca le persone e gli enti - diversi da quelli indicati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni istituito dalla risoluzione 1737 (2006), menzionate nell’allegato I - assoggettati ad un congelamento dei beni. Il suo punto 22 richiama la risoluzione 1929 e osserva che quest’ultima individua il nesso potenziale tra le entrate dell’Iran risultanti dal suo settore dell’energia e il finanziamento di attività nucleari sensibili in termini di proliferazione.

6 Il 23 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/35/PESC che modifica la decisione 2010/413 (GU L 19, pag. 22). Il punto 8 di tale decisione riprende, in sostanza, il contenuto del punto 22 della decisione 2010/413 (v. punto 5 supra). Inoltre, a termini del punto 13 della decisione 2012/35, le restrizioni in materia di ammissione e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche dovrebbero essere applicati ad altre persone ed enti che sostengono il governo dell’Iran, consentendogli di esercitare attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o di sviluppare sistemi di lancio di armi nucleari, in particolare alle persone e agli enti che danno il loro sostegno finanziario, logistico o materiale al governo dell’Iran.

7 L’articolo 1, punto 7, lettera a), sub ii), della decisione 2012/35 ha aggiunto la lettera seguente all’articolo 20, paragrafo 1, della decisione 2010/413:

c) (…) le altre persone ed entità non menzionate dall’allegato I che danno il loro sostegno al governo dell’Iran, nonché (…) le persone ed entità ad esse associate, elencate nell’allegato II

.

8 Di conseguenza, ai sensi del Trattato FUE, il Consiglio ha adottato, il 23 marzo 2012, il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1). Al fine di attuare l’articolo 1, punto 7, lettera a), sub ii), della decisione 2012/35, l’articolo 23, paragrafo 2, di tale regolamento prevede il congelamento dei fondi delle persone, enti e organismi di cui al suo allegato IX, i quali sono stati riconosciuti come:

(...)

d) altre persone, entità o organismi che forniscono sostegno, anche finanziario, logistico o materiale, al governo iraniano e persone e entità ad essi associate;

(...)

.

9 Il 15 ottobre 2012, il Consiglio ha adottato la decisione 2012/635/PESC, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 282, pag. 58). Ai sensi del punto 6 della decisione 2012/635, è opportuno rivedere il divieto di vendita, fornitura o trasferimento alla Repubblica islamica dell’Iran di altri prodotti e tecnologie a duplice uso elencati nell’allegato I al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134, pag. 1), al fine di includervi prodotti che potrebbero essere di interesse per le industrie controllate direttamente o indirettamente dall’IRGC o che potrebbero essere di interesse per il programma nucleare, militare e riguardante i missili balistici iraniano, tenendo conto al contempo della necessità di evitare effetti indesiderati sulla popolazione civile iraniana. Inoltre, il punto 9 della decisione 2012/635 sancisce che dovrebbero essere vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento all’Iran di attrezzature e tecnologie navali fondamentali per la costruzione, la manutenzione o l’adattamento di navi. Peraltro, secondo il punto 16 di tale decisione, altre persone ed enti dovrebbero essere inseriti nell’elenco delle persone e degli enti soggetti a misure restrittive riportato nell’allegato II alla decisione 2010/413, in particolare gli enti statali iraniani attivi nel settore del petrolio e del gas, dal momento che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo iraniano.

10 L’articolo 1, punto 8, lettera a), della decisione 2012/635 ha modificato l’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413, che ora assoggetta quindi a misure restrittive:

c) (…) altre persone e entità non menzionate dall’allegato I che forniscono sostegno al governo dell’Iran e entità da essi possedute o controllate o persone ed entità a essi associate, di cui all’elenco nell’allegato II

.

11 Il 21 dicembre 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1263/2012, che modifica il regolamento n. 267/2012 (GU L 356, pag. 34). L’articolo 1, punto 11, del regolamento n. 1263/2012 ha modificato l’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012, che prevede ora il congelamento dei fondi delle persone, degli enti e degli organismi elencati nel suo allegato IX, che sono stati riconosciuti come:

d) altre persone, entità o organismi che forniscono sostegno, anche finanziario, logistico o materiale, al governo iraniano e entità di loro proprietà o sotto il loro controllo o persone e entità ad essi associate

.

12 Il nome della ricorrente è stato iscritto per la prima volta negli elenchi contenuti nella tabella I dell’allegato II alla decisione 2010/413 con la decisione 2012/829/PESC, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 356, pag. 71), e negli elenchi contenuti nella tabella I dell’allegato IX al regolamento n. 267/2012 con il regolamento d’esecuzione (UE) n. 1264/2012, adottato lo stesso giorno, che attua il regolamento n. 267/2012 (GU L 356, pag. 55).

13 Tale iscrizione si basava sui seguenti motivi:

La Sharif University of Technology (SUT) aiuta entità designate a violare le disposizioni dell[e Nazioni Unite] e le sanzioni dell’UE nei confronti dell’Iran e sostiene direttamente le attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione. Dalla fine del 2011, la SUT ha fornito laboratori destinati ad essere usati dall’entità nucleare iraniana Kalaye...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT