Regulation (EU) 2015/812 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 amending Council Regulations (EC) No 850/98, (EC) No 2187/2005, (EC) No 1967/2006, (EC) No 1098/2007, (EC) No 254/2002, (EC) No 2347/2002 and (EC) No 1224/2009, and Regulations (EU) No 1379/2013 and (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council, as regards the landing obligation, and repealing Council Regulation (EC) No 1434/98

Coming into Force01 January 2017,01 June 2015
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32015R0812
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2015/812/oj
Published date29 May 2015
Date20 May 2015
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 133, 29 May 2015
L_2015133IT.01000101.xml
29.5.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 133/1

REGOLAMENTO (UE) 2015/812 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2015

che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha fissato tra i suoi obiettivi la graduale eliminazione dei rigetti, grazie all'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura e di specie soggette a taglie minime nel Mediterraneo. Talune disposizioni dei vigenti regolamenti che istituiscono misure tecniche e di controllo sono incompatibili con l'obbligo di sbarco e impongono ai pescatori di rigettare in mare i pesci. Al fine di eliminare le incompatibilità tra tali regolamenti e l'obbligo di sbarco e rendere operativo l'obbligo di sbarco, tali disposizioni dovrebbero essere modificate o abrogate.
(2) In particolare, al fine di garantire l'attuazione dell'obbligo di sbarco, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio (4), imponendo l'obbligo di sbarcare e di imputare ai rispettivi contingenti tutte le catture non intenzionali di organismi marini di specie soggette all'obbligo di sbarco e che superano i limiti di composizione delle catture, sostituendo con taglie minime di riferimento per la conservazione le taglie minime di sbarco per gli organismi marini soggetti all'obbligo di sbarco, imponendo l'obbligo di sbarcare e di imputare ai rispettivi contingenti tutte le catture non intenzionali di organismi marini di specie soggette all'obbligo di sbarco e che superano i limiti in materia di catture accessorie applicabili in zone e periodi specifici e per particolari tipi di attrezzatura da pesca e chiarendo che il divieto di selezione qualitativa non deve applicarsi nei casi in cui siano introdotte esenzioni nell'ambito dell'obbligo di sbarco.
(3) Inoltre, al fine di garantire la certezza del diritto è opportuno modificare le disposizioni relative all'istituzione di una zona di divieto nella divisione CIEM VIb per la protezione del novellame di eglefino.
(4) Al fine di garantire l'attuazione dell'obbligo di sbarco, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (5), imponendo l'obbligo di sbarcare e di imputare ai rispettivi contingenti tutte le catture non intenzionali di organismi marini di specie soggette all'obbligo di sbarco nel Mar Baltico e che superano i limiti di composizione delle catture, sostituendo con taglie minime di riferimento per la conservazione le taglie minime di sbarco per gli organismi marini di specie soggette all'obbligo di sbarco e vietando la cattura del salmone e della trota di mare in zone e periodi specifici, salvo se effettuata con reti trappola.
(5) Al fine di garantire l'attuazione dell'obbligo di sbarco, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (6), sostituendo con taglie minime di riferimento per la conservazione le taglie minime per gli organismi marini di specie soggette all'obbligo di sbarco, senza pregiudicare il principio e l'attuazione delle attuali taglie minime di cattura.
(6) Al fine di garantire l'attuazione dell'obbligo di sbarco, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (7), imponendo l'obbligo di sbarcare e di imputare ai rispettivi contingenti tutte le catture non intenzionali di merluzzo bianco praticate nella pesca con palangari derivanti, reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli in zone e periodi specifici.
(7) In linea con il parere scientifico formulato dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), secondo cui la norma relativa alla limitazione dello sforzo nell'attuale piano di gestione per il merluzzo bianco nel Mar Baltico non deve rispondere agli obiettivi della politica comune della pesca riformata con riguardo agli stock soggetti all'obbligo di sbarco, i limiti dello sforzo di pesca per il merluzzo bianco nel Mar Baltico dovrebbero essere eliminati.
(8) Al fine di garantire l'attuazione dell'obbligo di sbarco, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 254/2002 del Consiglio (8), imponendo l'obbligo di sbarcare e di imputare ai rispettivi contingenti, nelle attività di pesca a strascico del pettine, tutte le catture non intenzionali di organismi marini di specie soggette all'obbligo di sbarco e che superano i limiti di catture accessorie.
(9) Al fine di garantire l'attuazione dell'obbligo di sbarco, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio (9), imponendo l'obbligo di sbarcare e di imputare ai rispettivi contingenti le catture non intenzionali di specie di acque profonde soggette all'obbligo di sbarco.
(10) Al fine di garantire il monitoraggio e l'attuazione dell'obbligo di sbarco, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (10), imponendo che i dati relativi alle catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano registrati separatamente, imponendo che le catture siano stivate separatamente e includendo disposizioni sulla commercializzazione delle catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione e sull'impiego di osservatori incaricati del controllo.
(11) Poiché i rigetti rappresentano un notevole spreco e compromettono lo sfruttamento sostenibile degli organismi e degli ecosistemi marini e poiché il rispetto dell'obbligo di sbarco da parte degli operatori è essenziale per produrre i risultati sperati, è opportuno classificare le violazioni dell'obbligo di sbarco come un'infrazione grave a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009. L'obbligo di sbarco rappresenta un cambiamento sostanziale per gli operatori. Di conseguenza, è appropriato rinviare di due anni l'applicazione delle norme sulle infrazioni gravi per quanto riguarda tale tipo di infrazioni.
(12) L'introduzione dell'obbligo di sbarco, unitamente a talune nuove disposizioni in materia di flessibilità interannuale dei contingenti, comporta la necessità di adeguare le norme in materia di detrazione dei contingenti e dello sforzo di pesca.
(13) È opportuno prevenire lo sviluppo di attività parallele specificamente dedicate alla cattura di organismi marini al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione a fini diversi dal consumo umano ed è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) per tener conto di tale principio.
(14) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 ha stabilito il principio delle taglie minime di riferimento per la conservazione al fine di garantire la protezione del novellame. Per quanto riguarda le specie soggette all'obbligo di sbarco, i pesci di taglia inferiore a tale taglia minima di riferimento per la conservazione non possono essere utilizzati per il consumo umano diretto. Il regolamento (UE) n. 1379/2013 prevede l'adozione di norme comuni di commercializzazione, comprese taglie minime di commercializzazione. Per non compromettere la finalità delle taglie minime di riferimento per la conservazione, tali taglie minime di commercializzazione dovrebbero corrispondere alle taglie minime di riferimento per la conservazione previste per le specie in questione. È pertanto necessario conformare le taglie minime di commercializzazione alle taglie minime di riferimento per la conservazione.
(15) È opportuno che il regolamento (UE) n. 1380/2013 consenta espressamente che nei piani di rigetto siano incluse misure tecniche che siano strettamente connesse all'attuazione dell'obbligo di sbarco e che siano intese ad aumentare la selettività e a ridurre, per quanto possibile, le catture accidentali.
(16) I pesci che sono stati danneggiati da predatori, quali mammiferi marini che si nutrono di pesce, pesci o uccelli predatori, possono rappresentare un rischio per le persone, gli animali domestici e altri pesci per via degli agenti patogeni e dei batteri che possono essere trasmessi da tali predatori. L'obbligo di sbarco non dovrebbe pertanto applicarsi alle catture di tali pesci danneggiati che dovrebbero essere immediatamente smaltiti in mare.
(17) È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, nonché i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(18) È opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio (12), in quanto le norme sulla composizione delle catture e le restrizioni connesse sull'impiego delle aringhe ivi contemplate sono state rese obsolete dall'introduzione dell'obbligo di sbarco, in virtù del quale tutte le aringhe soggette a obbligo di sbarco devono essere sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti e le aringhe di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione devono essere utilizzate per scopi
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