Commission Regulation (EC) No 1291/2000 of 9 June 2000 laying down common detailed rules for the application of the system of import and export licences and advance fixing certificates for agricultural products

Coming into Force01 July 2000
End of Effective Date15 May 2008
Celex Number32000R1291
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2000/1291/oj
Published date24 June 2000
Date09 June 2000
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 152, 24 June 2000
EUR-Lex - 32000R1291 - IT

Regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione del 9 giugno 2000 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 152 del 24/06/2000 pag. 0001 - 0043


Regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione

del 9 giugno 2000

che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999(2),in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 12 paragrafo 4, l'articolo 13, paragrafo 11, e l'articolo 23, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi ad organizzazioni comuni dei mercati nel settore dei prodotti agricoli,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999(4), che a suo tempo ha sostituito il regolamento (CEE) n. 3183/80(5), il quale aveva a sua volta sostituito il regolamento (CEE) n. 193/75(6), il quale aveva a sua volta sostituito il regolamento (CEE) n. 1373/70(7), stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 sono state a più riprese modificate, talvolta in modo sostanziale. Ai fini di chiarezza e di efficienza amministrativa, è pertanto opportuno procedere ad una rielaborazione della regolamentazione applicabile in materia, apportandovi alcune modifiche che l'esperienza ha rivelato opportune.

(2) I regolamenti comunitari istitutivi dei titoli d'importazione e di esportazione dispongono che qualsiasi importazione nella Comunità o qualsiasi esportazione fuori di questa di prodotti agricoli è soggetta alla presentazione di detti titoli. Occorre pertanto precisarne il campo d'applicazione, escludendo le operazioni che non costituiscono importazioni o esportazioni in senso stretto.

(3) Qualora taluni prodotti sono posti sotto il regime del perfezionamento attivo, le autorità competenti possono consentire, in determinati casi, che i prodotti siano immessi in libera pratica allo stato naturale o previa trasformazione. Per garantire una buona gestione del mercato è opportuno esigere, in tal caso, la presentazione di un titolo d'importazione per il prodotto effettivamente immesso in libera pratica è stato ottenuto a partire da prodotti di base provenienti in parte dai paesi terzi e in parte dal mercato comunitario, occorre prendere in considerazione unicamente i prodotti di base provenienti dai paesi terzi o i prodotti ottenuti dalla trasformazione di prodotti di base provenienti dai paesi terzi.

(4) I titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata hanno lo scopo di garantire una gestione efficace dell'organizzazione comune dei mercati. Nell'intento di semplificare le procedure amministrative, appare opportuno dispensare dalla presentazione dei titoli d'importazione, di esportazione o di fissazione anticipata le operazioni che interessano quantitativi di scarsa entità.

(5) Non occorre un titolo d'esportazione per l'approvvigionamento di natanti e aeromobili nella Comunità. Per i medesimi motivi, tale disposizione dovrebbe valere anche per le consegne effettuate alle piattaforme e alle navi da guerra nonché per le operazioni di approvvigionamento nei paesi terzi. Per gli stessi motivi, è bene esonerare dalla presentazione dei titoli le operazioni contemplate nel regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali(8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 355/94(9).

(6) Tenuto conto delle consuetudini esistenti nel commercio internazionale dei prodotti o delle merci in causa, è opportuno ammettere una certa tolleranza in ordine alla quantità dei prodotti importati o esportati rispetto a quella indicata nel titolo.

(7) Per consentire la realizzazione simultanea di più operazioni sulla base di uno stesso titolo, occorre prevedere il rilascio di estratti di titoli, aventi gli stessi effetti dei titoli da cui sono tratti.

(8) La regolamentazione comunitaria relativa ai diversi settori dell'organizzazione comune dei mercati agricoli dispone che i titoli d'importazione, di esportazione o di fissazione anticipata sono validi per un'operazione effettuata nella Comunità. Una tale norma esige l'adozione di disposizioni comuni relative alle modalità di compilazione e di utilizzazione di titoli, all'istituzione di formulari comunitari ed all'attuazione di metodi di collaborazione amministrativa tra Stati membri.

(9) L'impiego dei procedimenti informatici nei vari settori dell'attività amministrativa sostituisce progressivamente la gestione manuale dei dati. È quindi opportuno poter utilizzare anche i procedimenti informatici ed elettronici in occasione del rilascio e dell'utilizzazione dei titoli.

(10) I regolamenti comunitari istitutivi dei titoli suddetti dispongono che il rilascio degli stessi è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'impegno d'importare o di esportare durante il periodo di validità dei titoli. Occorre definire il momento in cui è assolto l'obbligo d'importare o di esportare.

(11) Il titolo da utilizzare recante fissazione anticipata della restituzione è determinato in base alla classificazione tariffaria del prodotto. Per taluni miscugli, la determinazione del tasso della restituzione non dipende dalla classificazione tariffaria del prodotto, bensì dalle norme specifiche previste. Pertanto, qualora il componente in base al quale è calcolata la restituzione applicabile al miscuglio non corrisponda alla classificazione tariffaria del miscuglio, occorre stabilire che il miscuglio importato o esportato non può beneficiare del tasso fissati in anticipo.

(12) Talvolta vengono utilizzati titoli d'importazione per gestire regimi quantitativi all'importazione. Tale gestione è possibile soltanto quando si conoscono entro periodi di tempo relativamente brevi le importazioni effettuate tramite i titoli rilasciati. In tal caso la presentazione delle prove di utilizzazione dei titoli non è solo richiesta nel quadro di una corretta gestione amministrativa, ma diventa un elemento essenziale della gestione di questi regimi quantitativi. La prova è fornita con la presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo e, se del caso, degli estratti. È possibile fornire la prova in questione entro un termine relativamente breve. Occorre pertanto fissare tale termine, che si applica quando vi fa riferimento la regolamentazione comunitaria sui titoli utilizzati per gestire i regimi quantitativi.

(13) L'importo della cauzione che deve essere costituita per ottenere un titolo può, in taluni casi, essere minimo. Per non appesantire il compito delle amministrazioni competenti, è opportuno non esigere in tali casi la costituzione della cauzione.

(14) Tenuto conto che, in pratica, l'utilizzatore del titolo può essere diverso dal titolare o dal cessionario del titolo stesso, è opportuno, per motivi di certezza giuridica e di efficienza nella gestione, specificare che è autorizzato a impiegare il titolo. A tale scopo occorre stabilire un collegamento tra il titolare del titolo e la persona che effettua la dichiarazione doganale.

(15) Il titolo d'importazione o di esportazione conferisce il diritto di importare o di esportare. Esso deve essere pertanto presentato all'atto dell'accettazione della dichiarazione d'importazione o di esportazione.

(16) Nel caso delle procedure semplificate d'importazione o di esportazione, è possibile esonerare dalla presentazione del titolo ai servizi doganali qualora tale presentazione possa essere effettuata in un secondo tempo. I tuttavia, l'importatore o l'esportatore deve essere in possesso del titolo alla data considerata come data di accettazione della dichiarazione d'importazione o di esportazione.

(17) Per motivi di semplificazione, è possibile rendere più flessibile la regolamentazione in vigore e autorizzare gli Stati membri a instaurare una procedura semplificata per quanto riguarda il circuito amministrativo dei titoli, che preveda la conservazione del titolo da parte dell'organismo emittente, o eventualmente da parte dell'organismo pagatore se si tratta di un titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione.

(18) Ai fini di una corretta gestione amministrativa, i titoli e gli estratti non possono essere modificati dopo il rilascio. Nondimeno, in caso di dubbio riguardante un errore imputabile all'organismo emittente o ad inesattezze evidenti e vertente sulle diciture figuranti nel titolo o nell'estratto, è opportuno istituire una procedura che consenta il ritiro dei titoli o degli estratti errati ed il rilascio di titoli opportunamente corretti.

(19) Se un prodotto è sottoposto ad uno dei regimi semplificati di cui alla parte II, titolo II, capitolo 7, sezione 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999(11), o all'appendice I, titolo X, capitolo 1, della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito, nessuna formalità dev'essere espletata presso l'ufficio doganale dal quale dipende la stazione di confine, qualora il transito inizi all'interno della Comunità e debba terminare all'esterno della stessa. In...

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