Commission Regulation (EC) No 255/2005 of 15 February 2005 concerning the permanent authorisations of certain additives in feedingstuffsText with EEA relevance

Coming into Force19 February 2005
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2005/255/oj
Celex Number32005R0255
Published date06 October 2006
Date15 February 2005
L_2005045IT.01000301.xml
16.2.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 45/3

REGOLAMENTO (CE) N. 255/2005 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2005

relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l'articolo 3 e l'articolo 9D, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (2), in particolare l’articolo 25,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione di additivi destinati all'alimentazione animale nell’Unione europea.
(2) L’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 fissa le misure transitorie riguardo alle richieste di autorizzazione di additivi per mangimi presentate a norma della direttiva 70/524/CEE prima della data di applicazione di tale regolamento.
(3) Le richieste di autorizzazione degli additivi elencati negli allegati al presente regolamento sono state presentate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(4) Le osservazioni iniziali degli Stati membri su tali richieste a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali richieste devono pertanto continuare ad essere trattate conformemente all’articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.
(5) L'impiego per i bovini da ingrasso del preparato a base di microrganismi Bacillus cereus var. Toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta dal regolamento (CE) n. 1411/1999 della Commissione (3).
(6) L'impiego per i vitelli del preparato a base di microrganismi Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta dal regolamento (CE) n. 1636/1999 della Commissione (4).
(7) Sono stati presentati dati nuovi a sostegno delle richieste di autorizzazione a tempo indeterminato dei due preparati a base di microrganismi specificati nell’allegato I del presente regolamento. Dalla valutazione effettuata risulta che per tale autorizzazione le condizioni di cui all’articolo 3A della direttiva 70/524/CEE sono soddisfatte.
(8) L'impiego per le galline ovaiole del preparato enzimatico a base di endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi da Aspergillus niger (NRRL 25541) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta dal regolamento (CE) n. 1436/1998 della Commissione (5).
(9) Sono stati presentati dati nuovi a sostegno della richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato enzimatico.
(10) Il 14 settembre 2004 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) ha emesso un parere sull'efficacia dell'impiego di tale preparato per le galline ovaiole.
(11) Dalla valutazione effettuata risulta che per tale autorizzazione le condizioni di cui all’articolo 3A della direttiva 70/524/CEE sono soddisfatte.
(12) L'impiego del preparato enzimatico a base di 6-fitasi da Aspergillus oryzae (DSM 11857) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta, per i polli da ingrasso, le galline ovaiole, i tacchini da ingrasso, i suinetti e i suini da ingrasso, dal regolamento (CE) n. 1353/2000 della Commissione (6) e, per le scrofe, dal regolamento (CE) n. 261/2003 della Commissione (7). L'impiego di questo preparato enzimatico per tali categorie di animali è stato autorizzato a tempo indeterminato dal regolamento (CE) n. 1465/2004 della Commissione (8).
(13) Sono stati presentati dati nuovi a sostegno della richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di un preparato dello stesso enzima prodotto dal ceppo DSM 14223 di Aspergillus oryzae per le stesse categorie di animali.
(14) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) ha emesso un parere sull'impiego di tale preparato prodotto dal ceppo DSM 14223 di Aspergillus oryzae anziché dal ceppo DSM 11857, concludendo che, alle condizioni specificate nell’allegato II del presente regolamento, tale preparato non presenta rischi per la salute dell’uomo, le categorie animali specificate o l’ambiente.
(15) Dalla valutazione effettuata risulta che per l’autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato le condizioni di cui all’articolo 3A della direttiva 70/524/CEE sono soddisfatte.
(16) L'impiego del preparato enzimatico a base di endo-1,4-beta-xilanasi da Aspergillus niger (CBS 270.95) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta, per i polli da ingrasso, dal regolamento (CE) n. 1436/98 della Commissione e, per i tacchini da ingrasso, dal regolamento (CE) n. 654/2000 della Commissione (9).
(17) Sono stati presentati dati nuovi a sostegno della richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato.
(18) Dalla valutazione effettuata risulta che per tale autorizzazione le condizioni di cui all’articolo 3A della direttiva 70/524/CEE sono soddisfatte.
(19) Di conseguenza l'impiego dei tre preparati enzimatici di cui all'allegato II dovrebbe essere autorizzato a tempo indeterminato.
(20) La valutazione delle richieste evidenzia l’opportunità di stabilire alcune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi figuranti negli allegati. Tale protezione dovrebbe essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (10).
(21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'impiego come additivi nell'alimentazione animale dei preparati appartenenti al gruppo «Microrganismi» è autorizzato a tempo indeterminato alle condizioni specificate nell’allegato I.

Articolo 2

L'impiego come additivi nell'alimentazione animale dei preparati appartenenti al gruppo «Enzimi» è autorizzato a tempo indeterminato alle condizioni specificate nell’allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).

(2) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(3) GU L 164 del 30.6.1999, pag. 56.

(4) GU L 194 del 27.7.1999, pag. 17.

(5) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 15.

(6) GU L 155 del 28.6.2000, pag. 15.

(7) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 12.

(8) GU L 270 del 18.8.2004, pag. 11.

(9) GU L 79 del 30.3.2000, pag. 26.

(10) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.


ALLEGATO I

Numero CE Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o
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