Council Directive 92/5/EEC of 10 February 1992 amending and updating Directive 77/99/EEC on health problems affecting intra-Community trade in meat products and amending Directive 64/433/EEC

Coming into Force01 January 1993,24 February 1992
End of Effective Date31 December 2005
Celex Number31992L0005
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1992/5/oj
Published date02 March 1992
Date10 February 1992
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 57, 2 March 1992
EUR-Lex - 31992L0005 - IT 31992L0005

Direttiva 92/5/CEE del Consiglio del 10 febbraio 1992 che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 057 del 02/03/1992 pag. 0001 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 41 pag. 0046
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 41 pag. 0046


DIRETTIVA 92/5/CEE DEL CONSIGLIO del 10 febbraio 1992 che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

viste le proposte della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che le carni delle specie bovina, suina, ovina, caprina, le carni dei solipedi domestici, le carni dei volatili, e le carni della selvaggina nonché i prodotti trattati derivati da tali carni sono compresi nell'elenco che figura nell'allegato II del trattato; che la produzione e il commercio di tali prodotti costituiscono una fonte importante di reddito per una parte della popolazione agricola;

considerando che, ai fini dello sviluppo razionale e di un aumento della produttività del settore, devono essere adottate, a livello comunitario, norme sanitarie relative alla loro produzione e immissione sul mercato;

considerando che la Comunità deve adottare le misure intese alla progressiva realizzazione del mercato interno entro un periodo che scade il 31 dicembre 1992;

considerando che la direttiva 77/99/CEE (4) ha fissato le condizioni sanitarie da osservare per gli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;

considerando che la direttiva 89/662/CEE (5) ha fissato le norme di controllo applicabili nella prospettiva del mercato interno, segnatamente la soppressione dei controlli veterinari alle frontiere tra Stati membri;

considerando che per tener conto della soppressione di tali controlli e del rafforzamento delle garanzie all'origine, non essendo più possibile operare una distinzione tra prodotti destinati al mercato nazionale o al mercato di un altro Stato membro, è opportuno adattare le disposizioni della direttiva 77/99/CEE ed estenderle a tutta la produzione a base di carne;

considerando che tale modifica deve essere intesa, in particolare, a rendere uniformi le condizioni sanitarie applicabili alla produzione, al magazzinaggio e al trasporto dei prodotti a base di carne e degli altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

considerando che è parso opportuno prevedere una procedura di riconoscimento degli stabilimenti rispondenti alle condizioni sanitarie stabilite dalla presente direttiva e una procedura di ispezione comunitaria per garantire il rispetto delle condizioni previste per tale riconoscimento;

considerando che, pur rispettando le norme igieniche previste dalla presente direttiva, gli stabilimenti di struttura limitata devono essere riconosciuti in base a criteri semplificati in materia di struttura ed infrastruttura;

considerando che la bollatura sanitaria dei prodotti a base di carne costituisce il mezzo più idoneo per fornire alle autorità competenti del luogo di destinazione la garanzia che una spedizione risponda alle disposizioni della presente direttiva; che occorre mantenere il certificato sanitario per controllare la destinazione di taluni prodotti;

considerando che nel caso di cui trattasi devono essere applicati le norme, i principi e le misure di salvaguardia stabiliti dalla direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (6);

considerando che nel contesto degli scambi intracomunitari devono essere applicate anche le norme fissate dalla direttiva 89/662/CEE;

considerando che si deve affidare alla Commissione il compito di adottare talune misure di applicazione della presente direttiva; che occorre prevedere a tale scopo una procedura che instauri una stretta ed efficace collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri in seno al comitato veterinario permanente;

considerando che date le particolari difficoltà di approvvigionamento connesse alla situazione geografica della Repubblica ellenica è necessario che per questo Stato membro siano previste disposizioni derogatorie; che per gli stessi motivi occorre concedere alle regioni decentrate una proroga perché possano conformarsi alle esigenze della presente direttiva;

considerando che l'adozione di norme specifiche per i prodotti contemplati dalla presente direttiva non osta all'adozione di norme sull'igiene e la sicurezza alimentare in generale, per le quali la Commissione ha presentato una proposta di direttiva quadro;

considerando che per maggior chiarezza è necessario procedere all'aggiornamento della direttiva 77/99/CEE nonché all'adattamento della direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (7),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

A decorrere dal 1o gennaio 1993, il titolo, gli articoli da 1 a 21 e gli allegati della direttiva 77/99/CEE sono sostituiti dal testo allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

La direttiva 91/497/CEE è così modificata:

1) Nel titolo le parole «modifica e codifica» sono sostituite con «modifica e aggiorna» e sono aggiunti i termini «e modifica la direttiva 72/462/CEE».

2) L'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 1

A decorrere dal 1o gennaio 1993 il titolo e gli articoli della direttiva 64/433/CEE, sono sostituiti in conformità dell'allegato della presente direttiva.»

3) Nell'allegato: nel titolo della direttiva 64/433/CEE è soppressa la data del 26 giugno 1964.

4) Nell'allegato I, capitolo XII della direttiva 64/433/CEE, al paragrafo 60, terzo comma, è aggiunta la seguente frase:

«Si può derogare a questo requisito per le carni congelate destinate ad essere utilizzate senza subire alterazioni come materia prima per i prodotti di cui alla direttiva 77/99/CEE o alla direttiva 88/657/CEE

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro e non oltre il 1o gennaio 1993 salvo che

- per le regioni decentrate, riconosciute conformemente all'articolo 17 della direttiva 90/675/CEE, comprese - per quanto riguarda il Regno di Spagna - le isole Canarie, e all'articolo 13 della direttiva 91/496/CEE

e

- per gli stabilimenti situati nei nuovi Laender della Repubblica federale di Germania ai quali si applicano piani di ristrutturazione

devono conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1o gennaio 1995.

Ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) GU n. C 84 del 2. 4. 1990, pag. 89, GU n. C 327 del 30. 12. 1989, pag. 25, GU n. C 262 del 14. 10. 1981, pag. 3, GU n. C 267 dell'11. 10. 1982, pag. 59, e GU n. C 296 del 15. 11. 1991, pag. 8.

(2) GU n. C 240 del 16. 9. 1991, pag. 6 e GU n. C 113 del 7. 5. 1990, pag. 205.

(3) GU n. C 332 del 31. 12. 1990, pag. 94, GU n. C 62 del 2. 3. 1990, pag. 25, GU n. C 168 del 10. 7. 1990, pag. 8 e GU n. C 124 del 21. 5. 1990, pag. 15.

(4) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 85/328/CEE (GU n. L 168 del 28. 6. 1985, pag. 28).

(5) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13. Direttiva modificata dalla direttiva 90/675/CEE (GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1).

(6) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(7) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/497/CEE (GU n. L 268 del 24. 9. 91, pag. 69).

ALLEGATO

Direttiva del Consiglio relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale

Articolo 1

1. La presente direttiva fissa le condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di prodotti a base di carne e degli altri prodotti di origine animale, destinati al consumo umano dopo aver subito un trattamento o alla preparazione di altri prodotti alimentari.

2. La presente direttiva non si applica alla preparazione e al magazzinaggio di prodotti a base di carne e di altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano nei negozi per la vendita al minuto o in locali adiacenti ai punti di vendita, dove la preparazione e il magazzinaggio siano effettuati unicamente per la vendita diretta al consumatore.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva si intendono per:

a) prodotti a base di carne: i prodotti ottenuti da carne o con carne sottoposta ad un trattamento tale che la superficie di taglio al centro permetta di constatare la scomparsa delle caratteristiche della carne fresca.

Tuttavia non sono considerati prodotti a base di carne:

i) le carni che sono state trattate soltanto con il freddo, le quali restano disciplinate dalle norme delle direttive di cui alla lettera d);

ii) i prodotti disciplinati dalla direttiva 88/657/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni e che...

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