Commission Regulation (EC) No 684/2009 of 24 July 2009 implementing Council Directive 2008/118/EC as regards the computerised procedures for the movement of excise goods under suspension of excise duty
Coming into Force | 01 January 2021 |
Published date | 01 January 2021 |
Celex Number | 02009R0684-20210101 |
Date | 01 January 2021 |
02009R0684 — IT — 01.01.2021 — 008.001
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►B | REGOLAMENTO (CE) N. 684/2009 DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 2009 recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24) |
Modificato da:
Gazzetta ufficiale | ||||
n. | pag. | data | ||
►M1 | REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1221/2012 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2012 | L 349 | 9 | 19.12.2012 |
►M2 | REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013 | L 158 | 74 | 10.6.2013 |
►M3 | REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 76/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 gennaio 2014 | L 26 | 4 | 29.1.2014 |
►M4 | REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/379 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2016 | L 72 | 13 | 17.3.2016 |
►M5 | REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/503 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2018 | L 86 | 1 | 28.3.2018 |
►M6 | REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/550 DELLA COMMISSIONE del 6 aprile 2018 | L 91 | 13 | 9.4.2018 |
►M7 | REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2222 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2019 | L 333 | 56 | 27.12.2019 |
►M8 | REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1811 DELLA COMMISSIONE del 1o dicembre 2020 | L 404 | 3 | 2.12.2020 |
▼B
REGOLAMENTO (CE) N. 684/2009 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2009
recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce misure riguardanti:
la struttura e il contenuto dei messaggi elettronici scambiati mediante il sistema informatizzato di cui all’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE ai fini degli articoli da 21 a 25 della stessa direttiva;
le norme e procedure relative agli scambi di messaggi di cui alla lettera a);
la struttura dei documenti cartacei di cui agli articoli 26 e 27 della direttiva 2008/118/CE.
Articolo 2
Obblighi inerenti ai messaggi scambiati mediante il sistema informatizzato
I messaggi scambiati ai fini degli articoli da 21 a 25 della direttiva 2008/118/CE sono conformi all’allegato I del presente regolamento per quanto attiene alla loro struttura e al loro contenuto. Ove siano necessari codici per completare alcuni campi di dati nei suddetti messaggi, si utilizzano i codici figuranti nell’allegato II.
Articolo 3
Formalità da espletare prima che abbia inizio la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa
Articolo 4
Annullamento del documento amministrativo elettronico
Se i dati sono validi, le suddette autorità aggiungono la data e l’ora della convalida nel messaggio di annullamento, comunicano tali informazioni allo speditore e inoltrano il messaggio di annullamento alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione Se i dati non sono validi, lo speditore ne è informato senza indugio.
Articolo 5
Messaggi concernenti un cambiamento di destinazione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa
Se i dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione:
aggiungono nel messaggio di cambiamento di destinazione la data e l’ora della convalida e un numero progressivo e ne informano lo speditore;
aggiornano il documento amministrativo elettronico originale sulla base delle informazioni contenute nel messaggio di cambiamento di destinazione
Se l’aggiornamento prevede un cambiamento dello Stato membro di destinazione o del destinatario, l’articolo 21, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2008/118/CE si applica al documento amministrativo elettronico aggiornato.
Queste ultime informano del cambiamento di destinazione il destinatario menzionato nel documento amministrativo elettronico originale utilizzando una «notifica di cambiamento di destinazione» conforme ai requisiti figuranti nell’allegato I, tabella 4, del presente regolamento.
Queste ultime inoltrano al destinatario il messaggio di cambiamento di destinazione
Articolo 6
Messaggi concernenti il frazionamento della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa
Se i dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione:
creano un nuovo documento amministrativo elettronico per ciascuna destinazione, che sostituisce il documento amministrativo elettronico originale;
creano per il documento amministrativo elettronico originale una «notifica di frazionamento» conforme ai requisiti figuranti nell’allegato I, tabella 4, del presente regolamento;
inoltrano la notifica di frazionamento allo speditore e alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione menzionato nel documento amministrativo elettronico originale.
L’articolo 21, paragrafo 3, terzo comma, e l’articolo 21, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva 2008/118/CE si applicano a ciascun nuovo documento amministrativo elettronico di cui alla lettera a).
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