Regolamento di esecuzione (UE) n . 628/2013 della Commissione del 28 giugno 2013 concernente i metodi di lavoro dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l’esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e il controllo dell’applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Published date29 June 2013
Subject Mattertransports,trasporti,transportes
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 179, 29 juin 2013,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 179, 29 giugno 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 179, 29 de junio de 2013
TESTO consolidato: 32013R0628 — IT — 29.06.2013

2013R0628 — IT — 29.06.2013 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 628/2013 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 2013 concernente i metodi di lavoro dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l’esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e il controllo dell’applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 179 dell'29.6.2013, pag. 46)


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 291, 7.11.2015, pag. 11 (628/2013)




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 628/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2013

concernente i metodi di lavoro dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l’esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e il controllo dell’applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE ( 1 ), in particolare l’articolo 24, paragrafo 5,

considerando quanto segue:
(1) L’articolo 24, paragrafo 1, e l’articolo 54 del regolamento (CE) n. 216/2008 prevedono che l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (in appresso «l’Agenzia»), assista la Commissione nel controllo dell’applicazione delle sue disposizioni, nonché delle relative norme di attuazione, da parte delle autorità competenti degli Stati membri, effettuando ispezioni in materia di standardizzazione.
(2) L’articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 216/2008, stabilisce che se un’ispezione effettuata dall’autorità competente di uno Stato membro comporta l’ispezione di un’impresa o di un’associazione di imprese, l’Agenzia applica le disposizioni dell’articolo 55.
(3) Il regolamento (CE) n. 736/2006 ( 2 ) stabilisce i metodi di lavoro dell’Agenzia per l’esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione (in appresso «gli attuali metodi di lavoro»).
(4) Sono passati sei anni dall’adozione degli attuali metodi di lavoro e nel frattempo sono state adottate importanti modifiche alle norme comuni. È stata adottata una serie di accordi internazionali e l’Agenzia e gli Stati membri hanno accumulato un’esperienza preziosa della quale è necessario avvalersi.
(5) Quando è stato adottato il regolamento (CE) n. 736/2006 le norme comuni nel campo dell’aviazione civile si limitavano all’aeronavigabilità iniziale e continua. Il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione ( 3 ) ha stabilito le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione; Il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione ( 4 ) ha stabilito le regole di attuazione per il mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni.
(6) Da allora, il regolamento (CE) n. 216/2008 ha sostituito il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituiva un’Agenzia europea per la sicurezza aerea ( 5 ) mentre le norme comuni sono state prorogate due volte: una prima volta per includere gli equipaggi degli aerei, le operazioni di volo e le ispezioni a terra; una seconda volta per includere la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea (ATM/ANS), nonché la sicurezza aeroportuale; conseguentemente la Commissione ha adottato numerose norme di attuazione relative ai suddetti nuovi settori di competenza, come il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione, del 10 agosto 2011, che stabilisce norme dettagliate per le licenze dei controllori del traffico aereo e taluni certificati ( 6 ), il regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2011 della Commissione, del 17 ottobre 2011 ( 7 ), che stabilisce procedure amministrative per la sorveglianza in materia di sicurezza di gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione, del 17 ottobre 2011, che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea ( 8 ), il regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione, del 29 luglio 2010, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete e modifica il regolamento (CE) n. 2096/2005 che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea ( 9 ), il regolamento (CEE) N. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile ( 10 ), modificato dal regolamento (CE) N. 859/2008 della Commissione ( 11 ), la direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari ( 12 ), modificata dalla direttiva 2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l’effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari ( 13 ), il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ( 14 ), nonché il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ( 15 ).
(7) Il regolamento (CE) n. 216/2008 ha inoltre introdotto una serie di nuove disposizioni che dovrebbero trovare riscontro nei metodi di lavoro dell’Agenzia per l’esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione. In particolare, l’articolo 11 stabilisce le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri, nonché le condizioni per sospendere tale riconoscimento, ove le ispezioni di standardizzazione costituiscono un importante strumento per questo tipo di decisioni. L’articolo 15 stabilisce una rete in grado di fornire informazioni utili di cui tener conto per le ispezioni di standardizzazione, mentre può esservi la necessità che alcuni dei risultati di tali ispezioni debbano essere messi a disposizione senza indugio della suddetta rete. L’articolo 27, paragrafo 3, stabilisce che l’Agenzia deve assistere gli Stati membri nell’osservanza dei loro obblighi nei confronti dell’ICAO.
(8) Fatte salve ulteriori modifiche delle norme comuni come stabilito dal regolamento (CE) n. 216/2008 e dalle relative norme di attuazione, è necessario che l’Agenzia assista la Commissione nel monitorare l’attuazione di altri requisiti di sicurezza aerea derivanti, ad esempio, dalla normativa sul cielo unico europeo o da quella relativa ad inchieste su incidenti o alla segnalazione di eventi.
(9) Dal 2006 la politica esterna europea in materia di aviazione ha inoltre registrato notevoli sviluppi, sia per quanto concerne l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) che gli Stati limitrofi dell’Unione europea e alcuni partner essenziali a livello mondiale.
(10) Nel 2010 è stato firmato un Memorandum di cooperazione con l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) ( 16 ) che istituisce un quadro per una cooperazione strutturata tra le parti, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni relative alla sicurezza, al fine di evitare, ove possibile, la duplicazione dei compiti e in conseguenza del quale dovrebbe risultare una maggiore interdipendenza tra il programma di ispezioni di normalizzazione dell’Agenzia e l’«Universal Safety Oversight Audit Programme» (USOAP) dell’ICAO. È necessario che i metodi di lavoro in materia di ispezioni tengano conto anche del documento Doc 9735 dell’ICAO — Manuale di monitoraggio continuo.
(11) Per quanto riguarda gli Stati che fanno parte della politica di vicinato e di allargamento dell’UE, tra i quali in particolare gli Stati parti dell’accordo sullo Spazio aereo comune europeo, è necessario che le ispezioni di standardizzazione siano organizzate secondo gli stessi metodi di lavoro e secondo gli stessi standard come avviene per gli Stati membri, fatti salvi gli opportuni accordi o modalità di lavoro.
(12) Per quanto riguarda gli Stati che hanno firmato accordi bilaterali in materia di sicurezza aerea che prevedono la reciproca accettazione di approvazioni e risultanze di certificazioni, è opportuno che le ispezioni di standardizzazione offrano un’assistenza nell’attività di monitoraggio dell’attuazione dell’accordo e comunichino i risultati all’apposito comitato di sorveglianza bilaterale in vista di eventuali correzioni. È necessario che le ispezioni di quegli Stati membri le cui approvazioni e risultanze di certificazioni vengono accettate nel quadro degli accordi bilaterali includano ulteriori controlli diretti ad assicurare che le autorità
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT