Opinion of Advocate General Hogan delivered on 17 December 2020.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:1055
Date17 December 2020
Celex Number62019CC0896
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GERARD HOGAN

presentate il 17 dicembre 2020 (1)

Causa C896/19

Repubblika

contro

Il-Prim Ministru,

con l’intervento di:

WY

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Qorti Ċivili Prim’Awla - Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali (Prima sezione del Tribunale civile, pronunciantesi come Corte costituzionale, Malta)]

«Domanda di pronuncia pregiudiziale — Articolo 2 TUE — Valori dell’Unione europea — Stato di diritto — Tutela giurisdizionale effettiva — Articolo 19 TUE — Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Indipendenza dei giudici — Procedura di nomina dei giudici — Poteri del Primo Ministro — Coinvolgimento di un Comitato per le nomine in magistratura»






I. Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale pone ancora una volta importanti problematiche relative alla natura dell’indipendenza dei giudici. Più precisamente, le questioni sollevate dalla decisione di rinvio richiedono alla Corte di esaminare in quale misura le garanzie di indipendenza dei giudici contenute nel diritto dell’Unione abbiano anche un impatto sul sistema di nomina dei giudici nazionali. In particolare, il diritto dell’Unione pone limiti alla nomina dei giudici da parte del potere esecutivo?

2. La domanda di pronuncia pregiudiziale in questione è stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato sotto forma di actio popularis, attualmente pendente dinanzi ai giudici maltesi. In tale procedimento si sostiene che la procedura per la nomina dei giudici prevista dalla Costituzione maltese non sarebbe conforme, tra l’altro, all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

3. Questa causa offre, quindi, alla Corte una nuova occasione per esaminare la sua recente giurisprudenza relativa all’ambito di applicazione di tali disposizioni e, in particolare, per considerare i loro requisiti per quanto attiene all’indipendenza del sistema giudiziario nell’ordinamento giuridico dell’Unione.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

1. Trattato sullUnione europea

4. L’articolo 2 TUE è del seguente tenore:

«L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini».

5. L’articolo 19, paragrafo 1, TUE dispone quanto segue:

«La Corte di giustizia dell’Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati.

Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione».

2. La Carta

6. Il titolo VI della Carta, intitolato «Giustizia», comprende l’articolo 47, rubricato «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale», che dispone quanto segue:

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. (…)

(…)».

B. Diritto maltese

7. La Costituzione di Malta del 1964 (in prosieguo: la «Costituzione») reca, al capo VIII, norme dettagliate riguardo al potere giudiziario, compresa, in particolare, la procedura di nomina dei giudici. Nel 2016 tale capo è stato oggetto di una riforma, che ha previsto l’istituzione del Comitato per le nomine in magistratura. Benché il ruolo di tale Comitato e la procedura di nomina dei giudici siano stati sostanzialmente modificati nel luglio 2020, le norme applicabili al procedimento principale sono le seguenti.

8. L’articolo 96 della Costituzione riguarda la nomina dei giudici delle giurisdizioni superiori. Esso prevede quanto segue:

«1) I giudici delle giurisdizioni superiori sono nominati dal Presidente [della Repubblica], che agisce conformemente al parere del Primo Ministro.

2) Non possono essere nominati giudici delle giurisdizioni superiori coloro che non abbiano esercitato, per un periodo o periodi cumulati di almeno dodici anni, anche parzialmente, la professione di avvocato o la funzione di magistrato a Malta.

3) Ferme restando le disposizioni del paragrafo 4), prima che il Primo Ministro dia il proprio parere, conformemente al paragrafo 1), sulla nomina a giudice presso le giurisdizioni superiori (ad eccezione della carica di Chief Justice), il Comitato per le nomine in magistratura, contemplato all’articolo 96A della presente Costituzione, deve svolgere la propria valutazione, come previsto alle lettere c), d) ed e) del paragrafo 6) del suddetto articolo 96A.

4) Indipendentemente dalle disposizioni di cui al paragrafo 3), il Primo Ministro può decidere di non conformarsi all’esito della valutazione di cui al paragrafo 3):

tuttavia, quando il Primo Ministro si avvale del potere riconosciutogli da detto paragrafo, il Primo Ministro o il Ministro della Giustizia deve:

a) pubblicare entro cinque giorni una dichiarazione in Gazzetta in cui comunica la decisione di avvalersi di tale potere, esponendo le ragioni alla base di detta decisione, e

b) fare una dichiarazione dinanzi alla Camera dei Deputati in merito a tale decisione, spiegando le ragioni su cui essa si basava, non oltre la seconda sessione tenuta dalla Camera da quando è stato fornito il parere al Presidente [della Repubblica] ai sensi del paragrafo 1):

tuttavia, le disposizioni di cui alla prima condizione del presente paragrafo non si applicano all’ipotesi di nomina del Chief Justice».

9. L’articolo 96A della Costituzione descrive il ruolo del Comitato per le nomine in magistratura. Esso prevede quanto segue:

«1) È istituito un Comitato per le nomine in magistratura, in prosieguo denominato “Comitato”, che costituisce un sottocomitato della Commissione per l’amministrazione della giustizia stabilito dall’articolo 101A della presente Costituzione, composto:

a) dal Chief Justice;

b) dal Procuratore generale;

c) dall’Auditore generale;

d) dal Commissario per le indagini amministrative (Ombudsman); e

e) dal presidente dell’Ordine degli avvocati:

(…)

2) Il Comitato è presieduto dal Chief Justice o, in assenza di quest’ultimo, dal giudice che lo sostituisce a norma del paragrafo 3), lettera d).

3) a) Non possono essere nominati o mantenere la carica di membro del Comitato i Ministri, i Segretari parlamentari, i membri della Camera dei Deputati, i membri di un governo locale o i pubblici ufficiali o i candidati di un partito politico:

(…)

4) Nell’esercizio delle loro funzioni, i membri del Comitato devono agire in base al proprio giudizio individuale e non sono soggetti alla direzione o al controllo di altre persone o autorità.

5) Il Ministro della giustizia nomina il segretario del Comitato.

6) Le funzioni del Comitato sono:

a) ricevere ed esaminare le manifestazioni d’interesse di persone interessate ad essere nominate giudice presso le giurisdizioni superiori (eccetto la carica di Chief Justice) o magistrato presso le giurisdizioni inferiori, eccetto coloro cui si applica la lettera e);

b) tenere il registro permanente delle manifestazioni d’interesse di cui alla lettera a) e dei relativi atti, il quale deve essere mantenuto segreto e deve essere accessibile solo ai membri del Comitato, al Primo Ministro e al Ministro della Giustizia;

c) svolgere i colloqui ed esaminare i candidati alle cariche in precedenza nominate nel modo che ritiene opportuno e a tal fine richiedere informazioni a qualsiasi autorità pubblica qualora lo ritenga necessario;

d) fornire un parere al Primo Ministro, attraverso il Ministro della Giustizia, sulla sua valutazione relativa all’ammissibilità e al merito dei candidati alle nomine alle cariche summenzionate;

e) su richiesta del Primo Ministro, fornire un parere sull’ammissibilità e il merito di persone che già rivestono la carica di Procuratore generale, Auditore generale, Commissario per le indagini amministrative (Ombudsman) o di magistrato presso le giurisdizioni inferiori, ai fini della nomina in magistratura;

f) fornire pareri sulle nomine a qualsiasi altra carica giudiziaria o a qualsiasi altro incarico presso le corti, conformemente a quanto richiesto di volta in volta dal Ministro della Giustizia:

tuttavia la valutazione di cui alla lettera d) deve essere effettuata non oltre sessanta giorni dal giorno in cui il Comitato riceve la manifestazione d’interesse, e il parere menzionato alle lettere e) ed f) deve essere adottato non oltre trenta giorni da quando è stato richiesto o entro il diverso termine stabilito dal Ministro della giustizia, d’accordo con il Comitato, mediante ordinanza in Gazzetta.

7) Il procedimento in seno al Comitato è riservato, si svolge a porte chiuse e a nessun membro o segretario del Comitato può essere richiesto di comparire dinanzi a un tribunale o a un altro organismo in relazione a documenti ricevuti o a questioni discusse in seno al Comitato o comunicate al o dal Comitato.

8) Il Comitato stabilisce le proprie regole di procedura e ha l’obbligo di pubblicare, di concerto con il Ministro della Giustizia, i criteri in base ai quali si svolgono le valutazioni».

10. L’articolo 97 della Costituzione stabilisce quanto segue:

«1) Fatte salve le disposizioni del presente articolo, un giudice delle giurisdizioni superiori cessa dal servizio al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

2) Un giudice delle giurisdizioni...

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