Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU (recast) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Coming into Force | 28 February 2022 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/2022-02-28 |
Celex Number | 02014L0065-20220228 |
Published date | 28 February 2022 |
Date | 28 February 2022 |
02014L0065 — IT — 28.02.2022 — 009.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
►B | DIRETTIVA 2014/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349) |
Modificata da:
Gazzetta ufficiale | ||||
n. | pag. | data | ||
►M1 | REGOLAMENTO (UE) N. 909/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2014 | L 257 | 1 | 28.8.2014 |
►M2 | DIRETTIVA (UE) 2016/97 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 gennaio 2016 | L 26 | 19 | 2.2.2016 |
►M3 | DIRETTIVA (UE) 2016/1034 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 giugno 2016 | L 175 | 8 | 30.6.2016 |
►M4 | DIRETTIVA (UE) 2019/2034 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 | L 314 | 64 | 5.12.2019 |
►M5 | REGOLAMENTO (UE) 2019/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 | L 320 | 1 | 11.12.2019 |
►M6 | DIRETTIVA (UE) 2019/2177 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2019 | L 334 | 155 | 27.12.2019 |
►M7 | DIRETTIVA (UE) 2020/1504 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 ottobre 2020 | L 347 | 50 | 20.10.2020 |
►M8 | DIRETTIVA (UE) 2021/338 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 febbraio 2021 | L 68 | 14 | 26.2.2021 |
Rettificata da:
►C1 | Rettifica, GU L 158, 24.6.2015, pag. 6 (2014/65/UE) |
►C2 | Rettifica, GU L 188, 13.7.2016, pag. 28 (2014/65/UE) |
►C3 | Rettifica, GU L 227, 20.8.2016, pag. 6 (909/2014) |
C4 | Rettifica, GU L 273, 8.10.2016, pag. 35 (2014/65/UE) |
►C5 | Rettifica, GU L 064, 10.3.2017, pag. 116 (2014/65/UE) |
►C6 | Rettifica, GU L 281, 31.10.2017, pag. 36 (2014/65/UE) |
►C7 | Rettifica, GU L 326, 9.12.2017, pag. 55 (2014/65/UE) |
▼B
DIRETTIVA 2014/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 maggio 2014
relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE
(rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Ambito di applicazione
▼M6
▼B
La presente direttiva stabilisce requisiti in relazione ai seguenti elementi:
autorizzazione e condizioni di esercizio per le imprese di investimento;
prestazione di servizi di investimento o esercizio di attività di investimento da parte di imprese di paesi terzi mediante lo stabilimento di una succursale;
autorizzazione e funzionamento dei mercati regolamentati; e
▼M6 —————
▼B
vigilanza, collaborazione e controllo dell’applicazione della normativa da parte delle autorità competenti.
Le seguenti disposizioni si applicano anche agli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2013/36/UE, quando prestano uno o più servizi e/o effettuano una o più attività di investimento:
articolo 2, paragrafo 2, articolo 9, paragrafo 3, e articoli 14 e da16 a 20,
capo II del titolo II, escluso l’articolo 29, paragrafo 2, secondo comma,
capo III del titolo II, esclusi l’articolo 34, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 35, paragrafi da 2 a 6 e 9,
articoli da 67 a 75 e articoli 80, 85 e 86
Le seguenti disposizioni si applicano anche alle imprese di investimento e agli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2013/36/UE, quando vendono o consigliano ai clienti depositi strutturati:
articolo 9, paragrafo 3, articolo 14 e articolo 16, paragrafi 2, 3 e 6
articoli da 23 a 26, 28 e 29, eccetto il paragrafo 2, secondo comma e articolo 30, e
articoli da 67 a 75.
Le imprese di investimento che, in modo organizzato, frequente e sistematico, negoziano per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione operano in conformità al titolo III del regolamento (UE) n. 600/2014.
Fatti salvi gli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, tutte le operazioni in strumenti finanziari al primo e al secondo comma che non sono concluse in sistemi multilaterali o da internalizzatori sistematici rispettano le pertinenti disposizioni del titolo III del regolamento (UE) n. 600/2014.
Articolo 2
Esenzioni
La presente direttiva non si applica:
alle imprese di assicurazione né alle imprese che svolgono le attività di riassicurazione e di retrocessione di cui alla direttiva 2009/138/CE quando svolgono le attività di cui alla sudetta direttiva;
alle persone che prestano servizi di investimento esclusivamente alla propria impresa madre, alle proprie imprese figlie o ad altre imprese figlie della propria impresa madre;
alle persone che prestano servizi di investimento a titolo accessorio nell’ambito di un’attività professionale, se detta attività è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia professionale i quali non escludono la prestazione di detti servizi;
alle persone che negoziano per conto proprio in strumenti finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci o dalle quote di emissione o relativi strumenti derivati e che non prestano altri servizi di investimento o non esercitano altre attività di investimento in strumenti finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci, dalle quote di emissione o relativi derivati, salvo ove tali persone:
siano market maker,
▼M3
siano membri o partecipanti di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), da un lato, o abbiano accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione, dall'altro, ad eccezione di entità non finanziarie che eseguano operazioni in una sede di negoziazione di cui è oggettivamente possibile misurare la capacità di ridurre i rischi direttamente connessi all'attività commerciale o all'attività di finanziamento della tesoreria di dette entità non finanziarie o dei loro gruppi,
▼B
applichino una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, o
negozino per conto proprio quando eseguono gli ordini dei clienti.
Le persone esentate a norma delle lettere a), i) o j) non sono tenute ai fini dell’esenzione a soddisfare le condizioni enunciate nel presente punto.
▼C7
agli operatori soggetti agli obblighi della direttiva 2003/87/CE che, quando trattano quote di emissione, non eseguono ordini di clienti e non prestano servizi o attività di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio, a condizione che non applichino tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza;
▼B
alle persone che prestano servizi di investimento consistenti esclusivamente nella gestione di sistemi di partecipazione dei lavoratori;
alle persone che prestano servizi di investimento consistenti esclusivamente nel gestire sistemi di partecipazione dei lavoratori e nel prestare servizi di investimento esclusivamente per la propria impresa madre, le proprie imprese figlie o altre imprese figlie della propria impresa madre;
ai membri del SEBC e ad altri organismi nazionali che svolgono funzioni analoghe nell’Unione, ad altri organismi pubblici che sono incaricati o che intervengono nella gestione del debito pubblico nell’Unione e ad istituzioni finanziarie internazionali create da due o più Stati membri allo scopo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a quelli, tra i loro membri, che stiano affrontando o siano minacciati da gravi difficoltà finanziarie;
agli organismi di investimento collettivo e ai fondi pensione, siano essi armonizzati o meno a livello dell’Unione, nonché ai soggetti depositari e ai dirigenti di tali organismi;
▼M8
alle persone:
compresi i market maker, che negoziano per conto proprio derivati su merci o quote di emissioni o derivati dalle stesse, escluse quelle che negoziano per conto proprio eseguendo ordini di clienti; o
che prestano servizi di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio in derivati su merci o quote di emissioni o derivati dalle stesse ai clienti o ai fornitori della loro attività principale;
purché:
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