Sentenze nº T-558/15 of Tribunal General de la Unión Europea, December 13, 2018

Resolution DateDecember 13, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-558/15

Responsabilità extracontrattuale - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran - Congelamento dei capitali - Inclusione e mantenimento del nome della parte ricorrente negli elenchi delle persone e delle entità alle quali si applicano le misure restrittive - Danno materiale - Danno morale

Nella causa T-558/15,

Iran Insurance Company, con sede a Téhéran (Iran), rappresentata da D. Luff, avvocato,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da B. Driessen e M. Bishop, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da:

Commissione europea, rappresentata da F. Ronkes Agerbeek e R. Tricot, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e volta ad ottenere il risarcimento del presunto danno morale e materiale che la ricorrente avrebbe subito in seguito all’adozione della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU 2010, L 281, pag. 81), del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU 2010, L 281, pag. 1), della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1º dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2011, L 319, pag. 71), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1º dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 (GU 2011, L 319, pag. 11), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1), con i quali il nome della ricorrente è stato inserito e mantenuto negli elenchi delle persone e delle entità cui si applicano le misure restrittive,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata),

composto da I. Pelikánová (relatore), presidente, V. Valančius, P. Nihoul, J. Svenningsen e U. Öberg, giudici,

cancelliere: N. Schall, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 marzo 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

  1. Fatti

    1 La presente causa rientra nell’ambito delle misure restrittive adottate per esercitare pressioni sulla Repubblica islamica dell’Iran affinché quest’ultima ponga fine alle attività nucleari che presentano un rischio di proliferazione e allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari (in prosieguo: la «proliferazione nucleare»).

    2 La Iran Insurance Company, anche nota come Bimeh Iran, ricorrente, è una compagnia di assicurazione iraniana.

    3 Il 9 giugno 2010 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1929 (2010), che ha ampliato la portata delle misure restrittive imposte dalle precedenti risoluzioni 1737 (2006), del 27 dicembre 2006, 1747 (2007), del 24 marzo 2007, e 1803 (2008), del 3 marzo 2008, e ha introdotto misure restrittive aggiuntive nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran.

    4 Con la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU 2010, L 195, pag. 39), il nome della ricorrente è stato inserito nell’elenco di cui all’allegato II di detta decisione.

    5 Di conseguenza, il nome della ricorrente è stato inserito nell’elenco che figura nell’allegato V del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2007, L 103, pag. 1).

    6 L’inserimento del nome della ricorrente nell’elenco di cui al precedente punto 5 ha avuto effetto dalla data di pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 423/2007 (GU 2010, L 195, pag. 25) nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ossia il 27 luglio 2010. Esso ha comportato il congelamento dei capitali e delle risorse economiche della ricorrente (in prosieguo: il «congelamento dei capitali» o le «misure restrittive»).

    7 L’inserimento del nome della ricorrente negli elenchi di cui ai precedenti punti 4 e 5 si fondava sui seguenti motivi:

    [La ricorrente] ha assicurato l’acquisto di vari prodotti che possono essere utilizzati nei programmi sottoposti a sanzione in forza della risoluzione 1737 del [Consiglio di sicurezza]. Tra i prodotti acquistati assicurati vi era[no] pezzi di ricambio per elicotteri, materiale elettronico e computer destinati all’utilizzo in ambito di navigazione aerea e missilistica

    .

    8 Con lettera del 9 settembre 2010, la ricorrente ha chiesto al Consiglio dell’Unione europea di sottoporre a riesame l’inserimento del suo nome negli elenchi in questione, alla luce delle informazioni che gli comunicava. Essa ha chiesto inoltre che le venissero comunicati gli elementi che giustificavano tale inserimento. Infine, ha chiesto di essere sentita.

    9 Con decisione 2010/644/PESC, del 25 ottobre 2010, che modifica la decisione 2010/413 (GU 2010, L 281, pag. 81), il Consiglio, dopo aver sottoposto a riesame la situazione della ricorrente, ha mantenuto il nome di quest’ultima nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413, con effetto dal giorno stesso.

    10 Al momento dell’adozione del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 423/2007 (GU 2010, L 281, pag. 1), il nome della ricorrente è stato inserito nell’elenco di cui all’allegato VIII di detto regolamento, con effetto dal 27 ottobre 2010.

    11 Con lettera del 28 ottobre 2010, ricevuta dalla ricorrente il 23 novembre 2010, il Consiglio ha comunicato a quest’ultima che, a seguito di riesame della sua situazione alla luce delle osservazioni contenute nella lettera del 9 settembre 2010, essa doveva restare soggetta alle misure restrittive.

    12 Con lettera del 28 dicembre 2010, la ricorrente contestava i fatti addebitati a suo carico dal Consiglio. Ai fini dell’esercizio dei suoi diritti della difesa, ha chiesto di avere accesso al fascicolo.

    13 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 gennaio 2011, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto in particolare, in sostanza, all’annullamento degli elenchi di cui ai precedenti punti 4 e 5, nella parte in cui la riguardavano. Detto ricorso è stato registrato con il numero T-12/11.

    14 Con lettera del 22 febbraio 2011, il Consiglio ha fornito alla ricorrente gli estratti che la riguardavano, derivanti dalle proposte di inserimento comunicate dagli Stati membri, quali figuravano nelle note di trasmissione denominate con i riferimenti 13413/10 EXT 6 e 6726/11.

    15 Con lettera del 29 luglio 2011, la ricorrente ha nuovamente contestato la veridicità dei fatti che le erano addebitati dal Consiglio.

    16 Con la decisione 2011/783/PESC, del 1º dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413 (GU 2011, L 319, pag. 71) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011, del 1º dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 (GU 2011, L 319, pag. 11), il Consiglio, dopo aver sottoposto a riesame la situazione della ricorrente, ha mantenuto il nome di quest’ultima negli elenchi di cui all’allegato II della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644, e all’allegato VIII del regolamento n. 961/2010, con effetto, rispettivamente, dal 1° e dal 2 dicembre 2011.

    17 Con lettera del 5 dicembre 2011, il Consiglio ha informato la ricorrente che doveva restare soggetta alle misure restrittive.

    18 Con lettera del 13 gennaio 2012, la ricorrente ha ancora una volta chiesto l’accesso al fascicolo.

    19 Con lettera del 21 febbraio 2012, il Consiglio ha trasmesso alla ricorrente i documenti relativi alla «decisione [...] del 1º dicembre 2011, di mantenere in vigore le misure restrittive nei [suoi confronti]».

    20 La decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413 (GU 2012, L 19, pag. 22), è entrata in vigore il giorno della sua adozione. L’articolo 1, punto 7, ha modificato, a decorrere da tale data, l’articolo 20 della decisione 2010/413, introducendo, segnatamente, un nuovo criterio relativo al sostegno, in particolare finanziario, fornito al governo iraniano. Il medesimo criterio è stato introdotto all’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1).

    21 Al momento dell’adozione del regolamento n. 267/2012, il nome della ricorrente è stato inserito, per gli stessi motivi già indicati al precedente punto 7, nell’elenco di cui all’allegato IX del citato regolamento (in prosieguo, considerato insieme agli elenchi di cui all’allegato II della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644, e di cui all’allegato VIII del regolamento n. 961/2010: gli «elenchi controversi»), con effetto dal 24 marzo 2012.

    22 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 giugno 2012, la ricorrente ha adeguato le sue conclusioni nella causa T-12/11, affinché esse mirassero, in sostanza, all’annullamento di tutti gli elenchi controversi, nella parte in cui la riguardavano.

    23 Con sentenza del 6 settembre 2013, Iran Insurance/Consiglio (T-12/11, non pubblicata, EU:T:2013:401), il Tribunale ha annullato, in particolare, gli elenchi controversi nella parte in cui riguardavano la ricorrente, sulla base del motivo che non erano suffragati da prove. Non essendo stata impugnata, la sentenza è diventata definitiva ed è passata in giudicato.

    24 Con la decisione 2013/661/PESC, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413 (GU 2013, L 306, pag. 18), e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013, del 15 novembre...

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