Council Directive 88/379/EEC of 7 June 1988 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the classification, packaging and labelling of dangerous preparations

Coming into Force22 June 1988
End of Effective Date31 December 1998
Celex Number31988L0379
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1988/379/oj
Published date16 July 1988
Date07 June 1988
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 187, 16 July 1988
EUR-Lex - 31988L0379 - IT 31988L0379

Direttiva 88/379/CEE del Consiglio del 7 giugno 1988 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi

Gazzetta ufficiale n. L 187 del 16/07/1988 pag. 0014 - 0030
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 17 pag. 0084
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 17 pag. 0084


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 7 giugno 1988 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (88/379/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che è opportuno adottare le misure destinate ad instaurare progressivamente il mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che una normativa in materia di sostanze pericolose è già stata stabilita con la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (4), modificata da ultimo dalla direttiva 79/831/CEE (5);

considerando che una normativa relativa a taluni preparati pericolosi destinati ad usi ben precisi è già stata stabilita:

- con la direttiva 73/173/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1973, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (solventi) (6), modificata da ultimo dalla direttiva 80/781/CEE (7);

- con la direttiva 77/728/CEE del Consiglio, del 7 novembre 1977, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi ed affini (8), modificata da ultimo dalla direttiva 83/265/CEE (9);

considerando che, malgrado le disposizioni comunitarie summenzionate, taluni preparati pericolosi sono oggetto o meno, a seconda degli Stati membri, di normative che presentano notevoli divergenze in materia di classificazione secondo il loro grado di pericolosità; che queste divergenze costituiscono un ostacolo non trascurabile agli scambi ed esercitano un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato interno;

considerando che è pertanto necessario eliminare questo ostacolo procedendo ad un ravvicinamento delle disposizioni legislative vigenti in materia negli Stati membri trasponendovi al tempo stesso l'"acquis communautaire";

considerando che la presente direttiva deve, nel contempo, assicurare la tutela della popolazione, in particolare delle persone che per motivo di lavoro o di passatempo sono a contatto con i preparati pericolosi, dei consumatori, in particolare dei bambini e di coloro che hanno vista debole, e dell'ambiente;

considerando che è necessario stabilire che le disposizioni in materia di classificazione, di imballaggio e di etichettatura dei preparati siano emanate a livello comunitario; che è necessario inoltre che per le disposizioni concernenti le indicazioni figuranti sull'etichetta, le dimensioni di quest'ultima e l'attribuzione dei vari simboli di pericolo e le frasi tipo concernenti i rischi ed i consigli di prudenza siano armonizzate con la direttiva 67/548/CEE;

considerando che alcuni preparati, pur contenendo componenti pericolosi per la salute, non sono, nella forma in cui sono messi sul mercato, necessariamente pericolosi; che tuttavia esistono eccezioni e che secondo i casi queste devono essere oggetto di un'etichettatura particolare secondo le disposizioni della direttiva 67/548/CEE, quale modificata dalla direttiva 79/831/CEE o dell'allegato II della presente direttiva;

considerando che, conformemente all'articolo 3, la valutazione dei pericoli per la salute presentati da un preparato può essere effettuata con un metodo di calcolo o determinando le proprietà tossicologiche secondo metodi di prova ben definiti, ovvero con una combinazione di questi due mezzi; che l'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 86/609/CEE (10) precisa che si eviterà di eseguire un esperimento qualora per ottenere il risultato ricercato sia ragionevolmente e praticamente applicabile un altro metodo, scientificamente valido, che non implichi l'impiego di animali e che pertanto la presente direttiva fa appello ai risultati delle valutazioni delle proprietà tossicologiche soltanto quando essi sono già noti e non impone la realizzazione di nuove prove su animali;

considerando che l'etichetta rappresenta uno strumento fondamentale per gli utilizzatori dei preparati, fornendo loro una prima informazione essenziale e concisa; che è tuttavia necessario completare la medesima mediante un duplice sistema d'informazione più dettagliato: uno destinato agli utilizzatori professionali, l'altro agli organismi designati dagli Stati membri incaricati di fornire informazioni riservate esclusivamente a scopi sanitari, sia curativi che preventivi;

considerando che può risultare che alcuni di questi preparati pericolosi possono compromettere la salute o l'ambiente pur essendo conformi alle prescrizioni della presente direttiva; che è pertanto opportuno prevedere una procedura per ovviare a questo pericolo;

considerando che la Commissione dovrà presentare, entro un termine di due anni dall'attuazione della presente direttiva, una relazione basata sulle informazioni che dovranno fornire gli Stati membri sulle eventuali insufficienze e lacune, rispetto alla presente direttiva, della direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (11), modificata da ultimo dalla direttiva 84/291/CEE (12), e che in base a detta relazione la Commissione presenterà, se del caso, le necessarie proposte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative:

- alla classificazione,

- all'imballaggio e - all'etichettatura dei preparati pericolosi per l'uomo e per l'ambiente immessi sul mercato degli Stati membri.

2. La presente direttiva si applica ai preparati immessi sul mercato degli Stati membri e che:

- contengono almeno una sostanza pericolosa ai sensi dell'articolo 2 e - sono considerati pericolosi ai sensi dell'articolo 3.

La presente direttiva si applica anche ai preparati elencati nell'allegato II.

3. La presente direttiva non si applica:

a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 65/65/CEE (13), modificata da ultimo dalla direttiva 87/21/CEE (14);

b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE (15), modificata da ultimo dalla direttiva 86/199/CEE (16);

c) ai miscugli di sostanze che si presentano sotto forma di residui e che formano oggetto della direttiva 75/442/CEE (17) e della direttiva 78/319/CEE (18), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo;

d) agli antiparassitari che formano oggetto della direttiva 78/631/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 84/291/CEE;

e) alle munizioni e agli esplosivi immessi sul mercato allo scopo di produrre, comme effetto pratico, esplosioni o effetti pirotecnici.

Inoltre la presente direttiva non si applica:

f) ai prodotti alimentari pronti per il consumo;

g) agli alimenti per animali pronti per il consumo;

h) al trasporto di preparati pericolosi per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima o aerea;

i) ai preparati in transito soggetti a controllo doganale quando non siano oggetto di trattamento o di trasformazione.

Articolo 2

Si applicano alla presente direttiva le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 67/548/CEE, fatta salva la definizione di cui al paragrafo 1, lettera d).

Articolo 3

1. I principi generali della classificazione e dell'etichettatura dei preparati sono applicati conformemente ai criteri definiti all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE, tranne quando si applicano gli altri criteri definiti in appresso.

2. La determinazione delle proprietà fisico-chimiche necessarie alla classificazione dei preparati è effettuata conformemente ai metodi specificati nell'allegato V, punto a) della direttiva 67/548/CEE.

Sono considerati esplosivi, comburenti, estremamente infiammabili, facilmente infiammabili o infiammabili i preparati per i quali i risultati delle prove eseguite conformemente ai metodi suddetti rispondono alle definizioni dell'articolo 2 della direttiva 67/548/CEE ed ai criteri specifici di valutazione precisati in detti metodi.

Tuttavia, in deroga a quanto precede,

a) la determinazione delle proprietà esplosive, comburenti, estremamente infiammabili, facilmente infiammabili o infiammabili di un preparato non è necessaria a condizione che nessuno dei componenti presenti tali proprietà e che, in base alle informazioni di cui dispone il fabbricante, il preparato non rischi di presentare tali pericoli;

b) i preparati immessi sul mercato sotto forma di aerosol devono rispondere ai criteri di...

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