Benedetti Pietro e Angelo S.S. and Others v Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2022:4 |
Date | 13 January 2022 |
Docket Number | C-377/19 |
Celex Number | 62019CJ0377 |
Court | Court of Justice (European Union) |
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
13 gennaio 2022 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari – Quote – Prelievo supplementare – Regolamento (CE) n. 1788/2003 – Consegne che superano il quantitativo di riferimento disponibile del produttore – Riscossione da parte dell’acquirente del contributo dovuto a titolo del prelievo supplementare – Restituzione del prelievo pagato in eccesso – Regolamento (CE) n. 595/2004 – Articolo 16 – Criteri di ridistribuzione del prelievo in eccesso»
Nella causa C‑377/19,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 4 aprile 2019, pervenuta in cancelleria il 13 maggio 2019, nel procedimento
Benedetti Pietro e Angelo Ss,
Capparotto Giampaolo e Lorenzino Ss,
Gonzo Dino Ss,
Mantovani Giuseppe e Giorgio Ss,
Azienda agricola Padovani Luigi,
Azienda agricola La Pila di Mastrotto Piergiorgio e C. Ss,
Azienda agricola Mastrotto Giuseppe,
Soc. agr. semplice F.lli Isolan
contro
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da A. Arabadjiev, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, I. Ziemele (relatrice), T. von Danwitz, P.G. Xuereb e A. Kumin, giudici,
avvocato generale: M. Bobek
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per Benedetti Pietro e Angelo Ss, Capparotto Giampaolo e Lorenzino Ss, Gonzo Dino Ss, Mantovani Giuseppe e Giorgio Ss, Azienda agricola Padovani Luigi, Azienda agricola La Pila di Mastrotto Piergiorgio e C. Ss e Azienda agricola Mastrotto Giuseppe, da M. Aldegheri, avvocata;
– per Soc. agr. semplice F.lli Isolan, da M. Aldegheri ed E. Ermondi, avvocate;
– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato;
– per la Commissione europea, da D. Bianchi, A. Dawes e F. Moro, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 2004, L 94, pag. 22).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, Benedetti Pietro e Angelo Ss, Capparotto Giampaolo e Lorenzino Ss, Gonzo Dino Ss, Mantovani Giuseppe e Giorgio Ss, Azienda agricola Padovani Luigi, Azienda agricola La Pila di Mastrotto Piergiorgio e C. Ss, Azienda agricola Mastrotto Giuseppe e Soc. agr. semplice F.lli Isolan, che sono produttori di latte italiani, e, dall’altro lato, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) (Italia) in merito al calcolo del prelievo supplementare a carico di tali produttori per il periodo di commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari che va dal 1º aprile 2005 al 31 marzo 2006 (in prosieguo: il «periodo di riferimento»).
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 Nel corso dell’anno 1984, a causa del persistente squilibrio tra l’offerta e la domanda nel settore lattiero, veniva istituito in tale settore, con il regolamento (CEE) n. 856/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 1984, L 90, pag. 10), un regime di prelievo supplementare, basato sul principio che era dovuto un prelievo per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte superiori a un determinato quantitativo di riferimento. In pari data veniva emanato il regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, che fissa le norme generali per l’applicazione del prelievo di cui all’articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 1984, L 90, pag. 13).
4 Il regime di prelievo supplementare è stato prorogato più volte, segnatamente dal regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 1992, L 405, pag. 1), e le sue modalità di applicazione sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 1993, L 57, pag. 12), nonché, successivamente, dal regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento n. 3950/92 (GU 2001, L 187, pag. 19).
5 In particolare per motivi di semplificazione e di chiarificazione, il regolamento n. 3950/92 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 2003, L 270, pag. 123), che, a sua volta, è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU 2007, L 299, pag. 1), con effetto dal 1º aprile 2008.
6 La controversia principale è disciplinata, ratione temporis, dal regolamento n. 1788/2003 nonché dal regolamento n. 595/2004, che ha abrogato il regolamento n. 1392/2001.
7 L’articolo 9 del regolamento n. 1392/2001 era così formulato:
«1. Se del caso, gli Stati membri determinano le categorie prioritarie di produttori menzionate all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento [n. 3950/92], fondandosi su uno o più dei seguenti criteri oggettivi elencati in ordine di priorità:
a) il riconoscimento ufficiale, da parte dell’autorità competente dello Stato membro, che la totalità o una parte del prelievo è indebitamente riscossa;
b) la situazione geografica dell’azienda e in primo luogo le zone di montagna (...)
c) la densità massima degli animali nell’azienda, caratterizzante l’estensivazione della produzione zootecnica;
d) l’entità del superamento del quantitativo di riferimento individuale;
e) il quantitativo di riferimento di cui dispone il produttore.
2. Qualora l’applicazione dei summenzionati criteri non esaurisca il finanziamento disponibile per un determinato periodo, vengono adottati altri criteri obiettivi stabiliti dallo Stato membro, previa consultazione della Commissione [europea]».
8 I considerando 5, 12 e 22 del regolamento n. 1788/2003 così recitano:
«(5) È opportuno che il prelievo sia fissato ad un livello dissuasivo [e che] sia dovuto dagli Stati membri non appena il quantitativo di riferimento nazionale viene superato e sia ripartito dallo Stato membro tra i produttori che hanno contribuito al superamento. Questi ultimi sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del loro contributo al prelievo dovuto soltanto per il superamento dei rispettivi quantitativi di riferimento disponibili.
(...)
(12) Per garantire il funzionamento efficace del regime, è opportuno stabilire che gli acquirenti, che risultano i più idonei ad effettuare le operazioni necessarie, riscuotano il contributo al prelievo dovuto dai produttori e dare loro i mezzi per assicurarne la riscossione. D’altra parte l’importo riscosso che eccede il prelievo dovuto dagli Stati membri andrebbe destinato al finanziamento di programmi nazionali di ristrutturazione e/o rimborsato ai produttori che rientrano in determinate categorie o confrontati ad una situazione eccezionale. Tuttavia, qualora risulti che non è dovuto alcun prelievo da parte dello Stato membro, gli anticipi eventualmente riscossi sono rimborsati.
(...)
(22) Il prelievo previsto dal presente regolamento è destinato principalmente a regolarizzare e a stabilizzare il mercato dei prodotti lattiero-caseari. È pertanto opportuno destinarne il ricavato al finanziamento delle spese del settore lattiero».
9 L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, intitolato «Finalità», prevede quanto segue:
«1. È istituito, per [undici] periodi consecutivi di dodici mesi (…) a decorrere dal 1° aprile 2004, un prelievo (…) sui quantitativi di latte vaccino o di altri prodotti lattiero-caseari commercializzati nel corso del periodo di dodici mesi in questione che superano i quantitativi di riferimento nazionali stabiliti nell’allegato I.
2. Tali quantitativi sono ripartiti tra i produttori a norma dell’articolo 6, operando una distinzione tra consegne e vendite dirette, quali definite all’articolo 5. Il superamento del quantitativo di riferimento nazionale e il prelievo derivante sono stabiliti a livello nazionale in ciascuno Stato membro, ai sensi del capo 3 e separatamente per le consegne e le vendite dirette».
10 Ai sensi dell’articolo 4 di tale regolamento, intitolato «Contributo dei produttori al prelievo dovuto»:
«Il prelievo è interamente ripartito, ai sensi degli articoli 10 e 12, tra i produttori che hanno contribuito a ciascun superamento dei quantitativi di riferimento nazionali di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 12, paragrafo 1, i produttori sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del contributo al prelievo dovuto, calcolato ai sensi del capo 3, soltanto per il superamento dei rispettivi quantitativi di riferimento disponibili».
11 Ai sensi dell’articolo 5 di tale regolamento, intitolato «Definizioni»:
«Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
(...)
i) “quantitativi di riferimento nazionali”: i quantitativi di riferimento fissati per ciascuno Stato membro di cui all’allegato I;
j) “quantitativi di riferimento individuali”: i...
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