Commission Regulation (EC) No 973/2007 of 20 August 2007 amending certain EC Regulations on specific statistical domains implementing the statistical classification of economic activities NACE Revision 2

Published date21 August 2007
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Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 216, 21 August 2007
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21.8.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 216/10

REGOLAMENTO (CE) N. 973/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2007

che modifica alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici ai fini dell’applicazione della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) La creazione di un sistema di classificazioni aggiornato è indispensabile per il successo degli sforzi attualmente profusi dalla Commissione per ammodernare la produzione delle statistiche comunitarie nell’intento di rispecchiare concretamente la realtà economica tenendo conto degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti strutturali dell’economia.
(2) A questo scopo il regolamento (CE) n. 1893/2006 ha definito una classificazione statistica riveduta delle attività economiche denominata NACE Revisione 2 (di seguito «NACE Rev. 2»).
(3) In forza dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1893/2006 la Commissione è tenuta a adottare i provvedimenti necessari all’applicazione del regolamento con riferimento all’uso della NACE Rev. 2 in diversi settori statistici.
(4) La definizione di una classificazione statistica riveduta delle attività economiche rende necessario modificare in modo specifico taluni riferimenti alla NACE Rev. 1 o alla NACE Rev. 1.1, nonché numerosi strumenti pertinenti. Occorre pertanto modificare i seguenti strumenti: regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999, recante applicazione del regolamento n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro, per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sul costo del lavoro (2); regolamento (CE) n. 1916/2000 della Commissione, dell’8 settembre 2000, recante attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni (3); regolamento (CE) n. 2163/2001 della Commissione, del 7 novembre 2001, relativo alle modalità tecniche di trasmissione dei dati per le statistiche del trasporto di merci su strada (4); regolamento (CE) n. 1216/2003 della Commissione, del 7 luglio 2003, recante applicazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’indice del costo del lavoro (5); regolamento (CE) n. 1983/2003 della Commissione, del 7 novembre 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco delle variabili target primarie (6); regolamento (CE) n. 753/2004 della Commissione, del 22 aprile 2004, recante attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia (7); regolamento (CE) n. 912/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante applicazione del regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio relativo ad un’indagine comunitaria sulla produzione industriale (8); regolamento (CE) n. 1450/2004 della Commissione, del 13 agosto 2004, recante attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con riferimento alla produzione e allo sviluppo di statistiche comunitarie sull’innovazione (9); regolamento (CE) n. 430/2005 della Commissione, del 15 marzo 2005, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le codifiche da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2006 e l’impiego di un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali (10); regolamento (CE) n. 782/2005 della Commissione, del 24 maggio 2005, che stabilisce il formato per la trasmissione dei risultati delle statistiche sui rifiuti (11).
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (12),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1726/1999 è modificato come segue:

1) dopo l’articolo 2 è inserito il seguente articolo 2 bis: «Articolo 2 bis Disposizioni transitorie in merito all’applicazione della NACE Rev. 2 Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati dell’indagine sul costo del lavoro con riferimento all’anno civile 2008 secondo sia la NACE Rev. 2 sia la NACE Rev. 1.1; quest’ultima è obbligatoria soltanto per la tabella A e unicamente a livello di sezione della NACE Rev. 1.1.»;
2) gli allegati II e III sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1916/2000 sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 2163/2001, i termini «NACE Revisione 1» sono sostituiti dai termini «NACE Rev. 2».

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 1216/2003 è modificato come segue:

1) in tutto il testo e negli allegati, i termini «NACE Rev. 1» sono sostituiti dai termini «NACE Rev. 2»;
2) nell’articolo 4 e nell’allegato IV, i termini «sezioni L, M, N e O» sono sostituiti dai termini «sezioni O-S»;
3) nell’allegato IV, i termini «sezioni C-K» sono sostituiti dai termini «sezioni B-N».

Articolo 5

Nel regolamento (CE) n. 1983/2003, i termini «NACE Rev. 1.1» sono sostituiti dai termini «NACE Rev. 2» e i termini «Rev. 1.1» sono sostituiti dai termini «Rev. 2» nella nota 22 dell’allegato.

Articolo 6

L’allegato del regolamento (CE) n. 753/2004 è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 912/2004 è modificato come segue:

1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Il campo coperto dall’indagine di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3924/91 viene identificato in riferimento alla popolazione interessata e all’unità di osservazione. La popolazione interessata nel periodo di riferimento è costituita dalle imprese la cui attività principale o secondaria è compresa nelle sezioni B o C della classificazione delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 2), ai sensi del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). L’unità di osservazione è l’impresa come definita nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità. Gli Stati membri possono raccogliere i dati utilizzando un’altra unità statistica come unità di osservazione, purché trasmettano a Eurostat dati al livello dell’impresa.
2) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 L’obbligo fatto agli Stati membri di adottare metodi di indagine che facilitino la raccolta dei dati presso unità rappresentanti almeno il 90 % della produzione nazionale per ciascuna
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