Commission Regulation (EC) No 973/2007 of 20 August 2007 amending certain EC Regulations on specific statistical domains implementing the statistical classification of economic activities NACE Revision 2
Published date | 21 August 2007 |
Subject Matter | Information and verification |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 216, 21 August 2007 |
21.8.2007 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 216/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 973/2007 DELLA COMMISSIONE
del 20 agosto 2007
che modifica alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici ai fini dell’applicazione della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) | La creazione di un sistema di classificazioni aggiornato è indispensabile per il successo degli sforzi attualmente profusi dalla Commissione per ammodernare la produzione delle statistiche comunitarie nell’intento di rispecchiare concretamente la realtà economica tenendo conto degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti strutturali dell’economia. |
(2) | A questo scopo il regolamento (CE) n. 1893/2006 ha definito una classificazione statistica riveduta delle attività economiche denominata NACE Revisione 2 (di seguito «NACE Rev. 2»). |
(3) | In forza dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1893/2006 la Commissione è tenuta a adottare i provvedimenti necessari all’applicazione del regolamento con riferimento all’uso della NACE Rev. 2 in diversi settori statistici. |
(4) | La definizione di una classificazione statistica riveduta delle attività economiche rende necessario modificare in modo specifico taluni riferimenti alla NACE Rev. 1 o alla NACE Rev. 1.1, nonché numerosi strumenti pertinenti. Occorre pertanto modificare i seguenti strumenti: regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999, recante applicazione del regolamento n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro, per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sul costo del lavoro (2); regolamento (CE) n. 1916/2000 della Commissione, dell’8 settembre 2000, recante attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni (3); regolamento (CE) n. 2163/2001 della Commissione, del 7 novembre 2001, relativo alle modalità tecniche di trasmissione dei dati per le statistiche del trasporto di merci su strada (4); regolamento (CE) n. 1216/2003 della Commissione, del 7 luglio 2003, recante applicazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’indice del costo del lavoro (5); regolamento (CE) n. 1983/2003 della Commissione, del 7 novembre 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco delle variabili target primarie (6); regolamento (CE) n. 753/2004 della Commissione, del 22 aprile 2004, recante attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia (7); regolamento (CE) n. 912/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante applicazione del regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio relativo ad un’indagine comunitaria sulla produzione industriale (8); regolamento (CE) n. 1450/2004 della Commissione, del 13 agosto 2004, recante attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con riferimento alla produzione e allo sviluppo di statistiche comunitarie sull’innovazione (9); regolamento (CE) n. 430/2005 della Commissione, del 15 marzo 2005, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le codifiche da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2006 e l’impiego di un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali (10); regolamento (CE) n. 782/2005 della Commissione, del 24 maggio 2005, che stabilisce il formato per la trasmissione dei risultati delle statistiche sui rifiuti (11). |
(5) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (12), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1726/1999 è modificato come segue:
1) | dopo l’articolo 2 è inserito il seguente articolo 2 bis: «Articolo 2 bis Disposizioni transitorie in merito all’applicazione della NACE Rev. 2 Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati dell’indagine sul costo del lavoro con riferimento all’anno civile 2008 secondo sia la NACE Rev. 2 sia la NACE Rev. 1.1; quest’ultima è obbligatoria soltanto per la tabella A e unicamente a livello di sezione della NACE Rev. 1.1.»; |
2) | gli allegati II e III sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento. |
Articolo 2
Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1916/2000 sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 2163/2001, i termini «NACE Revisione 1» sono sostituiti dai termini «NACE Rev. 2».
Articolo 4
Il regolamento (CE) n. 1216/2003 è modificato come segue:
1) | in tutto il testo e negli allegati, i termini «NACE Rev. 1» sono sostituiti dai termini «NACE Rev. 2»; |
2) | nell’articolo 4 e nell’allegato IV, i termini «sezioni L, M, N e O» sono sostituiti dai termini «sezioni O-S»; |
3) | nell’allegato IV, i termini «sezioni C-K» sono sostituiti dai termini «sezioni B-N». |
Articolo 5
Nel regolamento (CE) n. 1983/2003, i termini «NACE Rev. 1.1» sono sostituiti dai termini «NACE Rev. 2» e i termini «Rev. 1.1» sono sostituiti dai termini «Rev. 2» nella nota 22 dell’allegato.
Articolo 6
L’allegato del regolamento (CE) n. 753/2004 è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.
Articolo 7
Il regolamento (CE) n. 912/2004 è modificato come segue:
1) | l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Il campo coperto dall’indagine di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3924/91 viene identificato in riferimento alla popolazione interessata e all’unità di osservazione. La popolazione interessata nel periodo di riferimento è costituita dalle imprese la cui attività principale o secondaria è compresa nelle sezioni B o C della classificazione delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 2), ai sensi del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). L’unità di osservazione è l’impresa come definita nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità. Gli Stati membri possono raccogliere i dati utilizzando un’altra unità statistica come unità di osservazione, purché trasmettano a Eurostat dati al livello dell’impresa. |
2) | l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 L’obbligo fatto agli Stati membri di adottare metodi di indagine che facilitino la raccolta dei dati presso unità rappresentanti almeno il 90 % della produzione nazionale per ciascuna |
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