Commission Regulation (EC) No 504/2008 of 6 June 2008 implementing Council Directives 90/426/EEC and 90/427/EEC as regards methods for the identification of equidae (Text with EEA relevance)

Coming into Force27 June 2008,01 July 2009
End of Effective Date31 December 2015
Celex Number32008R0504
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2008/504/oj
Published date07 June 2008
Date06 June 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 149, 07 June 2008
L_2008149IT.01000301.xml
7.6.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 149/3

REGOLAMENTO (CE) N. 504/2008 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2008

recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettere c) e d), l'articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino e l'articolo 8, paragrafo 1, primo comma,

vista la direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 93/623/CEE della Commissione, del 20 ottobre 1993, che istituisce il documento di identificazione (passaporto) che scorta gli equidi registrati (4) introduce un metodo che permette di identificare gli equidi registrati durante i loro movimenti, ai fini di controllo sanitario.
(2) La decisione 2000/68/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, recante modifica della decisione 93/623/CEE della Commissione e concernente l'identificazione degli equidi da allevamento e da reddito (5) stabilisce norme riguardanti il documento di identificazione che scorta gli equidi durante i loro movimenti.
(3) Le decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE sono applicate dagli Stati membri in modi diversi. Inoltre, in queste decisioni l'identificazione degli equidi è legata ai movimenti degli animali, mentre nella normativa comunitaria relativa ad altri animali d'allevamento, questi sono identificati indipendentemente dai loro movimenti, tra l'altro ai fini di lotta contro le malattie. Inoltre, questo doppio sistema, per gli equidi d'allevamento e da reddito da una parte e per gli equidi registrati dall'altra, può avere come conseguenza l’emissione di più documenti d'identificazione per uno stesso animale; questo può essere evitato soltanto applicando sull'animale un marchio indelebile, ma non necessariamente visibile, all’atto della prima identificazione.
(4) Il diagramma schematico incluso nel documento d'identificazione previsto dalla decisione 93/623/CEE non è pienamente compatibile con le informazioni simili richieste dalle organizzazioni internazionali che si occupano di equidi per concorsi e corse e dall'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE). Di conseguenza, il presente regolamento deve definire un diagramma schematico rispondente ai bisogni della Comunità e conforme ai requisiti internazionali.
(5) Le importazioni di equidi restano disciplinate dalla direttiva 90/426/CEE e in particolare dalla decisione 93/196/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello (6) e dalla decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (7).
(6) Ove si applichi il regime doganale stabilito dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (8), è necessario riferirsi altresì al regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli (9). Il regolamento (CEE) n. 706/73 dispone che dal 1o settembre 1973 si applicano le norme comunitarie in materia veterinaria, ad esclusione della legislazione zootecnica. Il presente regolamento deve applicarsi senza pregiudizio del suddetto regolamento.
(7) Il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (10) definisce la nozione di «detentore di animali». L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/426/CEE fa invece riferimento al proprietario o all'allevatore dell'animale. La direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (11) combina le definizioni di «proprietario» e «detentore». Poiché, secondo le legislazioni comunitaria e nazionali, il proprietario di un equide non è necessariamente la persona che ne ha la responsabilità, è opportuno chiarire che la responsabilità dell'identificazione dell’equide, secondo il presente regolamento, spetta in primo luogo al suo detentore, che può anche essere il proprietario.
(8) Per assicurare la coerenza della normativa comunitaria, i metodi di identificazione degli equidi previsti dal presente regolamento devono applicarsi senza pregiudizio della decisione 96/78/CE della Commissione, del 10 gennaio 1996, che stabilisce i criteri per l’iscrizione e la registrazione di equidi nei libri genealogici a scopo di riproduzione (12).
(9) Detti metodi devono essere conformi ai principi stabiliti dalle organizzazioni di allevamento autorizzate in conformità della decisione 92/353/CEE della Commissione, dell'11 giugno 1992, che determina i criteri di approvazione o di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati (13). In conformità di tale decisione, spetta all'organizzazione o all'associazione che tiene il libro genealogico d'origine della razza stabilire i principi relativi al sistema di identificazione degli equidi, alla divisione del libro genealogico in classi e all'iscrizione degli ascendenti nel libro genealogico.
(10) Inoltre, il certificato d'origine di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 90/427/CEE, da incorporare nel documento di identificazione, deve riportare tutte le informazioni necessarie affinché gli equidi che sono trasferiti da un libro genealogico a un altro siano iscritti nella classe del libro genealogico di cui soddisfano i criteri.
(11) A norma dell'articolo 1, terzo trattino della decisione 96/510/CE della Commissione, del 18 luglio 1996, che stabilisce i certificati genealogici e zootecnici per l'importazione di animali riproduttori e dei loro sperma, ovuli ed embrioni (14), i certificati genealogici e zootecnici per gli equidi registrati devono essere conformi al documento di identificazione definito dalla decisione 93/623/CEE. È quindi necessario precisare che ogni riferimento alla decisione 93/623/CEE e alla decisione 2000/68/CE deve essere inteso come riferimento al presente regolamento.
(12) Poiché tutti gli equidi nati o importati nella Comunità in conformità del presente regolamento devono essere identificati da un documento di identificazione unico, sono necessarie disposizioni speciali per il caso in cui lo status degli animali sia mutato da quello di equide da allevamento e da reddito a quello di equide registrato, come definito all'articolo 2, lettera c), della direttiva 90/426/CEE.
(13) Gli Stati membri devono poter stabilire regimi specifici per l'identificazione degli equidi che vivono allo stato selvatico o semiselvatico in zone o territori definiti, comprese le riserve naturali, in coerenza con l'articolo 2, secondo comma, della direttiva 92/35/CEE.
(14) Dispositivi elettronici di identificazione («transponder») degli equidi sono già largamente utilizzati a livello internazionale. Questa tecnologia deve essere utilizzata per creare uno stretto legame tra l'equide e il mezzo di identificazione. È opportuno che gli equidi siano muniti di un transponder, ma occorre prevedere la possibilità di utilizzare metodi alternativi per la verifica dell'identità dell'animale, purché tali metodi offrano garanzie equivalenti nei riguardi del rischio che per uno stesso animale siano rilasciati più documenti di identificazione.
(15) Occorre introdurre la possibilità di una deroga alla normativa comunitaria vigente che impone che gli equidi siano sempre accompagnati dal documento di identificazione quando la conservazione del documento di identificazione per tutta la durata di vita dell'equide è impossibile o quando questo documento non è stato rilasciato in quanto l'animale è stato macellato prima di avere raggiunto l'età massima prescritta per la sua identificazione.
(16) Tali deroghe devono applicarsi senza pregiudizio dell'articolo 14 della direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (15), che prevede una deroga a talune misure di lotta contro la malattia per gli equidi identificati di aziende in cui è stato confermato un focolaio di afta epizootica.
(17) Gli Stati membri devono anche poter permettere l'uso di un documento di identificazione semplificato per gli equidi movimentati all’interno del territorio nazionale. Carte in plastica con un chip incorporato («carte intelligenti») sono state
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