Règlement d'exécution (UE) 2019/626 de la Commission du 5 mars 2019 concernant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l'entrée dans l'Union européenne de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée, modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces listes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Published date17 May 2019
Subject Matteralimentari,legislazione veterinaria,tutela dei consumatori,denrées alimentaires,législation vétérinaire,protection des consommateurs
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 131, 17 maggio 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 131, 17 mai 2019
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17.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 131/31

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/626 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2019

relativo agli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali elenchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

sentito il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme per l'esecuzione dei controlli ufficiali e di altre attività di controllo da parte delle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla legislazione dell'Unione nell'ambito, tra gli altri, della sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. In particolare, esso prevede che determinati animali e merci possano entrare nell'Unione esclusivamente da un paese terzo o da una sua regione che figura in un elenco redatto dalla Commissione a tale scopo.
(2) Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le condizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, al fine di garantire che siano conformi alle pertinenti prescrizioni della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 (sicurezza alimentare) o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. Tali condizioni comprendono l'identificazione degli animali e delle merci destinati al consumo umano cui si applica la prescrizione relativa alla provenienza da un paese terzo o da una sua regione che figura in un elenco conformemente all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.
(3) Gli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano sono redatti al fine di garantire la conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che sarà abrogato con effetto dal 14 dicembre 2019 dal regolamento (UE) 2017/625, e alle prescrizioni in materia di salute degli animali conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2002/99/CE del Consiglio (4). Quando è stata ritenuta necessaria la conformità alle prescrizioni in materia sia di salute umana sia di salute degli animali sono stati redatti elenchi comuni relativi a entrambi gli aspetti mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione (5), il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (6), il regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione (7), la decisione 2007/777/CE della Commissione (8), la decisione 2003/779/CE della Commissione (9) ed il regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (10).
(4) La decisione 2006/766/CE della Commissione (11), adottata a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004, stabilisce elenchi supplementari di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca sulla base di considerazioni in materia di sanità pubblica.
(5) Dal momento che il regolamento (CE) n. 854/2004 sarà abrogato dal regolamento (UE) 2017/625 con effetto dal 14 dicembre 2019 e al fine di disporre di un unico atto giuridico che comprenda tutti i paesi terzi o loro regioni che devono figurare in un elenco concernente gli alimenti e la sicurezza alimentare affinché determinati animali e merci da essi provenienti siano autorizzati ad essere introdotti sul mercato dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento stabilisca elenchi per tali animali e merci.
(6) Dal momento che sono in corso le discussioni relative alle prescrizioni per la redazione di elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati prodotti di origine animale per motivi di salute animale nel contesto dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), è altresì opportuno fornire elenchi di tali prodotti di origine animale stabilendo riferimenti incrociati con gli elenchi esistenti per motivi di salute animale al fine di evitare la duplicazione degli elenchi. Tali elenchi sono stati redatti sulla base del regolamento (CE) n. 854/2004 e della direttiva 2002/99/CE del Consiglio su richiesta dei paesi terzi interessati. Al fine di figurare in tali elenchi le autorità competenti dei paesi terzi hanno fornito garanzie adeguate, in particolare in merito alla conformità o all'equivalenza alla legislazione alimentare dell'Unione e riguardo all'organizzazione delle autorità competenti dei paesi terzi. Il riesame della conformità a tali condizioni a norma del regolamento (UE) 2017/625 non è quindi necessario.
(7) Ai fini del regolamento (UE) 2017/625 è opportuno mantenere, parallelamente agli elenchi esistenti redatti per motivi di salute animale, elenchi comuni relativi agli alimenti e alla sicurezza alimentare e utilizzare un approccio coordinato includendo negli elenchi i paesi terzi e le loro regioni solo se è stato approvato un piano di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (13), se del caso.
(8) Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) stabilisce prescrizioni per gli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale e prodotti composti. In particolare, prevede che gli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale da paesi terzi o loro regioni provvedano affinché il paese terzo di spedizione figuri in un elenco di paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni di tali prodotti.
(9) Il regolamento (UE) 2017/185 della Commissione (15) stabilisce disposizioni transitorie che prevedono deroghe alle condizioni di importazione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e si applicano a determinati prodotti di origine animale fino al 31 dicembre 2020.
(10) È quindi necessario redigere elenchi supplementari di paesi terzi o loro regioni prima della scadenza delle disposizioni transitorie di cui al regolamento (UE) 2017/185 per evitare l'interruzione dell'ingresso nell'Unione di partite di tali prodotti di origine animale. In particolare, è opportuno redigere elenchi per grassi animali fusi e ciccioli, carni di rettili, insetti e budelli.
(11) Gli alimenti costituiti, isolati od ottenuti a partire da insetti o loro parti, compresi gli insetti vivi, sono soggetti all'autorizzazione per i nuovi alimenti conformemente al regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). È opportuno redigere un elenco per tali gruppi di prodotti.
(12) Prima della scadenza delle disposizioni transitorie di cui al regolamento (UE) 2017/185 è necessario redigere nel presente regolamento un elenco di prodotti di origine animale diversi da quelli per cui sono già stati redatti elenchi specifici, al fine di evitare di compromettere l'ingresso nell'Unione di prodotti di origine animale attualmente importati che sono fondamentali per gli operatori del settore alimentare europeo.
(13) Le disposizioni transitorie di cui al regolamento (UE) 2017/185 relative a determinati prodotti di origine animale e prodotti composti sono state introdotte poiché tali prodotti rappresentano un rischio ridotto per la salute umana perché ne vengono consumate quantità molto limitate o perché la loro fabbricazione esclude ampiamente rischi per la salute umana. È quindi sproporzionato richiedere ai paesi terzi tutte le prove e le garanzie conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 e all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/625.
(14) Gli elenchi dovrebbero essere redatti nel presente regolamento e soppressi dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 e dalla decisione 2006/766/CE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/759 e abrogare la decisione 2006/766/CE.
(15) Dato che il regolamento (UE) 2017/625 si applica con effetto dal 14 dicembre 2019, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.
(16) Gli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui, sulla base del loro status zoosanitario, è
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