Commission Implementing Regulation (EU) 2021/637 of 15 March 2021 laying down implementing technical standards with regard to public disclosures by institutions of the information referred to in Titles II and III of Part Eight of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Implementing Regulation (EU) No 1423/2013, Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1555, Commission Implementing Regulation (EU) 2016/200 and Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2295 (Text with EEA relevance)

Date of Signature15 March 2021
Published date21 April 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 136, 21 April 2021
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21.4.2021 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 136/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/637 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2021

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, il regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2017/2295 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 434 bis,

considerando quanto segue:

(1) Nel dicembre 2019 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) ha pubblicato il quadro di Basilea consolidato, in particolare gli obblighi di informativa nell’ambito del terzo pilastro aggiornati (2), che per la maggior parte sono stati introdotti nel regolamento (UE) n. 575/2013 dal regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Al fine di attuare tali modifiche, è opportuno stabilire un quadro coerente e completo in materia di informativa nell’ambito del terzo pilastro.
(2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione (4), il regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione (5), il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione (6) e il regolamento delegato (UE) 2017/2295 della Commissione (7) stabiliscono formati, modelli e tabelle uniformi rispettivamente per i fondi propri, le riserve di capitale anticicliche, il coefficiente di leva finanziaria e le attività vincolate. Formati, modelli e tabelle uniformi dovrebbero pertanto essere estesi all’informativa su altri aspetti prudenziali che il regolamento (UE) 2019/876 impone di rendere pubblici. Più specificamente, è opportuno introdurre un modello d’informativa sulle metriche principali che faciliti l’accesso dei partecipanti al mercato alle principali informazioni degli enti relative ai fondi propri e alla liquidità.
(3) I modelli e le tabelle utilizzati per l’informativa dovrebbero trasmettere informazioni sufficientemente esaurienti e comparabili, consentendo così agli utilizzatori di tali informazioni di valutare il profilo di rischio degli enti e il loro grado di conformità al regolamento (UE) n. 575/2013. Tuttavia, al fine di tenere conto del principio di proporzionalità, i formati, i modelli e le tabelle per l’informativa dovrebbero tenere conto delle differenze tra gli enti, in termini di dimensioni e complessità, che danno luogo a livelli e tipi diversi di rischi, mediante l’inclusione di soglie aggiuntive per l’informativa estesa.
(4) Il regolamento (UE) 2019/876 ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 un nuovo coefficiente di leva finanziaria calibrato e una riserva del coefficiente di leva finanziaria per i G-SII. Al fine di attuare tale modifica e i necessari adeguamenti nel calcolo dell’esposizione, è necessario stabilire modelli e tabelle.
(5) Il regolamento (UE) 2019/876 ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 nuovi obblighi di informativa per il coefficiente netto di finanziamento stabile. Al fine di attuare tale modifica, è necessario stabilire un modello per tali nuovi obblighi di informativa.
(6) Il regolamento (UE) 2019/876 ha sostituito nel regolamento (UE) n. 575/2013 i metodi standardizzati per il rischio di controparte con un metodo standardizzato per il rischio di controparte (SA-CCR) più sensibile al rischio e con un SA-CCR semplificato per gli enti che soddisfano criteri di ammissibilità predefiniti. Oltre a ciò il regolamento (UE) 2019/876 ha rielaborato il metodo dell’esposizione originaria. Al fine di attuare tali modifiche, è necessario introdurre un insieme completo di tabelle e modelli per l’informativa.
(7) Il regolamento (UE) 2019/876 ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 un nuovo obbligo di informativa per le esposizioni in bonis, deteriorate e oggetto di misure di concessione, compresa la pubblicazione di informazioni sulle garanzie reali e le garanzie finanziarie ricevute. Al fine di attuare tale modifica e tali nuovi obblighi di informativa, è necessario introdurre un insieme completo di modelli e tabelle. Per motivi di semplicità e coerenza, tali modelli e tabelle dovrebbero basarsi sui modelli e sulle tabelle per l’informativa che sono già stati elaborati dall’ABE nei suoi orientamenti relativi all’informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione (8).
(8) Il regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013 per riflettere nei requisiti patrimoniali stabiliti in quest’ultimo regolamento le caratteristiche specifiche delle cartolarizzazioni STS di cui al regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Per tenere conto di tale modifica è necessario introdurre nuovi modelli e tabelle per l’informativa, con informazioni quantitative e qualitative sulla cartolarizzazione.
(9) Il regolamento (UE) 2019/876 ha modificato determinati obblighi di informativa in materia di remunerazione stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013 per garantire che le politiche e le pratiche di remunerazione per le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell’ente siano coerenti con un’efficace gestione del rischio. È opportuno stabilire un insieme di modelli e tabelle per l’informativa che attuino tali obblighi di informativa.
(10) Al fine di fornire agli enti un insieme integrato completo di formati, modelli e tabelle per l’informativa uniformi e di assicurare un’informativa di elevata qualità, è necessario introdurre un unico insieme di norme tecniche in materia di informativa. È pertanto necessario abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013, il regolamento delegato (UE) 2015/1555, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 e il regolamento delegato (UE) 2017/2295.
(11) Al fine di garantire un’informativa tempestiva e di qualità da parte degli enti, è opportuno concedere loro tempo sufficiente per adeguare i loro sistemi interni di informativa.
(12) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
(13) L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (11),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Informativa sulle metriche principali e sul quadro d’insieme degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 447, lettere da a) a g), e all’articolo 438, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU KM1 di cui all’allegato I del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato II del presente regolamento.

2. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 438, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU OV1 di cui all’allegato I del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato II del presente regolamento.

3. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 438, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU OVC di cui all’allegato I del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato II del presente regolamento.

4. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 438, lettere f) e g), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU INS1 ed EU INS2 di cui all’allegato I del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Informativa su obiettivi e politiche di gestione del rischio

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 435 del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando le tabelle EU OVA ed EU OVB di cui all’allegato III del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 3

Informativa sull’ambito di applicazione

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 436, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU LI1 ed EU LI3 di cui all’allegato V del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato VI del presente regolamento.

2. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 436, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU LI2 e la tabella EU LIA di cui all’allegato V del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato VI del presente regolamento.

3. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 436, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU PV1 di cui all’allegato V del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato VI del presente regolamento.

4. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 436, lettere f), g) e h), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la...

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