Council Regulation (EC) No 3669/93 of 22 December 1993 amending Regulations (EEC) No 2328/91, (EEC) No 866/90, (EEC) No 1360/78, (EEC) No 1035/72 and (EEC) No 449/69 with a view to expediting the adjustment of production, processing and marketing structures as part of the reform of the common agricultural policy

Published date31 December 1993
Subject MatterFruit and vegetables,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),Agricultural structures
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 338, 31 December 1993
EUR-Lex - 31993R3669 - IT 31993R3669

Regolamento (CE) n. 3669/93 del Consiglio del 22 dicembre 1993 che modifica i regolamenti (CEE) n. 2328/91, (CEE) n. 866/90, (CEE) n. 1360/78, (CEE) n. 1035/72 e (CEE) n. 449/69 per accelerare l'adeguamento delle strutture di produzione, trasformazione e commercializzazione nell'ambito della riforma della politica agricola comune

Gazzetta ufficiale n. L 338 del 31/12/1993 pag. 0026 - 0034
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 55 pag. 0176
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 55 pag. 0176


REGOLAMENTO (CE) N. 3669/93 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1993 che modifica i regolamenti (CEE) n. 2328/91, (CEE) n. 866/90, (CEE) n. 1360/78, (CEE) n. 1035/72 e (CEE) n. 449/69 per accelerare l'adeguamento delle strutture di produzione, trasformazione e commercializzazione nell'ambito della riforma della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (4) è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 (5), in particolare con riguardo alla ripartizione degli interventi dei Fondi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (6) è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93 (7);

considerando che il regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (8), è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 2085/93 (9), soprattutto in quanto talune misure sono ormai finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG;

considerando che, a norma dell'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 4256/88, entro il 31 dicembre 1993 il Consiglio deve decidere circa l'adeguamento delle azioni comuni finanziate ai sensi dell'articolo 2 di detto regolamento, per agevolare il conseguimento degli obiettivi di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88, e in funzione delle norme stabilite dai regolamenti (CEE) n. 2052/88 e (CEE) n. 4253/88 e del regolamento (CEE) n. 4256/88;

considerando che è necessario assicurare che le misure in questione siano compatibili con la riforma della politica agricola comune e, in particolare, che esse non comportino un aumento globale della produzione nei settori eccedentari;

considerando che, date tali premesse, si devono adeguare gli aiuti per le aziende agricole in relazione al ritiro dei seminativi dalla produzione e alla fissazione di un fattore di densità dei bovini da carne presenti nell'azienda;

considerando che, fatte salve le disposizioni specifiche transitorie riguardanti le misure in vigore, occorre abrogare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2328/91 riguardanti il ritiro dei seminativi, l'estensivizzazione, le misure ambientali in zone sensibili e le misure forestali, essendo tali misure ormai disciplinate da varie misure di accompagnamento della riforma della politica agricola comune decise nel 1992;

considerando che particolari disposizioni sono state adottate per l'applicazione degli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole del Portogallo e dell'ex Repubblica democratica tedesca; che le strutture agrarie in queste parti della Comunità non hanno ancora conseguito un sufficiente grado di sviluppo; che appare pertanto legittimo prorogare, in forma adeguata, talune delle disposizioni destinate a migliorare tale situazione;

considerando che, per quanto riguarda l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2328/91, del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (10), (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (11) e (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (12), in seguito alla ripartizione degli stanziamenti fra gli Stati membri, di cui all'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88, le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità devono essere fissate mediante decisioni della Commissione sulle previsioni delle spese annuali delle varie misure, proprie di ciascuno Stato membro; che, tuttavia, la procedura seguita fino al 31 dicembre 1992 per la determinazione dei tassi di cofinanziamento comunitario per le regioni non interessate dall'obiettivo 1 deve continuare ad essere applicata sino alla data in cui hanno effetto le nuove modalità di cofinanziamento;

considerando che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2328/91, il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (13), il regolamento (CEE) n. 1360/78, il regolamento (CEE) n. 1035/72 ed il regolamento (CEE) n. 449/69 del Consiglio, dell'11 marzo 1969, relativo al rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli (14),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2328/91 è modificato nel modo di seguito indicato:

1) All'articolo 1:

a) il paragrafo 2, primo comma, è modificato come segue:

i) il testo introduttivo è sostituito dal testo seguente:

« 2. A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2052/88, il FEAOG, sezione orientamento, in appresso denominato "Fondo", cofinanzia, nel quadro dell'azione comune di cui al paragrafo 1, i regimi di aiuti nazionali concernenti: »;

ii) le lettere a), f) e g) sono soppresse;

iii) il testo della lettera h) è sostituito dal testo seguente:

« h) le azioni di formazione professionale connesse con le misure di cui alle lettere b), c) e d) »;

b) il paragrafo 2, secondo comma è soppresso;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

« 3. Il contributo comunitario agli aiuti previsti dal presente regolamento è limitato alle disponibilità finanziarie risultanti dalla ripartizione di cui all'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88, fatto salvo l'articolo 32, paragrafo 2 del presente regolamento.

Gli Stati membri possono a tal fine limitare il diritto dei richiedenti a beneficiare degli aiuti in funzione delle disponibilità finanziarie. »

2) Gli articoli 2, 3 e 4 sono soppressi.

3) All'articolo 5, paragrafo 1, il secondo comma è soppresso.

4) L'articolo 6 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, primo trattino, è aggiunto il testo seguente: « e, se del caso, ai fini dell'adeguamento alle norme di qualità comunitarie. »;

b) al paragrafo 4 il testo dei primi cinque commi è sostituito dal testo seguente:

« È esclusa la concessione di aiuti agli investimenti ai sensi del paragrafo 1 che determinino un aumento del numero di posti per suini.

Il posto necessario per una scrofa da allevamento corrisponde a quello di 6,5 suini da ingrasso. »;

c) il testo del paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

« 5. Gli aiuti di cui al paragrafo 1, concessi per gli investimenti relativi al settore della produzione di carni bovine, ad esclusione degli aiuti connessi con la protezione dell'ambiente, sono limitati agli allevamenti in cui la densità di bovini da carne non supera, nell'ultimo anno del piano, 3, 2,5 e 2 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggera destinata all'alimentazione di tali bovini per i piani terminanti rispettivamente nel 1994, 1995 e 1996 o oltre. I massimali di 2,5 e 2 UBA per ettaro si applicano soltanto alle domande introdotte a decorrere dal 1o gennaio 1994.

Qualora il numero di animali di un'azienda, da prendere in considerazione per determinare il fattore di densità ai sensi dell'articolo 4 g), paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68 (15)() non superi le 15 UBA, si applica la densità massima di 3 UBA per ettaro.

La tabella di conversione in UBA figura nell'allegato I.

»

5) All'articolo 7, paragrafo 2 il quinto comma è soppresso.

6) All'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, il testo del secondo e terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

« - tre volte l'importo per azienda indicato all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, ».

7) All'articolo 12, paragrafo 5 dopo l'ultimo trattino è aggiunto il trattino seguente:

« - alle misure di aiuto agli investimenti, nelle aziende agricole, che non riguardano le attività culturali o zootecniche, ».

8) L'intestazione del titolo V è sostituita dall'intestazione seguente:

«

TITOLO V

Altre misure a favore delle aziende agricole »

9) L'articolo 16 è modificato come segue:

a) il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Previa richiesta, gli Stati membri possono concedere alla associazioni agricole un aiuto avente come scopo la creazione o il potenziamento di servizi di assistenza alla gestione delle aziende per contribuire alla copertura dei loro costi di gestione.

2. L'aiuto di cui al paragrafo 1 è concesso per le attività dei dipendenti incaricati di fornire un'assistenza individualizzata in materia di gestione tecnica, economica, finanziaria ed amministrativa delle aziende agricole. »;

b) il...

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