Regulation (EU) No 1350/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 amending certain legislative acts in the field of agricultural and fishery statistics

Published date21 December 2013
Subject MatterAgriculture and Fisheries,Fisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 351, 21 December 2013
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21.12.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 351/1

REGOLAMENTO (UE) N. 1350/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2013

che modifica taluni atti legislativi nel settore delle statistiche dell'agricoltura e della pesca

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1) Alcuni atti legislativi nel settore delle statistiche dell'agricoltura e della pesca («atti legislativi») conferiscono alla Commissione il potere di attuare talune disposizioni di tali atti legislativi. A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è opportuno allineare tali poteri di attuazione al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
(2) La Commissione si è impegnata a riesaminare gli atti legislativi in vigore che contengono attualmente riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo alla luce dei criteri stabiliti all'articolo 290 TFUE.
(3) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali degli atti legislativi, in particolare per tenere conto degli sviluppi tecnici, sociali ed economici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE.
(4) Per quanto concerne la direttiva 96/16/CE del Consiglio (2), al fine di tener conto dell'esperienza acquisita e degli sviluppi economici e tecnici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'elenco dei prodotti lattiero-caseari oggetto delle indagini e alle definizioni uniformi applicabili alla trasmissione dei risultati per i vari prodotti.
(5) Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), al fine di tener conto degli sviluppi economici e tecnici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle modifiche degli allegati I e II di detto regolamento.
(6) Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 1921/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), al fine di tener conto degli sviluppi tecnici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle modifiche tecniche degli allegati di detto regolamento.
(7) Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), al fine di tener conto degli sviluppi economici e tecnici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle modifiche degli allegati di detto regolamento.
(8) Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), al fine di tener conto degli sviluppi economici e tecnici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle modifiche degli allegati I, II, IV e V di detto regolamento.
(9) Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), al fine di tener conto degli sviluppi tecnici e degli impegni internazionali, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle modifiche degli allegati I, II, III e IV di tale regolamento, relativamente agli elenchi delle zone statistiche di pesca, o relative suddivisioni, e delle specie.
(10) Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), al fine di tener conto degli sviluppi tecnici e degli impegni internazionali, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle modifiche degli allegati I, II, III e IV di detto regolamento relativamente agli elenchi delle specie e delle zone statistiche di pesca e alle descrizioni di tali zone, nonché alle misure, ai codici e alle definizioni applicati all'attività di pesca, alle attrezzature di pesca, alle dimensioni delle navi e ai metodi di pesca.
(11) Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), al fine di tener conto degli sviluppi tecnici e degli impegni internazionali, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle modifiche degli allegati I, II e III di tale regolamento relativamente agli elenchi delle specie e delle zone statistiche di pesca, nonché alle descrizioni di dette zone di pesca e al livello autorizzato di aggregazione dei dati.
(12) Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 543/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), al fine di tener conto degli sviluppi tecnici ed economici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'adeguamento delle tabelle di trasmissione di cui all'allegato di tale regolamento.
(13) Nell'adozione degli atti delegati, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione dovrebbe anche assicurare che gli atti delegati previsti negli atti legislativi non impongano un significativo onere supplementare sugli Stati membri o sui rispondenti.
(14) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione degli atti legislativi, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).
(15) Il comitato permanente di statistica agraria (CPSA), istituito dalla decisione 72/279/CEE del Consiglio (12), presta consulenza alla Commissione e la assiste nell'esercizio delle competenze di esecuzione conformemente agli atti legislativi. Nel contesto della strategia per una nuova struttura del sistema statistico europeo (SSE) volta a migliorare il coordinamento e il partenariato in una chiara forma piramidale all'interno dell'SSE, è opportuno attribuire al comitato del sistema statistico europeo (comitato dell'SSE), istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), un ruolo di consulenza e di assistenza della Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione. A questo fine è opportuno modificare gli atti legislativi procedendo alla sostituzione del riferimento al CPSA con un riferimento al comitato dell'SSE. La Commissione dovrebbe continuare a consultare esperti in materia di statistiche dell'agricoltura e della pesca prima di interpellare il comitato dell'SSE.
(16) Gli obiettivi del presente regolamento consistono nell'allineare l'attuale conferimento delle competenze alla Commissione negli atti legislativi con il TFUE e con il nuovo quadro giuridico derivante dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 182/2011, nonché, se del caso, nel riesaminare la portata di tali competenze. Poiché tali obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(17) Per ragioni di certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento lasci impregiudicate le procedure di adozione di misure previste negli atti legislativi che sono state avviate ma non completate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
(18) Poiché le modifiche apportate alla direttiva 96/16/CE sono di natura tecnica e riguardano esclusivamente la procedura di comitato, non è necessario che tali modifiche siano recepite dagli Stati membri,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli atti legislativi elencati nell'allegato sono modificati conformemente a quanto in esso specificato.

Articolo 2

Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure di adozione delle misure previste negli atti legislativi elencati nell'allegato, ove esse siano state avviate ma non siano state completate entro 10 gennaio 2014.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 11 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1) Posizione del Parlamento europeo del 19 novembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 dicembre 2013.

(2) Direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 78 del 28.3.1996, pag. 27).

(3) Regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici...

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