Commission Regulation (EEC) No 859/89 of 29 March 1989 laying down detailed rules for the application of intervention measures in the beef and veal sector

Published date04 April 1989
Subject MatterBeef and veal
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 91, 4 April 1989
EUR-Lex - 31989R0859 - IT 31989R0859

REGOLAMENTO (CEE) N. 859/89 DELLA COMMISSIONE del 29 marzo 1989 recante modalità d'applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni

Gazzetta ufficiale n. L 091 del 04/04/1989 pag. 0005 - 0018


LUXEMBOURG //

TEL .: 478/443 //

TELEX 2537

NEDERLAND :

MINISTERIE VAN LANDBOUW EN VISSERIJ //

VOEDSELVOORZIENINGSIN - EN VERKOOPBUREAU ( VIB ) //

BURG . KESSENPLEIN 3 //

POSTBUS 960 //

6430 AZ HOENSBROEK //

TEL . 045 / 23 83 83, TELEFAX 045 / 22 27 35, TELEX 56396

UNITED KINGDOM :

INTERVENTION BOARD FOR AGRICULTURAL PRODUCE //

FOUNTAIN HOUSE //

2 QUEENS WALK //

READING RG1 7QW //

BERKSHIRE //

TEL . ( 0734 ) 58 36 26 //

TELEX 848 302

ALLEGATO VI

TABELLA DI CONCORDANZA

1.2.3REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2226/78

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 828/87

PRESENTE REGOLAMENTO

ARTICOLO 1 //

ARTICOLO 1

ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, LETTERA A ) //

ARTICOLO 2, LETTERA D )

ARTICOLO 5 //

ARTICOLO 3

ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA B ) //

ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, LETTERA A )

ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA C ) //

ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, LETTERA B )

ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA D ) //

ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, LETTERA C )

ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA E ) //

ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, LETTERA D )

ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2 //

ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3

ARTICOLO 8 //

ARTICOLO 5

ARTICOLO 9 //

ARTICOLO 6

_ //

ARTICOLO 7

_ //

ARTICOLO 8

_ //

ARTICOLO 9

_ //

ARTICOLO 10

_ //

ARTICOLO 11

_ //

ARTICOLO 12

_ //

ARTICOLO 13

_ //

ARTICOLO 14

_ //

ARTICOLO 15

_ //

ARTICOLO 16

_ //

ARTICOLO 17

ARTICOLO 10 //

ARTICOLO 18

ARTICOLO 11 //

ARTICOLO 19

ARTICOLO 12 //

ARTICOLO 20

ARTICOLO 13 //

ARTICOLO 21

ARTICOLO 14 //

ARTICOLO 22

ARTICOLO 15 //

ARTICOLO 23

ARTICOLO 16 //

ARTICOLO 24

_ //

ARTICOLO 25

ARTICOLO 17 //

ARTICOLO 26

ARTICOLO 18 //

ARTICOLO 27

ARTICOLO 19 //

ARTICOLO 28

ARTICOLO 20 //

ARTICOLO 29 //

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4

ALLEGATO I //

ALLEGATO

ALLEGATO II

ALLEGATO II, PUNTI DA 1 A 5 //

ALLEGATO III, PUNTI DA 1 A 5

ALLEGATO II, LETTERE _ //

ALLEGATO III, PUNTO 6

_

_

ALLEGATO IV

ALLEGATO III

_

ALLEGATO V

_

_

ALLEGATO VI // // //*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 859/89 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1989

recante modalità d'applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7 e l'articolo 25,

considerando che a seguito dell'ultima modifica del sistema di intervento è necessario adattare le modalità di applicazione previste dal regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione, del 25 settembre 1978, recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine e abrogazione dei regolamenti (CEE) n. 1896/73 e (CEE) n. 2630/75 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3492/88 (4),

considerando che data l'entità e il numero delle modifiche da apportare al regolamento (CEE) n. 2226/78 è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere ad un rimaneggiamento e redigere un nuovo testo che comprenda anche le disposizioni del regolamento (CEE) n. 828/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, che fissa i prodotti ammissibili all'intervento nel settore delle carni bovine (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 654/89 (6); che occorre di conseguenza abrogare i regolamenti (CEE) n. 2226/78 e (CEE) n. 828/87;

considerando che tra le modifiche del regime di intervento è stato previsto a certe condizioni il ricorso alla procedura di aggiudicazione; che occorre di conseguenza fissare le norme in base alle quali quest'ultima deve svolgersi nonché talune misure transitorie; che occorre in particolare prevedere il termine di presentazione delle offerte, i quantitativi minimi che possono essere oggetto di un'offerta nonché la costituzione di una cauzione per assicurare la serietà delle offerte e l'osservanza delle condizioni previste; che a tal fine, in deroga all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 2220/85, della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 1181/87 (8), la cauzione deve restare, al di là di una certa soglia, acquisita totalmente se i quantitativi offerti non sono accettati o conferiti all'intervento;

considerando che le disposizioni così previste risultano in gran parte applicabili agli acquisti di cui all'articolo 6, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 805/68; che tuttavia per questi acquisti, il livello delle offerte da adottare è già stato fissato da questa disposizione;

considerando che i prodotti che possono essere acquistati all'intervento devono essere determinati in modo da assicurare un miglior sostegno del mercato e consentire la comparabilità delle offerte; che le carcasse, quali definite dal regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti (9) sono quelle che meglio rispondono a tale obiettivo;

considerando che occorre inoltre garantire la qualità dei prodotti acquistati prevedendo l'osservanza dei requisiti previsti dalla direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (10), modificato da ultimo dalla direttiva 88/657/CEE (11) e dalla direttiva 88/146/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1988, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali (12) nonché dal regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil (13);

considerando che, inoltre, per assicurare, conformemente al disposto dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, che i prodotti acquistati sono originari della Comunità, occorre far riferimento all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (14), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3860/87 (15),

considerando che è opportuno mantenere la definizione delle due regioni di intervento nel Regno Unito nonché le disposizioni concernenti la presa in consegna, i depositi frigoriferi e il disossamento; che a tal fine per assicurare parità di trattamento degli operatori, il luogo dove avviene la presa in consegna dei prodotti da parte dell'organismo di intervento può essere in linea di massima il centro di intervento al quale l'offerente propone di consegnare i suoi prodotti; che occorre però lasciare all'organismo di

intervento la possibilità di decidere un altro luogo qualora la presa in consegna presso il centro indicato dal venditore sia impossibile;

considerando che per continuare ad organizzare il regime degli acquisti da parte degli organismi di intervento in modo razionale, occorre prevedere criteri di selezione dei centri di intervento; che è opportuno determinare questi centri in funzione di determinati requisiti tecnici in modo da assicurare la buona conservazione della carne;

considerando che per continuare ad assicurare nel modo migliore possibile l'esecuzione dei provvedimenti di intervento è importante controllare che le perdite durante la permanenza nei depositi frigoriferi siano il più ridotte possibile e che la qualità dei prodotti acquistati dagli organismi di intervento sia mantenuta per quanto possibile anche durante un periodo di immagazzinaggio prolungato;

considerando che occorre pertanto adottare disposizioni comunitarie sulle temperature di congelamento e di immagazzinaggio nonché sull'imballaggio;

considerando che è opportuno continuare a prevedere la possibilità per gli organismi di intervento di disossare le carni che essi acquistano per poter utilizzare nel modo migliore possibile la loro capacità di magazzinaggio; che è pertanto necessario precisare le modalità di tale disossamento;

considerando che il disossamento è effettuato da imprese specializzate sulla base di contratti conclusi con gli organismi di intervento; che è necessario continuare a definire i termini di tali contratti;

considerando che è opportuno, infine rafforzare le disposizioni relative al controllo dei prodotti presentati all'intervento nonché al controllo delle operazioni di disossamento;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha formulato alcun parere entro i termini fissati dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

ACQUISTI DI INTERVENTO

Sezione I

Disposizioni generali sull'intervento

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, il territorio del Regno Unito è suddiviso in due regioni di intervento definite come segue:

- regione I: Gran Bretagna

- regione II: Irlanda del Nord.

Articolo 2

L'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 avviene in base alle seguenti modalità:

a) per constatare che le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafi da 2 a 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 per le diverse qualità o gruppi di qualità sono soddisfatte,

- la constatazione dei prezzi medi di mercato è effettuata alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3310/86 della Commissione (1)

- i prezzi di intervento delle qualità diverse dalla qualità R 3 si ricavano applicando le variazioni di cui all'allegato I;

b) in presenza delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2 o 4 del regolamento (CEE) n. 805/68, possono essere...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT